La legislazione sociale a favore dei sordomuti così come quella, già vista, a tutela dei ciechi rientrava nelle ipotesi di tutela dei minorati previste dall'art. 38 della Costituzione.
La legge del 13 Marzo 1958 n. 308, tuttora in vigore e concernente disposizioni per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti, è però viziata da una redazione contraddittoria e lacunosa, in poche parole scadente.
Probabilmente, fu la coincidenza fra il periodo della sua discussione in Parlamento e la fine della Legislatura a causare una inopportuna fretta per ottenerne l'approvazione, nonché, all'ultimo momento, l'infelice decisione di inserire un emendamento, del tutto improvvisato, proprio col quale si estendeva l'obbligo di collocamento ai privati datori di lavoro (in un contesto normativo, si badi, concepito in relazione alle sole pubbliche Amministrazioni).
Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito giunse perfino a considerare la legge inapplicabile ai privati datori di lavoro. Perché sebbene la legge sembrasse rivolgersi anche ad essi, questa, in realtà, finiva per configurare delle fattispecie legali di impossibile realizzazione nell'ambito dei privati .
La normativa sui sordomuti è, insieme a quella sui privi della vista, l'unica a richiedere ai fini del collocamento coattivo il possesso da parte dell'interessato di una specifica abilitazione professionale: i sordomuti che possono aspirare al collocamento obbligatorio sono quelli che hanno conseguito un diploma professionale specifico o quelli che, secondo il giudizio del medico fiscale delle Amministrazioni interessate siano risultati idonei alle specifiche mansioni cui devono essere assegnati (art.6).
La legislazione sociale a favore dei sordomuti così come quella, già vista, a tutela dei ciechi rientrava nelle ipotesi di tutela dei minorati previste dall'art. 38 della Costituzione.
La legge del 13 Marzo 1958 n. 308, tuttora in vigore e concernente disposizioni per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti, è però viziata da una redazione contraddittoria e lacunosa, in poche parole scadente.
Probabilmente, fu la coincidenza fra il periodo della sua discussione in Parlamento e la fine della Legislatura a causare una inopportuna fretta per ottenerne l'approvazione, nonché, all'ultimo momento, l'infelice decisione di inserire un emendamento, del tutto improvvisato, proprio col quale si estendeva l'obbligo di collocamento ai privati datori di lavoro (in un contesto normativo, si badi, concepito in relazione alle sole pubbliche Amministrazioni).
Parte della dottrina e della giurisprudenza di merito giunse perfino a considerare la legge inapplicabile ai privati datori di lavoro. Perché sebbene la legge sembrasse rivolgersi anche ad essi, questa, in realtà, finiva per configurare delle fattispecie legali di impossibile realizzazione nell'ambito dei privati .
La normativa sui sordomuti è, insieme a quella sui privi della vista, l'unica a richiedere ai fini del collocamento coattivo il possesso da parte dell'interessato di una specifica abilitazione professionale: i sordomuti che possono aspirare al collocamento obbligatorio sono quelli che hanno conseguito un diploma professionale specifico o quelli che, secondo il giudizio del medico fiscale delle Amministrazioni interessate siano risultati idonei alle specifiche mansioni cui devono essere assegnati (art.6).