>>La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.
La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni
950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO
figlio di età inferiore a 3 anni:
1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni:
950 euro
figlio portatore di handicap
età inferiore a 3 anni:
1.620 euro
età pari o superiore a 3 anni:
1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni effettive
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La formula per il calcolo:
detrazione teorica X (95.000 - reddito complessivo)/95.000
Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
ESEMPIO
Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.
La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:
1.350 (detrazione base) X (95.000 - 30.000)/ 95.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67
Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
La ripartizione della detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
Cosa significa “incapienza”?
Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.
>>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
le spese di “assistenza specifica”.
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
l’assistenza infermieristica e riabilitativa
le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.
ATTENZIONE
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro)
l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (pari al 50% fino al 31 dicembre 2015, al 36% dal 2016)
l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap (riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992). Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa
i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
La documentazione
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata
per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile
per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.
>>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non autosufficienti)
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
>>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie)
protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti
protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica
apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi
poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
facilitare
la comunicazione interpersonale
l’elaborazione scritta o grafica
il controllo dell’ambiente
l’accesso all’informazione e alla cultura
assistere la riabilitazione.
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.
>>Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
>>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016
36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
>>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.
>>La detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall’Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.
La norma ha stabilito detrazioni di base (o teoriche): l’importo effettivamente spettante diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
ATTENZIONE
Una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
La maggiore detrazione per il figlio disabile
Per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992, si ha diritto all’ulteriore importo di 400 euro.
LE DETRAZIONI BASE PER I FIGLI A CARICO
figlio di età inferiore a 3 anni:
1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni:
950 euro
figlio portatore di handicap
1.620 euro
1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni effettive
Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.
Nel reddito complessivo non va considerata l’abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La formula per il calcolo:
detrazione teorica X (95.000 - reddito complessivo)/95.000
Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.
ESEMPIO
Contribuente che ha un reddito complessivo annuo di 30.000 euro e un figlio disabile a carico di 10 anni.
La detrazione effettiva per il figlio a carico è pari a 923,67 euro e va calcolata nel modo seguente:
1.350 (detrazione base) X (95.000 - 30.000)/ 95.000 = 1.350 X 0,6842= 923,67
Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.
La ripartizione della detrazione tra i genitori
La detrazione per i figli va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
Cosa significa “incapienza”?
Si dice che si ha incapienza quando l’importo complessivo delle detrazioni, di cui un contribuente può beneficiare, è maggiore all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti vanno perse.
>>Le agevolazioni Irpef per spese sanitarie e mezzi di ausilio
Le spese deducibili dal reddito
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
ATTENZIONE
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.
Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
È importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
La documentazione
Riguardo alle certificazioni che il disabile deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone ad essi equiparate sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104 del 1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata
>>La detrazione Irpef per gli addetti all’assistenza (persone non autosufficienti)
Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana.
La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa.
L’agevolazione fiscale non può essere riconosciuta quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta firmata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Altre precisazioni
L’importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, la somma sulla quale egli potrà calcolare la detrazione resta comunque quella di 2.100 euro.
Se più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l’importo va ripartito tra di loro.
Cumulabilità con i contributi degli addetti ai servizi domestici
La detrazione delle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti non pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione: la deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).
Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro.
>>Le agevolazioni Iva per l’acquisto di ausili tecnici e informatici
L’aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.
Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:
L’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.
Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:
La documentazione richiesta
Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
>>Le altre agevolazioni per i non vedenti
Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000).
La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.
Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali
L’applicazione dell’aliquota Iva del 4% è prevista per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici.
L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.
>>La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile.
Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
>>L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione
Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione.
Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario).
La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.
In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.