Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 novembre 2016, n. 23523

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 18 novembre 2016, n. 23523

Azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile - termine semestrale di decadenza - si applica ai provvedimenti amministrativi comunicati dopo il 31 dicembre 2004. (Sintesi non ufficiale)

Civile Sent. Sez. L   Num. 23523  Anno 2016
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO
Data pubblicazione: 18/11/201
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SENTENZA

sul ricorso 22914-2010 proposto da:
D*** M*** , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE PAVESE 141, presso lo studio dell'avvocato MARIA CONCETTA OLIVIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MICALETTI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580, REGIONE ABRUZZO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 620/2010 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/05/2010, R.G. N. 642/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/07/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato ROBERTO VALENZA per delega verbale GIUSEPPE MICALETTI e MARIA CONCETTA OLIVIERI;
udito l'Avvocato CLEMENTINA PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6/5 - 24/5/2010 la Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnazione di D*** M*** avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla sua genitrice C*** A***, all'epoca in cui egli era minore, per il conseguimento dell'indennità di accompagnamento.
Il primo giudice aveva accolto l'eccezione di decadenza di cui all'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 sollevata dagli enti resistenti e la Corte territoriale ha confermato tale decisione dopo aver accertato che, a fronte del verbale negativo della Commissione medica del 14/5/2005, il ricorso giudiziale risultava essere stato depositato solo il 23/12/2005, vale a dire oltre il termine di decadenza semestrale di cui alla predetta norma.
Per la cassazione della sentenza ricorre il D*** con un solo motivo.
Resiste con controricorso l'Inps. Rimangono intimati il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo.

Motivi della decisione

Con un solo motivo il ricorrente deduce l'errata applicazione dell'art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003 di conversione del D.L. n. 269/2003, in quanto si duole dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza, assumendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, in ossequio al principio di irretroattività della legge, il termine decadenziale di cui alla predetta norma non poteva essere applicato alle fattispecie, come quella in esame, in cui la domanda amministrativa era stata presentata prima dell'entrata in vigore della stessa legge n. 326 del 2003.
Il motivo è infondato.
Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 9647 del 13/6/2012), "in tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l'art. 252 disp. att. cod. civ. - norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell'abbreviazione del termine di decadenza già esistente - e dall'altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell'area temporale di operatività della norma che l'ha introdotta."
Tale indirizzo ha poi trovato conferma nella sentenza n. 11484 del 3/6/2015 di questa stessa Corte, ove si è affermato che "in tema di azione giudiziale per le prestazioni d'invalidità civile, la decadenza introdotta dall'art. 42, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, si applica solo ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 10 gennaio 2005 e, pertanto, non nell'ipotesi in cui il ricorso amministrativo (avverso un provvedimento amministrativo di rigetto) sia stato proposto prima del 31 dicembre 2004, dovendosi in tal caso applicare la previgente disciplina di cui al d.P.R. 24 settembre 1994, n. 698."
Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale ha applicato correttamente tali principi nel momento in cui ha ben evidenziato che ciò che rilevava ai fini di causa era la comunicazione esplicita dell'esito del procedimento amministrativo, onde poter stabilire la decorrenza del termine di decadenza di cui trattasi, e che al riguardo, a fronte della ricezione, da parte dell'appellante, del verbale negativo della Commissione medica in data 14.5.2005, allorquando era già in vigore la nuova normativa, risultava che il ricorso davanti al Tribunale di Teramo era stato depositato solo in data 23.12.2005, cioè oltre il termine di decadenza di sei mesi.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore dell'art. 42 del d.l. 30/9/03 n. 269, convertito nella legge 24/11/03 n. 326.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 18 luglio 2016