Messaggio Inps numero 15941 del 4 agosto 2011
Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Direzione Generale
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 04-08-2011
Messaggio n. 15941
OGGETTO: Invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari nell’ambito del procedimento di riconoscimento delle minorazioni civili all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.
Le Associazioni ANMIC - Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili, UIC - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ed ENS - Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi hanno, come noto presentato in più occasioni richieste finalizzate ad ottenere la trasmissione da parte dell’Istituto degli elenchi dei soggetti sottoposti a visita nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento rispettivamente dell’invalidità civile, della cecità civile e della sordità civile, si rappresenta quanto segue.
Il diritto delle Associazioni citate a disporre dei menzionati elenchi trova fondamento in particolare nell’art. 6, comma 2 della legge n. 381/1970, che detta la disciplina della trasmissione in favore dell’ENS, nell’art. 11, comma 8 della legge n. 382/1970 che tratta in favore dell’UIC, e nell’art. 8, comma 4, della legge n. 118/1971, quest’ultima in favore dell’ANMIC.
Tali norme - la cui vigenza è stata da ultimo confermata dall’art.24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183 - fissano l’obbligo di trasmissione in discorso in capo alle Commissioni sanitarie provinciali, deputate all’accertamento dei requisiti sanitari dei soggetti interessati.
Le funzioni di dette Commissioni, per quanto disposto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono state poi attribuite alle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali.
L’articolo 20, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel riformare il sistema di accertamento dell’invalidità civile, ha ripartito tali competenze tra le Commissioni ASL e le Commissioni INPS , riservando una funzione generale di controllo alle Commissioni mediche INPS (Commissioni istituite presso le UOC/UOS medico-legali e Commissione Medica Superiore), per la definitività degli accertamenti effettuati.
In considerazione del nuovo assetto delle competenze si è, quindi, resa necessaria una verifica in ordine alla titolarità dell’obbligo di trasmissione degli elenchi in oggetto alle citate Associazioni.
In tale contesto è, nel frattempo, intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3431 del 2011, depositata lo scorso 7 giugno, che, nell’ambito dello specifico contenzioso inerente la Sede di Reggio Calabria, ha affermato il diritto della sede locale dell’ANMIC a ricevere gli elenchi in oggetto da parte della Direzione provinciale INPS. Per l’effetto, è stato ordinato alla Sede di Reggio Calabria di trasmettere all’ANMIC, ai sensi dell’art. 8 della Legge n.118/71, gli elenchi degli invalidi civili sottoposti a visita dalla Commissione medica di verifica di 2a istanza e dalla Commissione medica Superiore di verifica.
Tale decisione chiude definitivamente per l’Istituto la questione aperta presso la Sede di Reggio Calabria, relativa alla trasmissione degli elenchi degli invalidi civili.
Alla luce del descritto contesto normativo e giurisprudenziale, l’Istituto ritiene necessario ed opportuno, al fine di evitare il proliferare di un contenzioso che lo vedrebbe soccombente anche in altre sedi, uniformare la propria linea di comportamento su tutto il territorio nazionale, disponendo pertanto la trasmissione di tali elenchi all’ANMIC.
Inoltre, considerato che la trasmissione degli elenchi è normativamente riconosciuta anche con riguardo all’Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordi e all’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al fine di evitare l’instaurarsi di analogo contenzioso con tali associazioni di categoria, viene stabilita nei loro confronti la medesima linea di comportamento.
Pertanto, tenuto conto altresì di un conforme parere del Coordinamento Generale Legale, a breve si darà avvio alla trasmissione alle Associazioni di cui sopra degli elenchi di pertinenza, relativi ai soggetti sottoposti ad accertamenti sanitari dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità operative semplici/unità operative complesse medico legali e dalla Commissione medica superiore nell’ambito delle procedure per il riconoscimento dell’esistenza e/o della permanenza dei requisiti sanitari di invalidità civile, sordità civile, cecità civile e sordocecità.
Tali elenchi comprendono il nome, cognome e l’indirizzo dei soggetti interessati, così come espressamente previsto dall’art. 24, ultimo comma, della legge 24 novembre 2010, n.183.
Per garantire la celerità e, allo stesso tempo, la sicurezza delle comunicazioni in argomento, l’invio degli elenchi sarà effettuato a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, utilizzando i dati presenti nelle procedure informatiche di gestione dell’invalidità civile e i contenuti testuali indicati in allegato.
Gli elenchi saranno trasmessi, con cadenza mensile, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
- protocollo@pec.ens.it (E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di sordità civile e di sordocecità;
- archivio@pec.uiciechi.it (U.I.C. – Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di cecità civile e di sordocecità;
- anmic.presidenza@postecert.it (A.N.M.I.C. – Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili), per ciò che concerne le persone sottoposte ad accertamenti sanitari di invalidità civile.
In alternativa all’invio a mezzo posta elettronica certificata, la trasmissione degli elenchi potrà avvenire – sempre con cadenza mensile e nel rispetto delle esigenze di celerità e di sicurezza delle comunicazioni - mediante l’utilizzo di un sistema di trasferimento dati del tipo FTP (File transfer protocol), secondo specifiche modalità da concordare tra la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici e le Sedi centrali delle Associazioni.
Quanto sopra sarà portato a conoscenza delle Sedi centrali delle Associazioni, mentre le Direzioni in indirizzo sono invitate a favorire la diffusione dell’informazione a livello locale.
Il Direttore Generale
Nori