Circolare Inps numero 1 del 2 gennaio 2009
rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
Direzione centrale Pensioni Direzione centrale Sistemi informativi e telecomunicazioni |
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Ai | Dirigenti centrali e periferici | |
Roma, 2 Gennaio 2009 | Ai | Direttori delle Agenzie |
Ai | Coordinatori generali, centrali e | |
periferici dei Rami professionali | ||
Al | Coordinatore generale Medico legale e | |
Dirigenti Medici | ||
Circolare n. 1 | e, per conoscenza, | |
Al | Commissario Straordinario | |
Al | Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci | |
Al | Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo | |
Ai | Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse | |
Al | Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati | |
Ai | Presidenti dei Comitati regionali | |
Allegati n. 3 | Ai | Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
SOMMARIO: rinnovo delle pensioni per l’anno 2009
Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2009. Le operazioni vengono illustrate di seguito.
1. Perequazione automatica
Il decreto del 20 novembre 2008, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290 del 12 dicembre 2008, fissa nella misura del 3,3 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2009.
Il predetto decreto stabilisce nella misura dell' 1,7 per cento l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2008.
Il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 278 del 29 novembre 2007, aveva stabilito nella misura dell’1,6 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2008.
Pertanto, nel corso delle operazioni di rinnovo è stata quantificata anche la differenza di perequazione relativa all'anno 2008, pari allo 0,1 per cento.
Gli importi dei trattamenti minimi per gli anni 2008 e 2009 e le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione sono riportati nell’allegato 1.
Il comma 6 dell’articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che “per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
Si ritiene utile precisare che la “sospensione dell’indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo, prevista per l’anno 2008” dal comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, non opera per l’anno 2009.
Per l’anno 2009, la percentuale di aumento per variazione del costo vita è stata applicata con le seguenti modalità:
- per intero (3,3 per cento), sull’importo di pensione non eccedente quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- per il 75 per cento (2,475 per cento), per l’importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo.
Anche per il rinnovo dell’anno 2009 sono state applicate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.
Si ricorda che vengono prese in considerazione per la determinazione dell’importo complessivo su cui calcolare la perequazione le pensioni erogate dall’INPS di categoria diversa da VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, AS, PS, INVCIV, VOCRED, VOCOOP, VOESO, VOST, INDCOM, CL e le pensioni erogate da altri Enti e memorizzate nel Casellario per le quali l’Ente erogatore ha comunicato che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’informazione relativa alla cumulabilità ai fini della perequazione viene memorizzata, per le pensioni degli Enti, nel campo GP1AV35N con il codice 2.
L’importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
Le modalità dettagliate di individuazione e di rivalutazione dei trattamenti da assoggettare alla disciplina prevista dall’articolo 34 delle legge n. 448 sono illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.
La perequazione nella misura del 3,3 per cento è stata inoltre applicata, sulla base delle informazioni memorizzate dalle Sedi, anche all’importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato per i seguenti piani gestiti dalla procedura “Pagamenti ridotti o disgiunti”:
- M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
- M5 Assegno alimentare per figli
- M6 Assegno alimentare per ex coniuge
Analogamente, è stato perequato con coefficiente pari al 3,3 per cento l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 Trattenuta Fondo Clero. Si richiama in merito quanto ribadito con il messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
2. Rinnovo delle prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti (categoria INVCIV)
La determinazione del valore definitivo di perequazione per l’anno 2008 e previsionale per l’anno 2009 stabilito dal citato decreto del 20 novembre 2008 trova applicazione anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.
Il conguaglio relativo alla differenza di perequazione per l’anno 2008 sarà corrisposto sulla rata di gennaio 2009.
I limiti di reddito per il diritto all’assegno e pensione in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 2,8% corrispondente alla variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferito al periodo con riferimento al periodo agosto 2007 - luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.
Gli importi delle indennità a favore dei mutilati invalidi civili ciechi civili e sordomuti, sono stati aumentati del 3,04% corrispondente alla variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro tra il periodo agosto 2008 – luglio 2008 e il periodo precedente agosto 2006 – luglio 2007.
2.1 Indennità di frequenza
Come per l’anno 2008, le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata.
Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:
· se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
· se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 50, il pagamento dell’indennità viene disposto per l’intero anno;
· se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione viene rinnovata con importo zero.
3. Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi (categoria INVCIV)
Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, liquidate come prestazioni categoria INVCIV con fascia 70 e 71, sono state rinnovate per l’anno 2009 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
4. Trasformazione in assegni sociali delle prestazioni agli invalidi civili che compiono il sessantacinquesimo anno di età
In occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono il 65simo anno di età entro il 30 novembre 2009 e per i quali risultano memorizzate negli archivi le registrazioni reddituali necessarie all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.
Le prestazioni per le quali le Sedi non hanno segnalato in tempo utile i dati reddituali dovranno essere ricostituite a cura delle Sedi. In assenza di dati reddituali aggiornati, a partire dal mese successivo al compimento del 65mo anno, è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già lire 100.000) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già lire 18.000).
Le Sedi dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni in argomento segnalando i dati reddituali aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
5. Prestazioni INVCIV con revisione sanitaria scaduta
Anche in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2009, al fine di evitare erogazioni indebite, gli importi delle prestazioni INVCIV sono stati azzerati dal mese successivo a quello di scadenza della revisione sanitaria. Sono state comunque mantenute in pagamento le prestazioni erogate a invalidi civili per i quali la revisione sanitaria è prevista dopo il compimento del 65simo anno di età.
Per le prestazioni che, a seguito della revisione sanitaria, devono essere poste nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a confermare l’avvenuta revisione sanitaria con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione, indispensabile per ripristinare il pagamento della prestazione.
Si ritiene utile precisare che le prestazioni INVCIV, confermate a seguito di revisione sanitaria e non ricostituite a cura della Sede, verranno elaborate a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
6. Assegni di invalidità
Gli assegni di invalidità scaduti e non confermati vengono sospesi, mediante azzeramento degli importi, dalla data di scadenza del triennio. La sospensione del pagamento non opera nei confronti dei titolari che hanno perfezionato l’età per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per gli assegni che, a seguito di ulteriore conferma, devono essere posti nuovamente in pagamento, le Sedi provvederanno a segnalare la relativa informazione con la procedura REVSAN e ad attivare la ricostituzione.
Gli assegni di invalidità, confermati e non ricostituiti a cura della Sede, verranno elaborati a livello centrale, con cadenza mensile, come previsto al punto 6 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005.
7. Assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO)
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.
Come indicato nelle circolari n. 55 dell’8 marzo 2001, n. 94 del 3 giugno 2003, n. 156 del 9 dicembre 2004 e con messaggio n. 4080 del 18 febbraio 2008, nessuna perequazione è stata attribuita all’importo in pagamento, che rimane quindi invariato dalla decorrenza originaria.
La tassazione degli assegni straordinari dei settori del credito (categoria VOCRED) e del credito cooperativo (VOCOOP con codice azienda minore di 800) è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2003 e descritta nel messaggio n. 80 del 10 marzo 2003, e della risoluzione n. 10 del 16 febbraio 2007 la cui applicazione è stata illustrata con il messaggio n. 27459 del 14 novembre 2007.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all'art.5, comma 1, lett. b) del decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178, erogati dal Fondo di solidarietà del personale di poste Italiane S.p.A. (VOCOOP con codice azienda pari a 801), sono assoggettati assoggettate al regime della tassazione separata con la medesima aliquota utilizzata per la determinazione delle ritenute fiscali del trattamento di fine rapporto, come precisato dalla risoluzione n. 169/2007 dell'Agenzia delle Entrate.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 88 del 2002, erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale già dipendente dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante (VOESO con codice azienda pari a 99), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con nota n. 2004/133790 del 30 luglio 2004, illustrata con messaggio n.37768 del 22 novembre 2004.
Sugli assegni dello stesso Fondo, è stato rinnovato se presente, l’assegno al nucleo familiare con le modalità in uso per la generalità delle pensioni.
Gli assegni straordinari in argomento sono stati rinnovati sulla base nei nuovi importi spettanti a seguito dell'adeguamenti contrattuale, attribuito con le modalità illustrate con il messaggio n. 26370 del 25 novembre 2008.
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto ministeriale n. 375 del 2003 erogati dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (VOESO con codice azienda maggiore di 900), sono stati assoggettati al regime fiscale della tassazione ordinaria.
8. Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2009
Le pensioni ai superstiti, intestate ad unico titolare che scade nell’anno 2009, sono state rinnovate con l’importo mensile perequato fino al mese antecedente quello di cessazione del diritto e con l’importo pari a zero a partire dal mese della perdita del diritto.
