Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 2 luglio 2015, n. 13550
Atp ex art. 445-bis c.p.c. - art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore - necessità di sottoscrizione della parte, ancorchè in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Sintesi non ufficiale)
Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. E' possibile che la dichiarazione sia resa in foglio separato richiamato espressamente in ricorso. (Massima non ufficiale)
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ARIENZO ROSA
Data pubblicazione: 02/07/2015
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario e come tale legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI giusta procura a margine del ricorso;
udito l'Avvocato Clementina Pulli difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
Con ricorso del 16.3.2012, B**** C****** presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Il CTU officiato accertava l'insussistenza delle condizioni sanitarie ed avverso le conclusioni dell'ausiliare, deceduta la ricorrente, B***** P*****, in qualità di erede, manifestato il proprio dissenso, proponeva ricorso in base al sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. Costituitosi l'INPS, all'esito di consulenza legale disposta in corso di causa, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26.9.2013, respingeva il ricorso. Con la stessa sentenza il Giudice poneva a carico dell'Inps le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, compensando le spese del processo.
Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. l'INPS impugna la pronuncia suddetta.
Il B***** è rimasto intimato.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.
L'Inps sostiene la esperibilità del ricorso straordinario avverso il decreto di omologazione reso ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1 convertito in L. n. 111 del 2011, solo per quanto riguarda la condanna alle spese. Rileva che il Giudice del lavoro, omologando l'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze peritali, negative per l'interessato, aveva condannato esso Istituto al pagamento delle spese di CTU.
La condanna alle spese erroneamente emessa a suo carico - sostiene l'Inps - viene in considerazione in via autonoma, a prescindere dalla statuizione sulla questione principale, le cui sorti comunque non rilevano. In tal caso non vi sarebbe ragione di negare la impugnabilità della decisione sulle spese, perché questa incide su un diritto patrimoniale e non è previsto altro mezzo di impugnazione, giacché il decreto di omologa viene dichiarato espressamente non impugnabile nè modificabile.
Si censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 113 e 116 cod. proc. civ. e art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 445 bis c.p.c., commi 5, 6 e 7 e si lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese di CTU. Sottolinea l'Istituto che la parte privata, ove soccombente nelle controversie previdenziali ed assistenziali, può essere esonerata dal pagamento delle spese legali e di consulenza solo ove nel ricorso introduttivo abbia formulato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione di titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di redditi lrpef inferiori ai limiti previsti dalla norma. Nella specie la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non era stata formulata, come prescritto dalla legge, nelle conclusioni del ricorso introduttivo e la dichiarazione resa ai detti fini non recava la firma della B*****, onde non era idonea ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza.
Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacché questo è espressamente dichiarato "non impugnabile", quindi non soggetto ad appello, ne' al ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, giacché il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c'e', ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia "prima" della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni si chiude quindi definitivamente la fase dell' accertamento sanitario, giacché le conclusioni del CTU sono ormai definitive.
Se invece una delle parti contesta, come nel caso in esame (diversamente da quanto erroneamente esposto dall'INPS in ricorso), le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito. Si apre cosi una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) (vedi, tuttavia, per la ritenuta possibilità che il giudizio abbia ad oggetto anche la verifica della presentazione della domanda amministrativa e degli altri aspetti presi in esame per la valutazione prima facie della sussistenza degli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'ATP, Cass. 8533 e 8878/2015.
In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie.
Questa fase contenziosa (appunto successiva ed eventuale, che si apre solo al cospetto di contestazioni all' ATP) si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile.
La non appellabilità è stata sancita dall'art. 27 comma 1 lettera f) della legge 183/2011, che ha aggiunto il comma 7 all'art. 445 bis del codice.
Ne consegue che non dovrebbero più discutersi in appello questioni concernenti io stato di invalidità, perché o, in assenza di contestazioni, vi è stata la omologa, non impugnabile né modificabile, oppure - secondo caso - la contestazione vi è stata e si è aperto il procedimento contenzioso terminato con sentenza la quale non è soggetta ad appello.
Il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'Inps di erogarla (cfr. Cass., ord 6°, 17.3.2014 n. 6085) .
Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis cod. proc. civ. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all'art. 111 c.p.c, che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.
