Primi approfondimenti sull'Atp previdenziale, a cura dei magistrati del Tribunale di Roma Antonio Maria Luna e Michele Forziati, su Giurisprudenza di Merito, n. 7-8, 2012

Art. 445-bis. 1
(Accertamento tecnico preventivo obbligatorio)

I. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

II. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

III. La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

IV. giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

V. In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

VI. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

VII. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.2

 

Art. 125 c.p.c
(Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore.
La procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purche' anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale. 

 

Il procedimento di accertamento tecnico richiamato dal legislatore è quindi quello già previsto per il procedimento ordinario contenzioso.
Da ciò discende che i termini da assegnarsi al Ctu siano quelli previsti dal nuovo art. 195 c.p.c., il quale, al terzo comma, come sostituito dall’art. 46, comma 5, L. 69/2009, n. 69, così recita:
" III. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse."
E ciò, secondo gli autori, non solo in modo da consentire alle parti di formulare le proprie osservazioni e al C.T.U. di rispondervi prima di depositare la relazione peritale in Cancelleria, ma anche in modo di poter eventualmente richiedere chiarimenti o approfondimenti allo stesso consulente ovvero procedere secondo quanto previsto dall’art. 196 c.p.c.
Tale richiamo degli autori all'art. 196 c.p.c. è di non poco conto, atteso che il testo dell'articolo è il seguente:
"I. Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico."
 
L'art. 445-bis cpc si riporta anche all’art. 10, comma 6-bis D.L. 203/2005, il quale come novellato dall'art. 38, 7° comma, D.L. 98/2011 conv. con modd. in L. 111/2011 (come novellato cioè dalla stessa legge introduttiva dell'Atp previdenziale), è il seguente (in corsivo sono evidenziate le modifiche del 2011):
"6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS."
 
Quanto sopra comporta, ovviamente, che tra la data di affidamento dell’incarico e quella di inizio delle operazioni peritali debbano decorrere almeno 15 giorni.
 
Quanto al termine per il completamento delle operazioni peritali occorre tenere a mente quanto previsto dagli artt. 445 e 424 c.p.c.:
 
 Art. 445
Consulente tecnico
I. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
II. Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.
 
 Art. 424
Assistenza del consulente tecnico
 I. Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.
II. Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
III. Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

 

  • 1Articolo aggiunto dal numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111. Tali disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2012.
  • 2Comma aggiunto dall'art. 27 Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Marco Aquilani, 02.11.2012

Il Nuovo Processo Previdenziale e assistenziale - A.M. Luna, M. Forziati - Giurisprudenza di Merito n. 7-8 2012

Il Nuovo Processo Previdenziale e assistenziale - A.M. Luna, M. Forziati - Giurisprudenza di Merito n. 7-8 2012

Gli autori, Antonio Maria Luna e Michele Forziati, magistrati del Tribunale di Roma, si propongono di offrire una «prima lettura» delle questioni applicative di maggiore interesse sollevate dal nuovo processo previdenziale e assistenziale, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle riunioni tenutesi all’interno delle sezioni lavoro del Tribunale di Roma.

Dalla rivista "Giurisprudenza di Merito", n. 7-8 2012

IL NUOVO PROCESSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE (*)

(*) Il presente scritto si propone di offrire una «prima lettura» delle questioni applicative di maggiore interesse sollevate dalla normativa in esame, anche alla luce di quanto emerso nel corso delle recenti riunioni tenutesi all’interno delle sezioni lavoro del Tribunale di Roma. Al prezioso contributo di idee offerto dai molti colleghi che vi hanno partecipato va, dunque, il doveroso e sentito ringraziamento degli Autori.