Le pensioni dei fondi speciali sono state invece rinnovate localizzandole all’ufficio pagatore di cassa sede 99999-3300004.
Le Sedi devono provvedere all’eliminazione della pensione nel caso in cui il titolare cessi dal diritto alla prestazione. Devono invece provvedere alla ricostituzione della pensione nel caso in cui venga documentato il permanere del diritto, come studente o inabile.
Nel caso di eliminazione per cessazione del diritto dovranno inoltre essere corrisposti i ratei di tredicesima maturati.
9. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all’articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
Si rammenta che il comma 5 dell’art. 5 della legge 127/2007 ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
Pertanto, per l’anno 2009 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.730,32.
Si ricorda che, ai soli fini del reddito da considerare per l’attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell’art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell’art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro.
10. Verifica dei dati reddituali
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all’aggiornamento dei dati reddituali utilizzando le funzioni della procedura QRED, illustrata con circolare n. 182 del 16 dicembre 2002.
La procedura, in presenza di redditi “analitici” nell’archivio reddituale ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento, ha provveduto ad aggregare i dati reddituali dichiarati dal soggetto e presenti nel Data base reddituale con quelli derivanti da pensioni presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), e ad elaborarli per determinare i cumuli necessari, a seconda della tipologia e della rilevanza per le varie prestazioni, memorizzandoli nell’area GP2 del data base delle pensioni.
In assenza di redditi analitici nell’archivio reddituale, la procedura QRED ha preso in esame le pensioni influenti, presenti sul Casellario centrale dei pensionati (sia INPS che altri Enti), ed in funzione delle “rilevanze” relative alla pensione in pagamento e ne ha memorizzato l’importo nell’area GP2, nei soli casi in cui tale reddito è risultato superiore a quello già presente in archivio.
A seguito della verifica reddituale in argomento, alcune pensioni vengono poste in pagamento a gennaio 2009 con un importo inferiore rispetto a quello di dicembre 2008, mentre altre vengono poste in pagamento con un importo superiore, per effetto della diminuzione dei redditi.
Come indicato nel messaggio n. 25248 del 12 novembre 2008, si ricorda che per le pensioni con dichiarazione reddituale da elaborare con conguaglio a debito è stato memorizzato il valore “009” nel campo GP1CIDEMIN del data base delle pensioni, in modo da lasciare invariato l’importo in pagamento per l’anno 2009.
11. Applicazione delle disposizioni relative all'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Con la circolare n. 108 del 9 dicembre 2008 è stata illustrata la nuova disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima introdotta dall’articolo 19 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - S.O n. 196 .
Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.
La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica:
- ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili;
- agli assegni straordinari per il sostegno del reddito.
Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive.
In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto.
In attesa dei chiarimenti da parte dei ministeri vigilanti, sono state per il momento escluse dall'applicazione della nuova disciplina le pensioni di vecchiaia contributiva di cui alla legge 335/1995.
12. Situazioni particolari
Si illustrano di seguito le attività svolte dalle procedure in occasione delle operazioni di rinnovo per l’anno 2009 per alcune situazioni particolari.
12.1 Ricostituzioni d'ufficio
Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2009 sono state poste in pagamento per l’anno 2009 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 ovvero 7 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R; le pensioni che invece sono state poste in pagamento nello stesso importo del 2008 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
Si precisa che le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” in sede di rinnovo delle pensioni per l’anno 2009 verranno elaborate a livello centrale, come previsto al punto 7 del messaggio n. 6473 del 24 febbraio 2005. Con successivo messaggio sarà data comunicazione dell’elaborazione effettuata.
12.2 Pensioni con importo pari a zero
L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2009 con importo pari a “zero” deve essere rilevato a cura delle Sedi, attivando da INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – ACCESSO ALLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE PENSIONI, le LISTE PARAMETRICHE WEB. Le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
13. Tassazione delle pensioni per l’anno 2009
Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell’Agenzia delle entrate.
13.1 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico
Il comma 49 dell’art. 9 del DDL N. 3256 C (Finanziaria 2008) modifica l’art. 23 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
L’art. 23 del DPR n. 600/1973 prevede che la richiesta delle detrazioni di imposta venga presentata annualmente dal percipiente che dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
Anche per l’anno 2009, a tutti i soggetti che usufruiscono di detrazioni di imposta per familiari a carico viene inviato il modulo di richiesta appositamente predisposto.
Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al “soggetto” pensionato. Poichè la ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall’INPS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sul medesimo ammontare pensionistico complessivo.
13.2 Detrazioni da applicare per le famiglie numerose
La legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, a regime, una nuova detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, vale a dire dei nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico.
I relativi chiarimenti sono contenuti al punto 1 della circolare n. 1/E del 09 gennaio 2008 dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
Le modalità di liquidazione del credito sono state definite con decreto, del 31 gennaio 2008, del Ministro dell’ Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.
Il comma 1 dell’articolo 1 (Attribuzione del credito da parte del sostituto d’imposta), stabilisce che il credito di cui all’articolo 12, comma 3 del TUIR , spettante a partire dall’anno 2008, è riconosciuto dai sostituti d’imposta, ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), secondo periodo, dell’art. 23 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 (già prevista per l'attribuzione delle detrazioni per i carichi familiari) ed hanno attestato l’assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR e a quelli derivanti dal possesso dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’ulteriore detrazione deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro, e va riconosciuto anche se la condizione dell’esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solamente per una parte dell’anno.
Il credito d'imposta è riconosciuto sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso (comma 2 dell’articolo 1); pertanto, nel caso di pensioni aventi decorrenza nel corso dell’anno, l'importo va frazionato per i mesi di spettanza della pensione.
Il bonus è stato erogato a “consuntivo” 2008 in occasione delle operazioni di rinnovo, poichè la norma stabilisce che il bonus deve essere riconosciuto dai sostituti d’imposta ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione relativa ai carichi familiari con le modalità già illustrate al punto 13.1.
Come già accade per le altre tipologie di detrazioni d’imposta, anche il bonus viene sottratto dall’importo dell’imposta dovuta.
La procedura opera con le seguenti modalità:
· se l’importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell’ imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato.
L’importo attribuito a titolo di bonus viene memorizzato nel campo GP3EDCAP del data base delle pensioni e sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia, registrato nel campo GP3EDEDFAM;
· se l’importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell’imposta netta, l’imposta netta viene azzerata e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l’imposta netta rimborsata. L’importo dell’imposta netta azzerata costituisce l’importo del bonus riconosciuto e viene memorizzato nel data base pensioni nel nuovo campo GP3EDCAP (detrazione riconosciuta dal comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
L’importo del bonus che non è stato eventualmente possibile attribuire costituisce un credito d’imposta e viene memorizzato nell’apposito campo, del data base pensioni nel nuovo campo GP3EDNCAP (detrazione per non capienza comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR).
Nella certificazione fiscale a consuntivo saranno indicati sia l’ammontare della detrazione erogata, sia l'importo che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta.
14. Tassazione congiunta
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, è stata operata in misura “proporzionale”, secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle entrate.
Anche per l'anno 2009, le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.
15. Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
15.1 Addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2008
L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2009 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
Nell’allegato 2 è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.
Le aliquote sono comunque consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO - ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.
15.2 Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2008 e acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009
Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2008 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2009. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.
L’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2009, è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo 2009.
L’elenco dei Comuni e delle aliquote applicate per l’anno 2008 sono consultabili in INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO - ADDIZIONALI ALL'IRPEF - ALIQUOTE.
16. Determinazione dei dati fiscali a consuntivo
Come di consueto i dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati sulla base:
- delle rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell'anno con la procedura illustrata con circolare n. 122 del 5 maggio 1995;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta trasmesse dalle Sedi con la procedura WEB “GESTIONE DICHIARAZIONI DETRAZIONI”;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta inviate in via telematica dai CAF;
- delle variazioni dei codici di detrazioni di imposta e di imponibile trasmesse dagli Enti per i titolari anche di pensioni INPS;
- delle rettifiche operate in via automatica dalla procedura centrale di pagamento dei conguagli (ARTE).
16.1 Rideterminazione dei dati fiscali per conguagli
Le procedure hanno rideterminato i dati fiscali per le diverse situazioni con le modalità descritte nell’allegato 9 alla circolare n. 180 del 12 dicembre 2002, al quale si rinvia.
16.2 Codici di destinazione delle certificazioni fiscali
Sono stati memorizzati i seguenti "codici di destinazione" (campo GP3CDST) delle certificazioni fiscali:
a) pensioni abbinate fiscalmente:
pensioni per le quali viene emessa la certificazione:
- M, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- P, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- R, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
pensioni per le quali non viene emessa la certificazione:
- A, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale ovvero per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999).