Nella specie, essendo prevista espressamente la non appellabilità della sentenza che chiude la fase contenziosa, deve ritenersi esperibile il rimedio ordinario del ricorso per cassazione anche avverso il capo della decisione sulle spese, sicchè deve ritenersi che l'impugnazione vada intesa come ricorso di tale tipo, essendo i motivi denunziabili sovrapponibili.
Il Tribunale di Bologna adito ha provveduto, nella sentenza, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, ponendo le seconde a carico dell'Inps, pur essendo indubbio che l'istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il giudizio di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all'indennità di accompagnamento.
il ricorso dell'Inps, limitato alla statuizione sulle spese emessa nella decisione del Tribunale di Bologna, è ammissibile nei sensi anzidetti, non essendovi ragione di negare la ricorribilità per cassazione della relativa decisione. La condanna alle spese, infatti, incide sul corrispondente diritto patrimoniale con possibilità di acquisire la forza del giudicato, sicché, ove sia prevista come nella specie l'inappellabilità della pronuncia, deve riconoscersi l'impugnabilità della stessa mediante ricorso per cassazione.
Il ricorso è quindi ammissibile ed è fondato nei termini in cui risulta prospettato il motivo di impugnazione.
Come già rilevato, infatti, il Giudice adito ha provveduto, nella sentenza che chiude il procedimento contenzioso, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali sia sulle spese di consulenza, compensando le prime e ponendo le seconde a carico dell'inps, pur essendo indubbio che l'istituto fosse totalmente vittorioso, avendo il CTU condiviso il parere già espresso dall'Ente in sede amministrativa di insussistenza delle condizioni sanitarie prescritte per il diritto all'assegno richiesto.
Vi è, dunque, una evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis cod. proc. civ., onde l'Istituto, totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al pagamento delle spese di ctu.
La sentenza va, pertanto cassata nella parte contenente la condanna dell' lnps al pagamento delle indicate spese.
Alla cassazione nei sensi di cui sopra può unirsi la decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., più volte modificato nel corso del tempo dispone che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo i casi di malafede e colpa grave, l'assistito non può essere condannato al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente alla pronunzia, di un reddito imponibile ai fini lrpef inferiore alla soglia determinata dalla legge. È onere dell'interessato titolare di un reddito nei limiti di detta soglia di formulare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nella specie, nel ricorso contenente l'istanza di accertamento tecnico preventivo, il Burelli ha formulato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'esistenza dei suddetti limiti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese nel ricorso per atp, che risulta sottoscritto solo dai difensori. Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è, tuttavia, inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito (cfr. Cass. 4.4.2012 n. 5363 e, con riferimento alla possibilità che la dichiarazione sia resa in foglio separato richiamato espressamente in ricorso, Cass. 26.7.2011 n. 16284).
In mancanza della indicata sottoscrizione della parte personalmente, deve disporsi la condanna del B**** ai pagamento delle spese delle CTU esperite, liquidate come da decreto del giudice.
La peculiarità della questione trattata e la mancanza di precedenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
Essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 occorre dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014). Nella specie l'accoglimento del ricorso esclude la sussistenza degli indicati presupposti.
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 13, cc. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso a norma del comma I bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21.4.2015
La Cassazione richiama alla rigida osservanza della forma prescritta dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. e richiede, pertanto, che la dichiarazione sostitutiva, ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, sia sottoscritta personalmente dalla parte. Importante è comunque il richiamo alla sentenza Cass. 26.7.2011 n. 16284, che riconosce la facoltà di rendere la dichiarazione in foglio separato, purchè espressamente richiamato nel ricorso. Modalità questa che consente di armonizzare il precetto con la procedura telematica di deposito del ricorso. L'atto di ricorso ex art. 445-bis c.p.c., qualora originato in forma elettronica, non potrebbe infatti contenere sottoscrizioni della parte personalmente. Ben potrebbe, invece, richiamare espressamente una dichiarazione allegata che, redatta su supporto cartaceo - e debitamente sottoscritta dalla parte personalmente - venisse poi scansionata e (con le dovute formule di autenticazione ad opera del difensore) allegata al ricorso depositato in via telematica.
10.10.2015 - Marco Aquilani