Pensione di inabilità

Normativa di riferimento:

art. 12 L. 118/1971

Requisito sanitario

Invalidità pari al 100%

Residenza e cittadinanza

Spetta ai cittadini Italiani o di un paese UE, residenti in Italia.
Spetta anche agli extracomunitari o apolidi, in possesso di permesso di soggiorno e residenti in Italia (Corte Cost. 11/2009).

Limite di età

Età compresa tra i 18 ed i 65 anni

Requisito sociale

Nessuno.
Può essere svolta attività lavorativa.

Requisito economico

Non deve essere superato un determinato tetto di reddito personale.
Per il 2012 il tetto è di € 15.627,22.

- Deve computarsi anche il reddito del coniuge?

La concessione della pensione di inabilità, quando avviene in sede amministrativa, è subordinata al controllo del solo reddito dell'invalido e non si tiene conto del reddito dell'eventuale coniuge.

Tale prassi è stata costantemente seguita dal Ministero dell'Interno e del Tesoro, in passato, e lo è tutt'ora dall'Inps (come confermano le circolari emanate annualmente in occasione del rinnovo degli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali; si veda per esempio la circolare Inps n. 167/2010).

Nella sede giurisdizionale, invece, la medesima questione è stata diversamente risolta nel corso degli anni.

La Corte Costituzionale, nelle premesse ad una decisione riguardante gli invalidi ultrasessantacinquenni, parve voler escludere la cumulabilità del reddito del coniuge ai fini della pensione di inabilità (Corte cost. n. 88 del 9 marzo 1992); e così anche nelle premesse ad una decisione riguardante l'assegno sociale (Corte Cost. n. 400 del 29.10.1999).

Alcune successive pronunce giurisprudenziali, escludendo che la questione fosse stata direttamente affrontata dalla Consulta, risolsero la questione decidendo per la necessità del cumulo del reddito dell'invalido con quello del coniuge (App. Roma lav. 21.12.2007; App. Roma lav. 13.7.2006; Cass. n. 13261 del 6.6.2007; Cass. n. 14126 del 20.6.2006; Cass. n. 11739 del 6.6.2005; Cass. n. 12266 del 20.8.2003; Cass. n. 13363 dell' 11.9.2003; Cass. n. 16363 del 20.11.2002; Cass. n. 16311 del 19.11.2002; Cass. n. 8816 del 22.7.1992).

Un più recente orientamento, invece, opta per la rilevanza del solo reddito dell'invalido (Cass. n. 20426 del 29.9.2010; Cass. n. 7259 del 25.3.2009).
Probabilmente in questo stesso filone va inserita la sentenza Cass. n. 18825 del 9.7.2008, le cui motivazioni si soffermano però più sul tema della trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno/pensione sociale al compimento del 65° anno di età.

Si torna al precedente orientamento (nel senso della necessità del computo anche del reddito dell'evenutuale coniuge), con la successiva sentenza Cass. n. 4677 del 25.2.2011, cui fanno seguito solo decisioni conformi (Cass. n. 5003 dell'1.3.2011, Cass. n. 28714 del 23.12.2011; Cass. n. 4423 del 20.3.2012; Cass. n. 4586 del 22.3.2012; Cass. n. 4806 del 26.3.2012; Cass. n. 10276 del 20.6.2012;Cass. n. 10658 del 26.6.2012; Cass. n. 14325 del 9.8.2012; C.A. Ancona n. 868 del 17.8.2012; Cass. n. 20648 del 22.11.2012; Cass. n. 20274 del 19.11.2012).
Il 22 marzo 2013, con il deposito della sentenza n. 7320, la Cassazione confermando l'orientamento restrittivo, si era altresì pronunciata, incider tantum, per la rilevanza del reddito dell'eventuale coniuge dell'invalido ai fini, anche, della concessione dell'assegno mensile di assistenza.
Con successiva ordinanza n. 8535 dell'8 Aprile 2013, la Suprema Corte ha invece affermato che per la concessione dell'assegno mensile è necessario prendere a riferimento il solo reddito individuale dell’invalido, mentre per la concessione della pensione d’inabilità è necessario calcolare anche il reddito del coniuge (conformi: Cass. ordinanza n. 13880 del 31.5.2013; Cass. ordinanza n. 14347, del 6.6.2013).

L'orientamento restrittivo si è consolidato quale regolamentazione per le fattispecie non disciplinate dalla novella (avente efficacia ex nunc) introdotta con l'art. 10, commi 5 e 6, D.L. 76/ 2013, convertito in L. 99/2013 (Cass. n. 16632 dell'8.8.2016) e per effetto della quale:

  • "Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte";
  • tale regolamentazione disciplina le domande successive all'entrata in vigore della novella (28.6.2013), nonchè le domande ancora pendenti, sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale, alla data di entrata in vigore della novella;
  • non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della novella, laddove conformi con i nuovi criteri.   

- Il reddito della casa di abitazione

La giurisprudenza di legittimità è ormai costante nell'affermare che "in tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione"  (Cass. 5479/2012, 14456/12, 20387/2013, 14026/2016). 

Importo

Link alla scheda con gli importi anno per anno

Incompatiilità

Nessuna: la pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità (assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità, ecc.) ed è compatibile anche con l’eventuale attività lavorativa.
E' inoltre compatibile con l'indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità.

Trasformazione in assegno sociale

Al compimento del 65° anno di età la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale; l'importo mensile viene quindi adeguato all'importo dell'assegno sociale, fermo restando l'aplicazione dei requisiti economici prescritti per la pensione di inabilità (tetto di reddito del solo invalido), che sono più favorevoli di qelli previsti per l'assegno sociale (i quali computano anche il reddito del coniuge).

Marco Aquilani, - ultima revisione 23.10.2016