- B, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale.
b) pensioni non abbinate fiscalmente:
- 0, se non è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 1, se è stata richiesta la localizzazione in Sede della certificazione fiscale;
- 5, per le pensioni che risultavano localizzate agli uffici pagatori di Sede, codice ABI 99999, codice CAB 3300013 (ex RED), 3300009 (ex ELI), 3300011 (ex ELB), 3300004 (ex 999);
- 2, per le quote di pensione ai superstiti;
- E, per gli assegni straordinari per il sostegno del reddito a carico del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito ordinario e dalle imprese di credito cooperativo.
17. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell’anno 2009, le procedure centrali hanno provveduto a calcolare:
- i conguagli imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli non imponibili IRPEF a credito del pensionato;
- i conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato;
- i conguagli a debito per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi fiscali e per recupero dell’acconto IRPEF disposto mensilmente dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004;
- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l’anno 2008;
- l’acconto per l’addizionale comunale per l’anno 2009.
Di seguito si precisano le modalità di gestione dei conguagli da rinnovo e di memorizzazione sul data base delle pensioni.
17.1 Conguagli da rinnovo per IRPEF a debito o a credito del pensionato
I conguagli IRPEF a debito sono stati registrati con il codice 140 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E, e vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
I conguagli IRPEF a credito vengono corrisposti unitamente alla rata di gennaio 2008 e sono registrati con il codice 139 nel campo GP8MD52 e l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
17.2 Conguagli da rinnovo per recupero richiesto dalla Sede sui rimborsi IRPEF e per recupero dell’acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile di pensione
Il conguaglio a debito per recupero sui rimborsi IRPEF, corrispondente all’importo memorizzato nel campo GP3CM04E nell’anno 2008, è stato registrato con codice 141 nel campo GP8MD52 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E e viene trattenuto in unica soluzione sulla mensilità di gennaio 2009.
Il recupero sui rimborsi IRPEF può:
- essere stato richiesto dalla Sede con apposita segnalazione con la procedura on line di rettifica della certificazione fiscale a preventivo;
- derivare dai conguagli gestiti con la procedura ARTE con residuo da recuperare;
- derivare da acconto IRPEF disposto dalla procedura di estrazione della rata mensile per le pensioni con trattenuta per ricongiunzione per legge 29/1979, per legge 45/1990 e per recupero crediti con trattenuta deducibile, come indicato nel messaggio n. 8421 del 23 marzo 2004.
17.3 Conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, ai conguagli di pensione imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo viene applicata la ritenuta IRPEF utilizzando l’aliquota media (GP3PMED).
Sul segmento GP8 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- il conguaglio lordo viene registrato con codice 526 al campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- il conguaglio netto viene registrato con codice 133 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo netto viene aggiunto all’importo in pagamento (GP8MD02E);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene sommato all’importo di GP8MD04E.
Sul segmento GP3 vengono effettuate le seguenti operazioni:
- l’importo lordo del conguaglio viene registrato nel campo GP3CM02E (imponibile anni precedenti);
- l’importo delle ritenute IRPEF viene registrato nel campo GP3CM03E.
17.4 Conguagli di pensione non imponibile IRPEF a credito del pensionato da rinnovo
Con l’estrazione della rata mensile, i conguagli di pensione non imponibili IRPEF a credito del pensionato determinati dal rinnovo vengono:
- registrati con codice 528 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- sommati all’importo in pagamento (GP8MD02E).
17.5 Conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
I conguagli di pensione deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 525 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
Sul segmento GP3 l’importo del conguaglio viene registrato al campo GP3CM02E con segno negativo (deducibile anni precedenti).
17.6 Conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato da rinnovo
I conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono trattenuti in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2009. Il recupero viene effettuato in unica soluzione nel caso in cui l’importo non superi 6,00 euro.
Nel caso in cui per la stessa pensione risultino conguagli a debito e a credito, viene dapprima effettuata la compensazione del debito con il credito e quindi viene operato il recupero rateale del residuo debito.
Con l’estrazione della rata mensile, per i conguagli di pensione non deducibili IRPEF a debito del pensionato determinati dal rinnovo vengono effettuate le seguenti operazioni sul segmento GP8:
- il conguaglio viene registrato con codice 527 nel campo GP8MD52, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- l’importo del conguaglio viene sottratto dall’importo in pagamento (GP8MD02E).
