Sono frequenti le eccezioni, da parte dell'Inps, di improcedibilità del ricorso giurisdizionale, in materia di indennità di accompagnamento, per essere il certificato medico, inviato telematicamente, privo del segno di spunta in corrispondenza di una delle due diciture relative alle condizioni di disautonomia descritte dall'art. 1 L. n. 18/1980.
L'art.1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, nell'indicare i soggetti per i quali non si applica l'elevazione dei limiti di età pensionabile, pone l'unico requisito dell'invalidità, nella nozione di invalidità civile, che non deve essere inferiore all'80% (Cass. n. 13495/2003)
Per il diritto al prepensionamento di cui all'art.1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, la percentuale dell'invalidità dell'80% deve essere accertata in base ai criteri previsti dalla legge n. 222/1984 (C. A. Torino n. 940/2006)
L'invalidità che rileva, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, 8° co., D.Lgs. 503/1992, è l'invalidità civile e non l'invalidità accertata secondo i parametri della L. 222/1984 (Cass. n. 9081/2013)
Se l'I.N.P.S. si è costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. (Cass. n. 14577/2015)
La disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c., che impone di dichiarare nel ricorso il valore della prestazione dedotta in giudizio, si riferisce al solo ricorso del primo grado (Cass. ord. n. 84/2015)
La dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio deve essere proposta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non deve essere ripetuta nei gradi successivi (Cass. n. 6241/2014)
L'obbligo di dichiarare il valore della prestazione dedotta in giudizio è riferito al ricorrente che chiede una prestazione previdenziale. L'Inps, quando è ricorrente, non è tenuto a rendere tale dichiarazione (Cass. n. 27243/2014)
La seconda delle due sentenze con cui le Sezioni Unite stabiliscono che, nella determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, va applicato il criterio di cui all'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. 10455/2015)
La prima delle due sentenze con cui le Sezioni Unite stabiliscono che, nella determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, va applicato il criterio di cui all'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.S. 10454/2015)
Atp previdenziale: la dichiarazione per l'esenzione dal pagamento delle spese deve essere sottoscritta personalmente dalla parte (Cass. n. 13550/2015)
Proposte dell' "Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC)" per una riforma legislativa che superi le attuali criticità del procedimento amministrativo e giurisdizionale di accertamento dell'invalidità e di concessione delle prestazioni assistenziali.
Importi, anno per anno, delle provvidenze economiche in favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordi, con indicazione dei rispettivi limiti di reddito, qualora previsti.
La dichiarazione per l'esenzione dal pagamento può essere resa in un foglio separato, purchè sia espressamente richiamata nel ricorso (Cass. n. 16284/2011)
Atp previdenziale: nella dichiarazione di dissenso non è richiesta l'indicazione dei motivi (Cass. n. 12332/2015)
Sebbene l'accertamento nell'Atp in materia previdenziale sia circoscritto al solo dato sanitario, il ricorso deve comunque indicare la prestazione cui l'azione è finalizzata (Cass. n. 11919/2015)
La Cassazione conferma che il procedimento ex art. 445-bis c.p.c. ha per oggetto il solo requisito sanitario (Cass. 12243/2015)
Le tre sentenze del marzo 2014 con cui la Cassazione ha ribaltato la prassi dei Tribunali, inibendo al giudice il potere di verifica sui requisiti socio economici.
Brochure sulle notifiche a mezzo Pec, a cura dell'Avv. Marco Prosperoni, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo.
L'Atp ha per oggetto l'accertamento sanitario. L'accertamento della sussistenza dei presupposti processuali è solo sommario, e gli altri presupposti, per il conseguimento del diritto, rilevano solo se evidentemente mancanti già ad una valutazione prima facie. Eventuali contestazioni a contrasto della positiva verifica giudiziale di tali presupposti, devono essere proposti nei termini e nelle forme del dissenso e del conseguente giudizio di merito di cui all'art. 445-bis c.p.c. (Cass. 8932/2015)