Da gennaio 2005, abolito il ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia di invalidità civile, ed introdotto il termine decadenziale di sei mesi per proporre ricorso al giudice

articolo 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 326/ 2003

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale e' proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

Il testo del provvedimento di proroga è consultabile in questo sito nel post relativo al testo dell'art. 23 del D.L. 355/ 2003, coordinato con la legge di conversione 47/2004, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».


Si veda anche la scheda informativa pubblicata in questo sito sul decreto collegato alla finanziaria 2004.

Marco Aquilani, 14.02.2005

Ricorsi in materia di invalidità civile

Ricorsi in materia di invalidità civile

Impugnazione dei verbali di accertamento dell'invalidità civile: definitiva abolizione del ricorso amministrativo alla Commissione Superiore e introduzione del termine decadenziale di sei mesi per il ricorso giurisdizionale

Il Decreto collegato alla finanziaria 2004

L'art. 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha eliminato la possibilità di ricorrere in via amministrativa avverso i provvedimenti in materia di invalidità civile.

Per ricorso in via amministrativa si intende il ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in Roma (C.M.S.I.C.).

L'articolo predetto, ha riservato all'invalido la sola tutela del ricorso giurisdizionale, esperibile nel termine decadenziale di sei mesi dalla data di comunicazione del verbale di accertamento dell'invalidità.

Il Decreto di proroga

Il Governo, però, dopo pochi mesi dalla entrata in vigore della predetta normativa, aveva deciso di sospendere l'abrograzione dei ricorsi C.M.S.I.C. (e l'introduzione del termine decadenziale di sei mesi per il ricorso giurisdizionale) fino a tutto l'anno 2004.

Non ci si sofferma qui sulla possibile regolamentazione applicabile ai verbali di invalidità notificati nel periodo fra l'entrata in vigore della norma abrogratrice e la successiva sospensione della stessa.

La stessa C.M.S.I.C., nel periodo intermedio menzionato, aveva iniziato a rispondere agli interessati, riferendo dell'avvenuta abolizione dello strumento del ricorso amministrativo alla Commissione .... salvo poi riprendere l'usuale attività una volta entrato in vigore il decreto che ne prorogava l'esistenza.

La proroga sin qui menzionata è stata introdotta con l'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

La normativa vigente

Giunti al 31 dicembre 2004, in assenza di ulteriori proroghe, è da ritenersi nuovamente efficace l'art. 42, comma 3, del D.L. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003.

Quindi, dal 31 dicembre 2004, non è più possibile proporre ricorso alla C.M.S.I.C., avverso i provvedimenti in materia di invalidità civile, ed è possibile unicamente esperire il ricorso giurisdizionale, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato.

Il periodo intermedio

Putroppo, nessuno degli interventi normativi sopra indicati ha previsto norme transitorie, per individuare con chiarezza la regolamentazione applicabile alle ipotesi potenzialmente regolamentate sia dalla precedente disciplina che anche, conflittualmente, dalla vigente.

Si pensi alla situazione di tutti coloro che hanno ricevuto la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento dell'invaldità, in data precedente al 31 dicembre 2004.

E' possibile che, anche per loro, il termine decadenziale di sei mesi decorra dalla data di comunicazione del provvedimento?

Così argomentando, dovrebbe riternersi che coloro che hanno ricevuto la comunicazione prima del giugno 2004, sarebbero decaduti, con effetto immediato il successivo 31 dicembre, da ogni possibilità di proporre ricorso, sia amministrativo (non c'e' più la C.M.S.I.C.) , che giurisdizionale.

In realtà, sembrerebbe più rispondente alla logica ed ai principi costituzionali la soluzione con cui si escluda l'applicazione della nuova normativa, e del termine decadenziale dei sei mesi, ai verbali comunicati agli interessati prima del 2005, i quali quindi, esonerati dalla impugnazione con ricorso gerarchico (materialmente ormai impossibile) sono pur sempre impugnabili dinanzi al g.o. senza alcun limite temporale, fatti salvi, naturalmente, gli effetti della prescrizione.

Sull'argomento risulta particolarmente utile la lettura della sentenza n. 538/06 del Tribunale di Viterbo, con la quale, sulla scorta di esaurienti e convincenti argomentazioni, si rileva l'inapplicabilità della nuova norma, non solo con riferimento ai rapporti esauriti alla data della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e che, alla predetta data, siano ancora in vita.
Riteniamo di poter desumere dalla motivazione della sentenza che, per data di inzio del rapporto, si debba ovviamente intendere la data di proposizione della domanda amministrativa per il riconoscimento della invalidità civile, e che la conclusione del procedimento amministrativo debba farsi coincidere con la comunicazione del verbale della commissione medica.

L'eccezione di decadenza

Da ultimo, preme comunque notare che ben difficilmente gli enti resistenti nel giudizio per il riconoscimento della invalidità civile e dei connessi benefici possono provare l'intervenuta decadenza, e cioè lo spirare del termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale.

Quest'ultimo, infatti, non viene mai trasmesso all'interessato con una notifica in senso stretto, curata cioè da Ufficiali Giudiziari, e neanche tramite raccomandata a.r., ma di solito tramite una semplice raccomandata, con uno strumento cioè che non probante riguardo la data di effettiva consegna del verbale all'interessato e della reale ricezione da parte di quest'ultimo o di persona capace e con lui convivente.


Marco Aquilani, aggiornato il 10.7.2006