Oggetto del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - accertamento del solo dato sanitario.
Art. 152, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. - obbligo di indicare nel ricorso il valore della prestazione dedotta in giudizio - intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale.
(Sintesi non ufficiale)
Sussistenza di malattia idonea ad escludere il controllo sulla permanenza dello stato invalidante - oggetto di controversia rientrante tra quelle riservate alla procedura di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c. (Sintesi non ufficiale)
Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale - accertamento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 - ammissibilità del ricorso in assenza di indicazione della provvidenza o beneficio richiesto quale conseguenza della sussistenza del requisito sanitario. (Sintesi non ufficiale)
Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale - accertamento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 - inammissibilità del ricorso in assenza di indicazione della provvidenza o beneficio richiesto quale conseguenza della sussistenza del requisito sanitario. (Sintesi non ufficiale)
Procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. - eccezione di insussistenza di requisito non sanitario o processuale proposta nell'atto di costituzione - successivamente all'effettuazione dell'accertamento medico è onere per l'Inps di ribadire l'eccezione con la dichiarazione di dissenso e il successivo giudizio di merito. (Sintesi non ufficiale)
Revoca prestazione - legittimità della procedura di revoca - irrilevanza in sede giurisdizionale - oggetto della controversia è l'esistenza del diritto stesso alla prestazione.
Atp ex art. 445-bis c.p.c. - oggetto dell'accertamento è il solo requisito santario - ammissibilità dell'azione subordinata alla verifica sommaria della sussistenza dei presupposti processuali ed alla verifica della non insussistenza prima facie dei presupposti sostanziali del diritto alla prestazione.
La dichiarazione di dissenso può avere ad oggetto sia le conclusioni del c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell'ulteriore corso - in mancanza di contestazioni, l' accertamento sanitario ratificato con il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né il decreto ricorribile per cassazione ex art. 111 della Costituzione.
(Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - condizione del non ricovero in istituto - non costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'indennità ma per l'erogazione della prestazione;
indennità di accompagnamento - condizione del non ricovero in istituto - può sussistere anche in ipotesi di ricovero presso ospedale pubblico;
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto (art. 445 bis c.p.c., quinto comma, ultima parte). Ulteriori chiarimenti per la difesa in giudizio e per la liquidazione delle prestazioni
Modalità di accertamento dei requisiti amministrativi di cui all’articolo 445 bis c.p.c., relative alle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile erogate dall’Istituto: chiarimenti e semplificazioni
Primi orientamenti interpretativi dell'art. 445 bis c.p.c.