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Avvocato Marco Aquilani
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Normativa di riferimento: art. 13 L. 118/1971 |
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Requisito sanitario Invalidità pari o superiore al 74% |
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Residenza e cittadinanza Spetta ai cittadini Italiani o di un paese UE, residenti in Italia. |
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Limite di età Età compresa tra i 18 ed i 65 anni |
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Requisito sociale Inoccupazione lavorativa. |
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Requisito economico Non deve essere superato un determinato tetto di reddito personale. |
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Importo € 267,57 per 13 mensilità (nell'anno 2012) |
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Incompatiilità E' incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive, nonché delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e delle altre casse e fondi di previdenza, compresi quelli dei liberi professionisti. E' inoltre incompatibile con tutte le prestazioni pensionistiche di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'invalido parziale ha facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. |
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Trasformazione in assegno sociale Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile si trasforma in assegno sociale; l'importo mensile viene quindi adeguato all'importo dell'assegno sociale, ferma restando l'applicazione dei requisiti economici prescritti per l'assegno mensile (tetto di reddito del solo invalido), che sono più favorevoli di quelli previsti per l'assegno sociale (i quali computano anche il reddito del coniuge). |




