Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 13 luglio 2015, n. 14577
Decorrenza del termine breve di impugnazione - inidoneità della notifica all'Inps presso il domicilio eletto con la costituzione in giudizio - necessità di notificare al procuratore nominato (Sintesi non ufficiale)
Ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifìca della sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata - a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e art. 58 disp. att. c.p.c. - a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l'I.N.P.S. si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita, presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve suddetto. (Massima non ufficiale)
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 13/07/2015
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;
udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per: ove fosse superata la questione dell'inammissibilità relativa alla regolarità della notifica, accoglimento.
1.Con sentenza del 31/312010, la Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'INPS contro la sentenza emessa in data 12/11/2008 dal Tribunale di Avezzano nella controversia tra l'appellante, D**** L****, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo. La Corte ha osservato che l'appello era tardivo, in quanto il ricorso era stato depositato in cancelleria oltre il termine di trenta giorni fissato dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 19.12.2008.
1.1. Contro la sentenza, l'INPS propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, illustrato da memoria. Le parti intimate non svolgono attività difensiva.
2. Con l'unico motivo l'INPS censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 170, 285, 325, 326, 327, 434 c.p.c., ed assume che la notificazione della sentenza effettuata in data 19/12/2008 era inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, previsto nell'art. 325 c.p.c., poiché essa era stata effettuata alla parte personalmente, ossia all'INPS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sede di Avezzano, e non invece al suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado, avv. Ivano Marcedone.
3. Il rilievo è fondato.
Il ricorrente ha prodotto copia della sentenza del Tribunale di Avezzano che, nel giudizio di primo grado, aveva accolto la domanda della D**** L****. Dalla relata di notificazione stesa in calce alla stessa si evince che la notificazione è stata eseguita all'INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede zonale Inps, via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, 72, Avezzano, ed il plico è stato conseguano a mani dell'impiegata Micheli Angelica. Dalla stessa sentenza si rileva che l'INPS era costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale a mezzo del suo procuratore, avv. Marcedone.
4. In base a tali risultanze, deve escludersi l'idoneità della notificazione a far decorrere il termine "breve", di cui all'art. 325 c.p.c., poiché, come questa Corte ha già affermato con specifico riferimento a controversie in cui è parte l'INPS, "ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, la notifìca della sentenza alla parte costituitasi mediante procuratore deve essere effettuata - a norma del combinato disposto di cui agli artt. 170, 285, 326 c.p.c. e art. 58 disp. att. c.p.c. - a tale procuratore e nel domicilio del medesimo, per cui, ove l'I.N.P.S. si sia costituito in giudizio eleggendo domicilio presso l'Ufficio Legale della propria sede provinciale, la notifica della sentenza eseguita, presso tale Ufficio nei riguardi dell'Istituto, anziché del procuratore nominato, è inidonea a far decorrere il termine breve suddetto" (ex plurimis, Cass. 4 maggio 1999 n. 4443; Cass., 17 marzo 2006, n. 5924; Cass., 9 aprile 2009, n. 8714; Cass., 29 marzo 2010, n. 7527; Cass., 8 novembre 2013, n. 25205; Cass., 14 ottobre 2014, n. 21698;).
5. Pertanto, non essendovi stata altra notifica della sentenza di primo grado oltre quella - di cui si è detto - effettuata presso la parte, è rimasto operante il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta - come risulta dagli atti - il 2/12/2008. L'appello dell'INPS, depositato nella cancelleria della Corte d'appello dell'Aquila il 10/3/2009 - come confermato anche dalla sentenza impugnata - era quindi pienamente tempestivo ed ammissibile, dal momento che il termine per impugnare la sentenza del Tribunale scadeva il 2/12/2009.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto, con la cassazione della sentenza ed il rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, perché esami il merito dell'impugnazione e provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione.
Roma, 13 maggio 2015
Il Presidente Dott. Gabriella Coletti de Cesare