Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 13 marzo 2017, n. 6416
Atp in materia previdenziale - liquidazione delle spese in favore del ricorrente vittorioso. (Sintesi non ufficiale)
La pronuncia sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il
principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese (nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese nel senso della compensazione pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto il requisito sanitario del beneficio invocato). (Massima non ufficiale)
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6416 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 13/03/2017
ORDINANZA
sul ricorso 16749-2015 proposto da:
L*** T***, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6 SCALA B, presso lo studio dell'avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del contoricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 07/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.
Rilevato che:
1. L*** T*** presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis cod. proc. civ., per la verifica della condizione sanitaria per beneficiare dell'indennità di accompagnamento;
2. il Tribunale, con decreto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 5, cod. proc., depositato il 25 novembre 2015, omologava "le risultanze dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico) di ufficio" (così nel decreto) ed escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie per il beneficio preteso, compensando le spese;
3. la parte privata, chiesta e ottenuta (con decreto depositato il 7 maggio 2015) la correzione, per errore materiale, del predetto decreto nella parte in cui escludeva la sussistenza delle condizioni sanitarie per il beneficio preteso in difformità con le favorevoli conclusioni del consulente d'ufficio, ricorre, ora, avverso il decreto depositato il 25 novembre 2015 affidando a tre motivi la censura avverso la regolazione delle spese come disposta nel predetto decreto (con compensazione tra le parti delle spese);
4. l'INPS ha resistito con controricorso ed eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività;
5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Considerato che:
6. il ricorso per cassazione risulta tempestivo per avere questa Corte di legittimità già statuito (v. Cass. n. 19668/2009 e successive conformi) che il disposto di cui all'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. - secondo il quale le sentenze assoggettate alla procedura di correzione possono essere impugnate, relativamente alle parti corrette, nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione - legittimamente riferibile alla sola ipotesi in cui l'errore corretto sia tale da determinare un qualche obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione e non già quando l'errore stesso, consistendo in una discordanza chiaramente percepibile tra il giudizio e la sua espressione, possa essere agevolmente eliminato in sede di interpretazione del testo della sentenza, poichè, in tale ultima ipotesi, un'eventuale correzione dell'errore non sarebbe idonea a riaprire i termini dell'impugnazione;
7. nella specie sussiste l'obiettiva ambiguità sull'effettivo contenuto del decreto poi corretto, non emergendo affatto, con evidenza, prima della disposta correzione, l'esito favorevole della conclusione dell'ausiliare officiato nel giudizio;
8. ammissibili sono anche i motivi di censura, alla stregua della giurisprudenza che ha riconosciuto l'esperibilità del rimedio proposto avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile;
9. la pronuncia sulle spese dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod. proc. civ. è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese;
10. nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese nel senso della compensazione pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente soccombente, essendo stato riconosciuto il requisito sanitario del beneficio invocato;
11. vi é stata una evidente e totale soccombenza dell'INPS nell'accertamento tecnico preventivo intrapreso dall'attuale ricorrente, né è dato cogliere, nell'esercizio del potere discrezionale del Giudice, alcun elemento attestante giusti motivi per la compensazione delle spese di lite;
12. all'accoglimento del ricorso segue la cassazione del decreto di omologa corretto, nella parte relativa alla compensazione delle spese processuali;
13. non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 cod. proc. civ., condannando l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come in dispositivo;
14. le spese del giudizio di legittimità si compensano in considerazione della novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'INPS alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario e accessori come per legge; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2017