Ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale sulla necessità della sottoscrizione personale della parte, nella dichiarazione per l'esenzione dal pagamento delle spese (Cass. n. 21062/2015)

Avvocato di spalle

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 19 ottobre 2015, n. 21062

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 19 ottobre 2015, n. 21062

Art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - dichiarazione ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari - inefficacia della dichiarazione sottoscritta dal difensore. (Sintesi non ufficiale)

Ai fini dell' esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. (Massima non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L Num. 21062 Anno 2015
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/10/2015
 
SENTENZA
sul ricorso 23986-2010 proposto da:
L* S**** L*****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; 
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.E. 80078750587, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. 80415740580, COMUNE DI ROMA C.F. 02438750586, REGIONE LAZIO; 
- intimati -
avverso la sentenza n. 629/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2009 R.G.N. 10121/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.  
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
L* S**** L***** proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva dichiarato nullo il ricorso proposto per ottenere le prestazioni di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 118/1971 e art. 1 L. n. 18/1980. La Corte di appello di Roma con sentenza del 9.11.2009 riteneva che il ricorso non fosse nullo ex art. 414 c.p.c.; disponeva consulenza medico- legale e rigettava la domanda per mancanza dei requisiti economici necessari per ottenere l'assegno ex art. 13 legge citata.
Condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado di appello e di CTU posto che la dichiarazione rilasciata nelle conclusioni dell'atto introduttivo era firmata dal solo procuratore e, quindi, non era applicabile l'art. 152 disp. att. del c.p.c. come modificato dall'art. 42 D.L. n. 269/2003.

Per la cessazione di tale sentenza ha proposto ricorso la S**** con un motivo; l'INPS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Lazio sono rimasti intimati.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Con il motivo proposto si allega l'erronea interpretazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. del c.p.c.; come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 e degli artt. 84,112 e 125. La dichiarazione di esonero era stata recepita nelle conclusioni dell'atto introduttivo ed era firmata dal difensore cui era stato conferito il mandato. Gli obblighi di legge erano stati soddisfatti.

Il motivo appare infondato: in primo luogo il ricorso presenta elementi di inammissibilità posto che era onere della parte ricorrente trascrivere il contenuto della dichiarazione di esonero che si intende far valere in questa sede onde consentire alla Corte di verificarne la correttezza, il che non è accaduto ( cfr. Cass. n. 545/2015; Cass, n. 5363/2012). In ogni caso il ricorso è palesemente infondato nel merito posto che la norma novellata nel 2003 pone un onere autocertificativo alla parte ricorrente che logicamente non può che essere assolto dalla stessa parte e non delegato al difensore. Questa Corte ha infatti affermato il principio che si condivie e cui si intende dare continuità secondo il quale "ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poiché a tale dichiarazione la norma connette un'assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che "l'interessato" si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito" (Cass. n. 5363/2012). E' pacifico che la dichiarazione sia stata firmata dal solo difensore e quindi non sussistevano le condizioni per l'applicabilità del novellato art. 152 disp. att. del c.p.c.
 
Va pertanto rigettato il proposto ricorso. Null spese posto che le parti cui il ricorso è stato notificato sono rimaste intimate.
 
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8.7.2015