17.7 Addizionale regionale e comunale per l’anno 2008 e acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2009
Al momento dell’estrazione della rata mensile di pensione i conguagli relativi alle addizionali per l’anno 2008 vengono memorizzati al campo GP8MD52 con i seguenti codici:
- 604: Trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E;
- 605: Trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
A partire dell’estrazione della rata di pensione di marzo 2009, l’importo relativo all’acconto dell’addizionale comunale per l’anno 2009 verrà memorizzato al campo GP8MD52 con il seguente codice:
- 606: Acconto addizionale comunale IRPEF per l’anno 2009 e con l’indicazione dell’importo nel campo GP8MD53E.
18. Periodicità di pagamento delle pensioni
I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell’applicazione della perequazione.
In particolare:
- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro.
19. Comunicazione ai pensionati
Per l’anno 2009 viene disposto l’invio di:
- del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV , il giorno 19 dicembre 2008,;
- di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed il nuovo modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, entro il 15 febbraio 2009.
19.1 Certificato di pensione per l’anno 2009 – Modello ObisM
Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall’Istituto.
Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d’imposta, quote incumulabili con il lavoro, ecc) e un riquadro con l’indicazione degli importi mensili spettanti per ogni pensione.
Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l’anno 2009 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2008.
E’ previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.
Il modello ObisM viene inviato al domicilio del pensionato; in presenza di tutore o di rappresentante legale, viene inviato all’indirizzo del tutore o del rappresentante legale.
19.2 Comunicazione dell’importo della rata di gennaio 2009
Come già operato dall’anno 2008, anche per l’anno 2009 il Mod. ObisM non riporta le informazioni relative al pagamento di gennaio. Tali informazioni, come di consueto, vengono comunicate dagli Enti pagatori solo nel caso in cui il pagamento comprenda anche conguagli.
19.3 Prestazioni INVCIV. Dichiarazioni di responsabilità previste dalla legge n. 662 del 1996
Agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICRIC01 (allegato 3).
Agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste di collocamento, viene inviato, unitamente al Mod. ObisM, il Mod. ICLAV (allegato 3).
Gli interessati restituiranno le dichiarazioni alle Sedi INPS, ai Comuni o alle ASL. Gli interessati che risiedono in Sicilia restituiranno le dichiarazioni alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL: la Regione Siciliana non ha infatti ancora approvato la legge regionale di passaggio delle competenze.
Le dichiarazioni non vengono richieste ai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della citata legge n. 662 del 1996 per i quali è memorizzato sul data base delle pensioni, nel campo GP1AJ11, il codice 4.
19.4 Certificazione dei redditi (modello CUD)
Nel contesto delle operazioni di rinnovo, si è provveduto alla predisposizione della certificazione unica “CUD 2009” .
La certificazione deve essere consegnata agli interessati entro il 28 febbraio 2009.
20. Mandati di pagamento
I mandati di pagamento di gennaio 2009 sono stati forniti a Posteitaliane e agli Istituti bancari. Gli importi dei mandati sono visualizzabili con la procedura AGENDA1 con le consuete modalità.
21. Data base delle pensioni
Al data base centrale delle pensioni sono state apportate le modifiche richieste dall’evoluzione legislativa in materia pensionistica. Le specifiche della nuova interfaccia verranno pubblicate sul sito Intranet dell’Istituto.
* * *
Come di consueto le Sedi sono invitate ad adottare tutte le iniziative che riterranno utili per portare le informazioni a conoscenza dei pensionati, utilizzando gli organi di stampa (giornali, periodici, radio, televisioni) con diffusione di comunicati stampa e articoli illustrativi, secondo le esigenze e le disponibilità locali, e organizzando specifici incontri con gli Enti di patronato ed i Sindacati dei pensionati.
Il Direttore generale
Crecco
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Gli importi dei benefici economici per gli invalidi civili sono all'allegato 1 della circolare, nel quale, alla tabella M3 (pag. 46) sono indicati i seguenti importi:
Assegno mensile: € 255,13
Limite di reddito assegno mensile: € 4.382,43
Pensione di inabilità: € 255,13
Limite di reddito pensione di inabilità: € 14.886,28
Indennità di accompagnamento: € 472,04
Indennità di frequenza: € 255,13
Marco Aquilani - 5.1.2009