La legge 15 Luglio 1950 n. 539, estendeva ad i mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, la normativa, però, era risultata inapplicabile, non essendo stato chiarito quali benefici fossero da applicarsi e con quali modalità.
Seguì la legge 24 Febbraio 1953 n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio. Con essa il legislatore richiamava nella sostanza la normativa introdotta dalla L. n. 375/1950 e dal relativo regolamento d'esecuzione, normativa che, oltretutto, conservava un'applicabilità residuale per quanto risultava non disciplinato dalla legge in questione. La stessa legge n.367 del 1963 sugli invalidi di guerra, apportante modifiche alla L. n. 375/1950, avrebbe poi espressamente ribadito all'art.20 che le proprie norme e quelle del regolamento n. 1176/1952 sarebbero state valide, in quanto applicabili, per quanto non disciplinato direttamente dalla L. n. 142/1953.
Quanto alle percentuali di posti riservati (art. 9 2° comma) i soggetti obbligati dovevano occupare un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi civili di guerra. Le assunzioni obbligatorie di invalidi per servizio sarebbero, quindi, state computate a copertura delle percentuali stabilite dalla legge n. 375/1950 a favore degli invalidi civili di guerra, ma non potevano in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.
Per quanto concerneva gli orfani dei caduti per causa di servizio, si stabiliva l'applicabilità delle norme sul collocamento obbligatorio degli orfani di guerra (art. 9 4° comma).
I compiti di tutela e di mediazione nelle assunzioni erano riservati agli ordinari uffici di collocamento. Questi formavano gli elenchi di aspiranti al collocamento coattivo ed i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione dovevano, qualora non vi avessero provveduto direttamente, rivolgere loro le richieste di lavoratori considerati dalla legge.
Al datore di lavoro era quindi concessa la facoltà di ricorrere all'assunzione diretta (artt. 11 e 15): poiché, era ragionevole supporre che la legge fosse rimasta indenne dalle modifiche (di segno opposto in materia di assunzioni dirette) apportate dalla L. n. 367/1963 (il cui intervento nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di invalidi per servizio ed orfani per causa di servizio era meramente residuale), il legislatore, senza volerlo, poneva in essere, in ultima analisi, una sostanziale divergenza fra il sistema del collocamento obbligatorio creato a favore degli invalidi di guerra e quello istituito a beneficio degli invalidi per servizio; divergenza contraria alla ratio della stessa L. n. 142 e, comunque, difficilmente giustificabile.
La legge 15 Luglio 1950 n. 539, estendeva ad i mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, la normativa, però, era risultata inapplicabile, non essendo stato chiarito quali benefici fossero da applicarsi e con quali modalità.
Seguì la legge 24 Febbraio 1953 n. 142, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio. Con essa il legislatore richiamava nella sostanza la normativa introdotta dalla L. n. 375/1950 e dal relativo regolamento d'esecuzione, normativa che, oltretutto, conservava un'applicabilità residuale per quanto risultava non disciplinato dalla legge in questione. La stessa legge n.367 del 1963 sugli invalidi di guerra, apportante modifiche alla L. n. 375/1950, avrebbe poi espressamente ribadito all'art.20 che le proprie norme e quelle del regolamento n. 1176/1952 sarebbero state valide, in quanto applicabili, per quanto non disciplinato direttamente dalla L. n. 142/1953.
Quanto alle percentuali di posti riservati (art. 9 2° comma) i soggetti obbligati dovevano occupare un invalido per servizio per ogni tre posti riservati agli invalidi civili di guerra. Le assunzioni obbligatorie di invalidi per servizio sarebbero, quindi, state computate a copertura delle percentuali stabilite dalla legge n. 375/1950 a favore degli invalidi civili di guerra, ma non potevano in alcun caso essere effettuate in eccedenza alle dette percentuali.
Per quanto concerneva gli orfani dei caduti per causa di servizio, si stabiliva l'applicabilità delle norme sul collocamento obbligatorio degli orfani di guerra (art. 9 4° comma).
I compiti di tutela e di mediazione nelle assunzioni erano riservati agli ordinari uffici di collocamento. Questi formavano gli elenchi di aspiranti al collocamento coattivo ed i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione dovevano, qualora non vi avessero provveduto direttamente, rivolgere loro le richieste di lavoratori considerati dalla legge.
Al datore di lavoro era quindi concessa la facoltà di ricorrere all'assunzione diretta (artt. 11 e 15): poiché, era ragionevole supporre che la legge fosse rimasta indenne dalle modifiche (di segno opposto in materia di assunzioni dirette) apportate dalla L. n. 367/1963 (il cui intervento nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di invalidi per servizio ed orfani per causa di servizio era meramente residuale), il legislatore, senza volerlo, poneva in essere, in ultima analisi, una sostanziale divergenza fra il sistema del collocamento obbligatorio creato a favore degli invalidi di guerra e quello istituito a beneficio degli invalidi per servizio; divergenza contraria alla ratio della stessa L. n. 142 e, comunque, difficilmente giustificabile.