Gli eventi bellici ed il processo di decolonizzazione, produssero nel nostro paese dei notevoli flussi di migrazione. Coloro che tornarono in Italia come profughi lo fecero per cause di forza maggiore ed in condizione di estrema precarietà; da qui l'esigenza di un sostegno da parte della collettività, motivato peraltro dal senso di riconoscenza per chi aveva tenuto alto il prestigio della nazione in terra straniera .
Dopo i primi provvedimenti che, semplicemente estesero ai profughi i benefici spettanti ai reduci (D.L.C.p.S. 3 Settembre 1947 n.885 e D.Lgs. 26 Febbraio 1948 n. 104), intervenne la L. 4 Marzo 1952 n. 137 che impose alle imprese appaltatrici di opere pubbliche l'obbligo di riservare ai profughi una percentuale dei posti di lavoro (art. 27).
Poi, il legislatore intervenne con la legge 27 Febbraio 1958 n. 130 che obbligò ai privati datori di lavoro di riservare ai profughi una determinata aliquota delle nuove assunzioni (art. 2).
L'elenco dei profughi veniva stilato dalle rappresentanze dell'Opera ma il collocamento era di esclusiva pertinenza degli ordinari organi di collocamento.
Una volta assunti, i soggetti in questione avevano diritto ad essere mantenuti in servizio per almeno due anni, a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per cessazione dell'attività dell'azienda.
Gli eventi bellici ed il processo di decolonizzazione, produssero nel nostro paese dei notevoli flussi di migrazione. Coloro che tornarono in Italia come profughi lo fecero per cause di forza maggiore ed in condizione di estrema precarietà; da qui l'esigenza di un sostegno da parte della collettività, motivato peraltro dal senso di riconoscenza per chi aveva tenuto alto il prestigio della nazione in terra straniera .
Dopo i primi provvedimenti che, semplicemente estesero ai profughi i benefici spettanti ai reduci (D.L.C.p.S. 3 Settembre 1947 n.885 e D.Lgs. 26 Febbraio 1948 n. 104), intervenne la L. 4 Marzo 1952 n. 137 che impose alle imprese appaltatrici di opere pubbliche l'obbligo di riservare ai profughi una percentuale dei posti di lavoro (art. 27).
Poi, il legislatore intervenne con la legge 27 Febbraio 1958 n. 130 che obbligò ai privati datori di lavoro di riservare ai profughi una determinata aliquota delle nuove assunzioni (art. 2).
L'elenco dei profughi veniva stilato dalle rappresentanze dell'Opera ma il collocamento era di esclusiva pertinenza degli ordinari organi di collocamento.
Una volta assunti, i soggetti in questione avevano diritto ad essere mantenuti in servizio per almeno due anni, a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento per giusta causa o per cessazione dell'attività dell'azienda.