Il contenzioso in materia di previdenza e assistenza, sebbene diffuso in maniera non omogenea nelle varie realtà giudiziarie del Paese, ha un impatto di indubbio rilievo (quanto meno dal punto di vista quantitativo) sull’efficienza complessiva del “sistema giustizia”. In tale contesto, il procedimento introdotto dal c.d. decreto di “stabilizzazione finanziaria”, imperniandosi essenzialmente sulla solo eventualità del giudizio contenzioso di primo grado e sulla non appellabilità della sentenza emessa a conclusione dello stesso, costituisce oggi un significativo passo avanti in senso deflattivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1In questi termini si veda Trib. Roma, ord. 19 aprile 2012 (est. Di Stefano), il quale ha correttamente evidenziato che «nel caso di specie non sussista quell’interesse concreto e attuale all’accertamento tecnico preventivo, che può consistere soltanto nella possibilità di ottenere (ai sensi del quinto comma dell’art. 445-bis c.p.c.), entro 120 giorni dalla notifica all’ente competente dell’eventuale decreto di omologa, il pagamento di una delle prestazioni (come si è detto, di assistenza obbligatoria e di previdenza obbligatoria di cui alla l. n. 222 del 1984) per le quali il procedimento ex art. 445-bis è espressamente previsto».
  • 2Sull’argomento si rimanda a CAPURSO-MADONIA,
    L’accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale
    (in www.lavoroprevidenza.com – febbraio 2012), 4, in cui gli A. propongono una applicazione estensiva del nuovo procedimento all’ipotesi di assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità di cui all’art. 5 l. n. 222 del 1984, «trattandosi di prestazione che presuppone la inabilità totale, la cui disciplina è pur sempre offerta dalla legge appena citata, espressamente richiamata dall’art. 445-bis». Gli stessi, inoltre, evidenziano che, facendo la norma in esame riferimento all’art. 10 comma 6-bis l. 2 dicembre 2005, n. 248 (ovverosia ai procedimenti in cui sia parte necessaria l’Inps), «se ne dovrebbe escludere l’applicazione... in tutti i casi in cui la soglia invalidante sia fissata dall’ordinamento ai fini del riconoscimento di altre utilità ad opera di altri soggetti, quali ad esempio l’esenzione dal ticket disposta dalle aziende sanitarie provinciali, ovvero l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, di competenza delle Regioni».
  • 3Concordano con tale conclusione CAPURSO-MADONIA, op. cit., 7.
  • 4V. per tutte Cass. 28 novembre 2003, n. 18265.
  • 5 V. Cass., sez. lav., 27 dicembre 2010, n. 26146.
  • 6 Si veda, da ultimo, Cass., sez. lav., 31 gennaio 2011, n. 2148.
  • 7 Cass., sez. lav., 8 aprile 2008, n. 9134.
  • 8Circ. 30 dicembre 2011, n. 168 cit.
  • 9Circ. 30 dicembre 2011, n. 168, cit.
  • 10Sostenuta, tra l’altro, da CAPURSO-MADONIA, op. cit., 19.
  • 11Giungono alle medesime conclusioni anche CAPURSO-MADONIA, op. cit., 23-27, seppure all’esito di un processo argomentativo in parte diverso a quello sopra proposto. Gli A., in particolare, ritengono che, in applicazione del principio della necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, si debba pervenire a conclusioni diverse a seconda del soggetto che ha introdotto il giudizio di merito (ovverosia l’invalido/assicurato o l’Istituto).
  • 12 Cfr. Cass., sez. II, 17 maggio 1997, n. 4399.
  • 13 In questi termini, testualmente, si è espressa Cass., sez. un., 1 ottobre 2003, n. 14670.
  • 14 Alla medesima soluzione pervengono CAPURSO-MADONIA, op. cit., 8.
  • 15 In argomento si veda, per tutte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2004, n. 13394.
  • 16C. cost., sent. n. 326 del 1997 e, in senso analogo, ord. n. 193 del 1998.
  • 17 Sull’argomento si veda, per tutte, Cass. n. 5794 del 1999.

Fonte

Fonte:
 "Giurisprudenza di Merito", n. 7-8 2012, Giuffrè, articolo dei magistrati del Tribunale di Roma, Dott. Antonio Maria Luna e Dott. Michele Forziati.