Si può proporre dissenso e ricorso nel merito post-Atp, anche se non si siano, a suo tempo, inviate al ctu osservazioni critiche alla bozza di perizia. (Cass. ord. 5796/2018)

Corte di Cassazione

Già in precedenza, la Cassazione aveva precisato che i motivi di contestazione della Ctu espletata nell'Atpo ex art. 445-bis c.p.c., devono essere obbligatoriamente specificati nel ricorso di merito susseguente al deposito della dichiarazione di dissenso, mentre in quest'ultima essi possono essere tranquillamente omessi (così Cass. 12332/2015).

Ora la Suprema Corte precisa che è anche irrilevante la circostanza che le parte ricorrente nel merito abbia o meno formulato osservazioni critiche nella fase che precede il deposito in cancelleria dell'elaborato peritale; fase che, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., prevede l'invio alle parti di bozza della relazione, con assegnazione di termine in cui quest'ultime possono inviare eventuali osservazioni critiche al consulente (cui egli deve fornire riscontro nella versione definitiva della perizia).  

Marco Aquilani, 20.05.2018

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5796

Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5796

Atp ex art. 445-bis c.p.c. - ricorso nel merito successiva a dichiarazione di dissenso - formulazione di rilievi alla ctu nella precedente fase ex art. 195 c.p.c. - non richiesta. (Sintesi non ufficiale)

Prevedendo il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata
specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, tempestivamente depositato, comportano
l'inammissibilità del ricorso medesimo.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5796 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA
Data pubblicazione: 09/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 10732-2015 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n.29, presso la sede dell'AVVOCATURA CENTRALE dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI;

- ricorrente -

contro

P*** E***, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO n.14, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE PRESTIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 961/2014 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 21/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS

RILEVATO

- che, con sentenza del 21 ottobre 2014, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'opposizione ex art. 445 bis, c. 6, c.p.c. proposta dall'INPS nei confronti di P*** E*** a seguito del dissenso manifestato con riguardo all'accertamento tecnico preventivo richiesto per la verifica del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 l. n. 18/1980;
- che la decisione del Tribunale discende dall'aver questo ritenuto la tardività del manifestato dissenso, per non avere l'INPS ottemperato all'invito a formulare le proprie osservazioni critiche all'elaborato peritale nell'ambito del subprocedimento ex art. 195 c.p.c. entro il termine assegnato;
- per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il P***.
- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

CONSIDERATO

- che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 445 bis, commi 4 e 6, c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento
del Tribunale, stante l'assenza di norme che ostino alla proposizione delle ragioni del dissenso in sede di opposizione all'accertamento tecnico preventivo ove a tanto non si sia proceduto nei termini assegnati già in fase di ATP;
- che il motivo è fondato alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 12332/2015) per cui, prevedendo il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. esclusivamente l'obbligo per le parti di dichiarare, entro il termine fissato dal giudice, la mera volontà di contestare le conclusioni del CTU e non di esprimere in quella sede le ragioni del dissenso, solo la mancata specificazione di queste ultime nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione tempestivamente depositato comportano l'inammissibilità del ricorso medesimo;
- che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche, per le spese, al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017.