RIUNIONE BIMESTRALE DELLA SEZIONE LAVORO
(settembre-ottobre 2015)
Oggetto: domanda amministrativa per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e ricorso per accertamento tecnico preventivo
A seguito della reiterata proposizione da parte di INPS, quale parte convenuta in giudizi di ATP, della eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata allegazione di corretta domanda amministrativa, si discute in ordine ai presupposti dell’azione giudiziale.
In particolare Inps rileva come sia improcedibile il ricorso per ATP quando la domanda amministrativa non fa specifico riferimento all’indennità di accompagnamento.
Non vi è dubbio che l‘attivazione del ricorso per ATP debba essere preceduta dalla presentazione di idonea domanda amministrativa.
Nel caso in cui il certificato medico allegato alla domanda non contenga la specifica indicazione (mediante spunta delle relative caselle) della diciture “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, Inps ritiene che la domanda sia non qualificata e quindi inidonea, con conseguente improcedibilità del ricorso giurisdizionale.
La materia delle modalità secondo cui devono essere redatte le domande amministrative intese ad ottenere le previdenze economiche previste in favore degli invalidi civili è stata oggetto di diversi interventi normativi.
Da ultimo il legislatore col DPR 698/94 ha previsto espressamente quale sia il modulo da utilizzare per la presentazione della domanda amministrativa.
Il modulo su cui deve essere redatta la domanda amministrativa da inoltrare telematicamente non fa esplicito riferimento all’indennità di accompagnamento, ma solo all’invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971 n.118 e successive modificazioni e integrazioni.
Tale legge contempla e disciplina anche l’indennità di accompagnamento.
Tanto è vero che nel modulo, barrando la relativa casella, il cittadino fa istanza a che “sin d’ora chiede con la presente istanza alla competente prefettura che gli/le siano concessi i benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale d’invalidità o alla minorazione riconosciuta”.
L’indennità di accompagnamento rientra dunque nella nozione legale di “invalidità civile”.
Pertanto, la domanda amministrativa presentata per l’accertamento della invalidità civile ai sensi della L.118/71 (mediante spunta della relativa casella) è presentata anche per ottenere la valutazione in relazione alla indennità di accompagnamento.
La circolare n.131 del 2009 richiamata da Inps non ha valore normativo e, in ogni caso, prevede unicamente che alla domanda venga allegato un certificato medico che espliciti le condizioni del richiedente. Ma il certificato medico non va confuso con la domanda amministrativa e la mancata spunta di una casella sul primo non può inficiare la validità della domanda.
Deve concludersi che, sulla base della normativa in vigore, le diciture “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” non siano un requisito necessario della certificazione medica da allegare alla domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
Tale conclusione, come evidenziato dalla Corte di appello di Napoli (sentenza 24.9.2014 n.5307), appare “quella più conforme al principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art.11 Costituzione, il quale impone di discostarsi da interpretazioni ispirate a formalismi funzionali, non già alla tutela dell’interesse della controparte, ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga a una decisione sul merito debba pretesa azionata”.
Busto Arsizio, 16.9.2015
Francesca La Russa
Elena Fumagalli
Franca Molinari