Agli addetti alla bonifica dei campi minati vennero estesi i benefici previsti per le altre categorie in ordine al collocamento obbligatorio:
se avevano prestato servizi particolarmente rischiosi usufruivano delle disposizioni allora vigenti a favore dei reduci di guerra (art. 10 1° comma D.L.Lgt. 12 Aprile 1946 n. 320);
se nell'espletare queste operazioni, fossero divenuti invalidi beneficiavano le norme di protezione ed assistenza previste per i mutilati ed invalidi di guerra (art. 10 2° comma D.L.Lgt. 12 Aprile 1946 n. 320);
con il D.L.C.p.S. 1 Novembre 1947 n. 1768 si estesero alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento di queste operazioni, tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra (art. 1).
Agli addetti alla bonifica dei campi minati vennero estesi i benefici previsti per le altre categorie in ordine al collocamento obbligatorio:
se avevano prestato servizi particolarmente rischiosi usufruivano delle disposizioni allora vigenti a favore dei reduci di guerra (art. 10 1° comma D.L.Lgt. 12 Aprile 1946 n. 320);
se nell'espletare queste operazioni, fossero divenuti invalidi beneficiavano le norme di protezione ed assistenza previste per i mutilati ed invalidi di guerra (art. 10 2° comma D.L.Lgt. 12 Aprile 1946 n. 320);
con il D.L.C.p.S. 1 Novembre 1947 n. 1768 si estesero alle vedove ed agli orfani degli addetti alle operazioni di bonifica di immobili minati, deceduti in seguito a lesioni incontrate nell'espletamento di queste operazioni, tutte le norme di assistenza e protezione previste per le vedove e gli orfani di guerra (art. 1).