Ordinanza del Tribunale del lavoro di Roma sulla idoneità della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, preceduta da invio di certificato medico privo della spunta dei campi relativi alle due condizioni di disautonomia di cui all'art. 1 L. n. 18/1980 (Trib. Roma, ord. del 24.10.2013)

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 24 ottobre 2013

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ordinanza del 24 ottobre 2013

Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche qualora il certificato medico sia privo della spunta dei campi relativi alle condizioni di disautonomia

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°

All’esito della camera di consiglio del 24.10.2013 il Giudice designato Dott.ssa Francesca Vincenzi, nel procedimento ex art. 445 bis cpc n. R.G. ***

TRA

**** (avv.to Paolo Zurolo)

E

INPS (funzionario ****)

esaminata la documentazione versata in atti;
rilevato che il ricorso ha ad oggetto l'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 con riferimento alla domanda del 29.3.2012;
rilevato che la domanda amministrativa presentata dalla parte ricorrente risulta finalizzata al riconoscimento dello stato di invalidità civile ai  sensi della L. 118/71;
ritenuto irrilevante la circostanza, dedotta dall’Inps, che nel certificato associato alla domanda, rilasciato ai fini di invalidità, il medico non ha barrato i campi con cui si certifica l'impossibilità dell'istante di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
rilevato che nel modello di domanda di invalidità civile predisposto dall’Inps sussiste solo la possibilità di chiedere di essere sottoposti ad accertamento sanitario per il riconoscimento di: invalido civile ai sensi della L. 118/71, cieco civile ai sensi della L. 382/70, sordo civile ai sensi della L. 381/70, portatore di handicap ai sensi della L. 104/92, collocamento mirato ai sensi della L. 68/99;
rilevato che l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 L. n.18/80 presuppone l’accertamento dello stato di invalidità civile totale di cui agli artt. 2 e 12 L.118/71 (“Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento...”);
rilevato che la domanda ai fini dell’indennità di accompagnamento, non indicata nel modello di domanda, deve necessariamente ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile, presupposto per il riconoscimento della prestazione unitamente agli altri presupposti di legge;
ritenuta pertanto infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Inps;

P.Q.M.

dispone la convocazione del ctu dott. ****  per l’udienza del 21.11.2013 ore 9.00 per il giuramento.

Roma, 24.10.2013

Il GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi