Documento elaborato dai Giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, contenente le linee guida relative alla trattazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo previste dall'art. 445 bis c.p.c

Nel sito della Camera Civile di Bologna, nel post di pubblicazione del presente documento, è aggiunta anche la seguente segnalazione:
ai fini della predisposizione della nota di iscrizione a ruolo mediante codice a barre, la cancelleria invita gli avvocati ad utilizzare il "codice oggetto 2.11.999, altre ipotesi", inserito nel ruolo del diritto del lavoro e nella materia "procedimenti cauteleri ante causam"

Marco Aquilani, 20.01.2012

Tribunale di Bologna, sezione controversie di lavoro, linee guida comuni per la trattazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsti dall'art. 445 bis c.p.c., concordati nella riunione di coordinamento del 21 dicembre 2011

Tribunale di Bologna, sezione controversie di lavoro, linee guida comuni per la trattazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsti dall'art. 445 bis c.p.c., concordati nella riunione di coordinamento del 21 dicembre 2011

Documento elaborato dai Giudici della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna, contenente le linee guida relative alla trattazione dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo previste dall'art. 445 bis c.p.c

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
LINEE GUIDA COMUNI PER LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO PREVISTI DALL'ART. 445 BIS C.P.C. CONCORDATI NELLA RIUNIONE DI COORDINAMENTO DEL 21 DICEMBRE 2011

 

1) Ammissibilità del ricorso per ATP

Costituiscono requisiti di ammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio la preventiva presentazione all’INPS della domanda amministrativa e la definizione del procedimento amministrativo.
L'inammissibilità della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio può essere rilevata dal giudice sia all' atto del deposito del ricorso, sia dopo la costituzione del contraddittorio con l'INPS.
Nell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, la parte deve richiamare, a pena di inammissibilità, le varie fasi del pregresso procedimento amministrati vo, compresa la provvidenza inizialmente richiesta, e non limitarsi a richiedere in modo generico l'accertamento del requisito sanitario.
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio deve essere, preventivamente, esperito solo per le controversie tassativamente indicate nel primo comma dell’ art. 445 bis c.p.c. e, cioè, quelle in materia assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) nelle quali il requisito sanitario integra uno degli elementi costitutivi e quelle disciplinate dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (assegno di invalidità e pensione ordinaria di inabilità).

2) Assistenza legale

L' istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non può essere presentata dalla parte personalmente. 
La parte deve essere, necessariamente, assistita da un legale di sua fiducia, secondo le regole generali.

3) Iscrizione a ruolo
Le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono iscritte a Registro Generale Contenzioso lavoro, secondo le indicazioni di volta in volta emanate dal competente Ministero della Giustizia, ed assumono un numero di ruolo proprio che le distingue da tutti gli altri procedimenti.
Le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio sono soggette al contributo unificato previsto pcr le cause previdcnziali, salve le esenzioni di legge.

4) Assegnazione

Il Presidente avrà cura di assegnare i procedimenti di cui all'articolo 445 bis c.p.c., sulla base di un criterio automatico a rotazione fra i magistrati della sezione, separando le istanze di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dalle altre cause previdcnziali per prestazioni.
Il magistrato che ha trattato una istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è incompatibile per la trattazione dclla successiva ed eventuale causa di merito.

5) Presentazione contestuale del ricorso ordinario e della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio

In caso di contestuale deposito del ricorso ordinario e della istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, i due procedimenti possono essere assegnati allo stesso magistrato, con l'avvertenza che quest'ultimo non può, in ogni caso, trattare la successiva ed eventuale causa di merito.

6) Procedibilità della domanda

Qualora la parte depositi il ricorso giudiziario senza avere prima proposto l'istanza per l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il giudice, alla prima udienza di discussione, rileva l'improcedibilità della domanda, ed assegna alle parti termine di quindici giorni per la presentazione della istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La causa si intende definita con la dichiarazione di improcedibilità della domanda e non può essere successivamente riassunta al venire meno della condizione di procedibilità della domanda.
In tale caso, infatti, la parte, se intende contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è tenuta a depositare un nuovo ricorso giudiziario. nel rispetto delle forme e dei termini previsti dall'articolo 445 bis c.p.c.
L'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, successivamente depositata, è assegnata ad altro giudice.

7) Procedimento

Quale che sia la provvidenza richiesta dall'assistito, l' INPS è il solo soggetto passivamente legittimato nel procedimento di cui al1'articolo 445 bis c.p.c.
La nomina del consulente tecnico d'uffido, da effettuarc nel rispetto della rotazione dei nominativi prevista dal codice di procedura civile, può essere contenuta anche nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, una volta valutata l'ammissibilità dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Le operazioni di consulenza tecnica si svolgono secondo quanto previsto dall'articolo 195 c.p.c. e, comunque, nel rispetto delle norme generali dettate in materia, dal codice di procedura.
Al termine delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio deposita la relazione in Cancelleria.
Il giudice comunica alle parti, con proprio decreto, il deposito della consulenza tecnica in Cancelleria e fissa alle stesse un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'eventuale contestazione delle risultanze della relazione.
Non si fa luogo alla verifica e all'accertamento dei requisiti socio-economici.

8) Contestazione

La contestazione consiste in una dichiarazione scritta, depositata in Cancelleria, con la quale la parte manifesta il proprio dissenso in ordine alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza necessità di alcuna motivazione o specificazione.
La presentazione della dichiarazione di contestazione, ancorché tardiva o, sebbene tempestiva, non seguita dal deposito del ricorso giudiziario nel successivo termine di trenta giorni, preclude, definitivamente, la possibilità di omologare l'accertamento del requisito sanitario, salvo il caso in cui le parti, con istanza congiunta e previa espressa rinuncia alla contestazione, non richiedano al giudice l'emissione del decreto di omologazione.

9) Decreto di omologazione

Con il decreto di omologazione, il giudice, preso atto delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, della assenza di contestazioni e della congruità della relazione, omologa il requisito sanitario.
Il decreto di omologazione consiste in un atto, non motivato, con il quale il giudice dichiara il requisito sanitario.
Non è ammessa l'omologazione parziale del requisito sanitario, in presenza di contestazione sulla decorrenza della invalidità.
Con l'emissione del decreto di omologazione, il giudice liquida le spese processuali applicando le disposizioni contenute negli articoli 91 e seguenti c.p.c, e nell'articolo 152 disp. att. c.p.c.
Qualora la parte intenda avvalersi dall'esenzione dalle spese legali in caso di soccombenza è tenuta a formulare nelle conclusioni del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
Parimenti obbligatoria è la dichiarazione di valore della causa prevista dall'art. 38, comma l, lett. b). n. 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni in legge 15 luglio2011, n.111 .
E' ammessa, a istanza di parte, la correzione di errori materiali contenuti nel decreto di omologazione.
In caso di omissioni, è ammessa, a istanza di parte, l'integrazione del decreto di omologazione.
Il decreto di omologazione è notificato, a cura della parte, agli enti competenti per l'erogazione della prestazione richiesta.

10) Passaggio alla fase contenziosa

Il passaggio alla fase contenziosa avviene mediante deposito, nel termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, del ricorso giudiziario, nel quale, a pena di inammissibilità, la parte deve specificare i motivi della contestazione, senza potersi, cioè, limitare a richiedere, genericamente, una nuova valutazione medico legale del caso.
Il giudice nominato per la trattazione della fase contenziosa deve essere diverso da quello che ha istruito l'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Nel caso di duplice contestazione, presentata cioè dalla parte privata e dall' INPS, i ricorsi depositati da ciascuna delle parti vanno successivamente riuniti ed assegnati ad un solo magistrato.
Il giudizio di merito è la sede prevista dalla legge per la trattazione e la discussione non solo delle questioni medico legali, ma anche di tutte le altre questioni procedurali relative alla fase precedente dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo 445 bis c.p.c, resa in contraddittorio con l'INPS, ha natura di mero accertamento del requisito sanitario. 

Fonte