Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 26 luglio 2011, n. 16284
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - possibilità di renderla in foglio separato, richiamato espressamente in ricorso.
Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari resa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - esplica i propri effetti anche nei gradi successivi di giudizio.
(Sintesi non ufficiale)
L 'art. 152 disp. att. cpc, nel testo modificato dal dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorché materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo.
Tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi. (Massima non ufficiale)
Presidente: BATTIMIELLO BRUNO
Relatore: STILE PAOLO
Data pubblicazione: 26/07/2011
sul ricorso 6960-2010 proposto da:
L** V** M***, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. CAVASINO GIUSEPPE, giusta procura ad litem in calce al ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;
udito per il resistente l'Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
letta la relazione del Cons. Paolo Stile;
udite le conclusioni del P.G., dott. Massimo Fedeli;
esaminati gli atti, osserva:
2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, la soccombente L**** sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
L'INPS si è costituito con sola procura.
3. – Con il proposto ricorso, articolato in due motivi, la L*** contesta l'avvenuta condanna alle spese di giudizio, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e vizio di omessa motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.).
Il ricorso appare palesemente infondato.
Le questioni esaminate concernono l'individuazione delle condizioni formali richieste per potere beneficiare dell'esonero dal pagamento delle spese processuali per il caso di soccombenza in base all'art. 152 disp. att. cpc nel testo attualmente vigente.
Al riguardo vanno formulati i seguenti principi di diritto:
"L 'art. 152 disp. att. cpc, nel testo modificato dal dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo" nonché dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti "fino a che il processo non sia definito"; l'evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicché, salvo sempre l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l'interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. cpc".
"L 'art. 152 disp. att. cpc, nel testo modificato dal dl n. 269/03, convertito in legge n. 326/03, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicché deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorché materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo".
Nella specie, la Corte palermitana, a sostegno della decisione, ha affermato che "dalla autocertificazione in atti emerge la sua titolarità di un reddito superiore a quello legittimante l'esonero dalle spese"; e tale affermazione ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni della ricorrente, laddove, sia nel ricorso che nella memoria illustrativa, ha tenuto a precisare che, "nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio di primo grado - come desumibile dall'autocertificazione prodotta e contrassegnata con il numero 7 del fascicolo di parte di primo grado - risultava titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF pari ad € 16.404,39... E risultava, altresì, titolare di reddito ( € 17.051,82) ... nell'anno antecedente l'introduzione del giudizio di secondo grado, come si evince chiaramente dall'autocertificazione depositata in quel grado di giudizio e contrassegnata sotto la lettera 1) del fascicolo di parte di secondo grado".
Subito dopo tali precisazioni ha affermato testualmente: "Sotto il profilo che qui interessa, si evidenzia che l'importo di € 9.723,84, indicato nell'art. 76, co. 1, DPR n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è stato aggiornato in € 10.628,16 giusta decreto del 20 gennaio 2009.
L'odierna ricorrente, dunque, sia in primo che in secondo grado, per sua stessa ammissione, non versava nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di questo giudizio, non avendo l'INPS svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Roma, 24 giugno 2011.