Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 27.05.2004, n. 10212
Indennità di accompagnamento - il diritto al beneficio può essere riconosciuto anche per periodi molto brevi (inferiori al mese) nei quali vi sia impossibilità a deambulare e/o l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un accompagnatore (nella fattispecie viene accolto il ricorso del figlio di un malato sottoposto a terapia chemioterapica).
Cassazione - Sezione lavoro -
sentenza 27 maggio 2004, n. 10212
Presidente Mattone - Relatore Di Iasi
Pm De Augustinis - difforme - ricorrente Bagagli
[...]
Col primo dei due motivi, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 Cpc, il ricorrente censura la sentenza suddetta per aver omesso, nell'epigrafe e nel dispositivo, l'indicazione di una delle parti, ossia l'lnps, che era stato regolarmente citato dal ricorrente nel ricorso d'appello quale legittimato passivo ai sensi dell'articolo 130 D.Lgs 112/98. Secondo il ricorrente tale omissione non sarebbe un semplice errore materiale, in quanto l'lnps non avrebbe in alcun modo partecipato al giudizio, senza che ne fosse dichiarata la contumacia.
Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver aderito alle conclusioni del Ctu ignorando le critiche esposte dal ricorrente, il quale aveva rilevato che tale consulenza si era risolta in una mera ricognizione di certificati e, come quella di primo grado, aveva focalizzato l' attuazione solo sulla deambulazione, trascurando la condizione di non poter compiere gli atti quotidiani senza l'aiuto di un accompagnatore, condizione verosimile in un soggetto sottoposto a terapia chemioterapica. Il ricorrente censura inoltre la suddetta sentenza perché, pur condividendo le argomentazioni del Ctu, se ne discosta quanto alla decorrenza della necessità di accompagnamento, senza motivare adeguatamente il proprio dissenso, e facendo coincidere tale decorrenza con ìl giorno in cui il medico ha attestato l'impossibilità dì deambulare, senza considerare che, di norma, gli accertamenti consentono il riscontro di infermità insorte in epoca anteriore.
Il ricorrente censura infine la sentenza impugnata perché, avendo accertato il dìritto ad indennità di accompagnamento, sia pure con decorrenza posteriore a quella richiesta, avrebbe rigettato totalmente la domanda, omettendo di pronunciare i provvedimenti necessari a far conseguìrela prestazione richiesta per il periodo tra la data dell'accertamento e quella del decesso di Tranquillo Bagagli.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
A tal proposito è innanzitutto da rilevare che, alla luce del D.Lgs 112/98 (e del successivo Dpcm del 26 maggio 2000), è configurabile un'ipotesi di successione a titolo particolare nel rapporto controverso, che, se in-ervenuta nel corso del processo, implica la prosecuzione di quest'ultimo tra le parti originarie, salva la possibilità di intervento in causa del successore (v. sul punto,tra le altre, Cassazione 8884/03 rv 5663865, relativa alla successione dell 'Inail alle Ferrovie dello Stato con riguardo ai rapporti aventi ad oggetto gli infortuni e le malattie professionali dei dipendentì e, con specifico riguardo all'ipotesi in esame, Cassazione 8268/03 rv 563545). È altresì da rilevare che, come affermato peraltro dallo stesso ricorrente, l'omessa indicazione di una delle parti nell'epigrafe della sentenza nel dispositivo non comporta nullità della predetta sentenza se non determina violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. Nella specie, tali violazioni non sono configurabili, posto che, come affermato dallo stesso ricorrente, l'Inps fu "regolarmente citato", ossia fu posto in condizione di partecipare al giudizio, anche se scelse di non costituirsi, mentre nessuna rilevanza può assumere, in proposito, la mancata dichiarazione di contumacia, posto che, come più volte ribadito da questo giudice di legittimità (v. da ultimo Cassazione 8545/03, rv 563699), «la mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio, ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi un mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura». È infine da rilevare che, nella specie, non si pone un problema di litisconsorzio necessario col ministero dell'Economia e delle finanze alla luce dello ius superveniens rappresentato dal DL 269/03 convertito con modificazioni inlegge 326/03, atteso che la suddetta norma ha innanzitutto inciso sulla struttura del rapporto assistenziale, trasformandolo in trilatero, onde essa è configurabile quale norma sostanziale ( sia pure con riflessi processuali) e, come tale, non è immediatamente applicabile ) ai processi in corso.
Il secondo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione.
Invero, il giudice di merito, pur affermando di
condividere le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio, se ne è invece contraddittoriamente discostato proprio sul punto fondamentale della decorrenza della necessità di accompagnamento, senza fornire una sufficiente motivazione del proprio dissenso e, soprattutto, senza minimamente esporre, anche sul piano scientifico, alla luce dello stato patologico dell' assicurato, sulla base di quale attendibile criterio probabilistico doveva ritenersi che l'impossibilità di deambulare fosse insorta nello stesso momento in cui veniva certificata.
Il giudice di merito inoltre, pur avendo riconosciuto la sussistenza dell'impossibilità di deambulare, e perciò la necessità di accompagnamento (sia pure da epoca successiva a quella richiesta) ha poi immotivatamente respinto la domanda, laddove nessuna nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto ad indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi (nella specie, inferiori al mese).
Sono invece da ritenersi inammissibili le censure alla consulenza tecnica d'ufficio che, svolgendo critiche generiche senza specificare le carenze o deficienze diagnostiche nelle quali sarebbe incorsa tale consulenza discostandosi dalle nozioni correnti della scienza medica, si traducono in una inammissìbile critica del convincimento del giudice, in relazione alla (sia pure, nella specie, parziale) adesione di quest'ultimo alla suddetta consulenza (v. sul punto, tra moltissime altre, Cassazione 6432/02 rv 554122).
Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato e il secondo accolto, per quanto di ragione; la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte con rinvio ad altro giudice equiordinato che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase di giudizio.
PQM
Accoglie il secondo motivo per quanto di ragione, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Bologna.