Introduzione del contributo unificato nelle cause di lavoro e previdenza (dal 6.7.2011) e abolizione (dall'1.1.2012) del procedimento giurisdizionale in materia di invalidità civile, sostituito dal procedimento di accertamento tecnico preventivo (D.L. 98/2011, in G.U. 6.7.2011, n. 155, conv. con modd. dall'art. 1 L. 111/2011)

Del D.L. 98/2011 (c.d. manovra correttiva), sono stati qui riprodotti i soli artt. 37, 38 e 41, in quanto di particolare incidenza nella materia previdenziale e dell'invalidità civile.
E' qui riportato e commentato il testo coordinato (il testo originario del D.L. 98/2011 è stato infatti modificato dalla Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111).

L'art. 37

[collapse collapsed title=Contributo unificato e cause previdenziali]
L'art. 37 del D.L. 98/2011 reca numerose modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).
In particolare, al comma 6 dell'art. 37 D.L. 98/2011, si prevede l'obbligo del versamento del contributo unificato anche nelle cause di lavoro e previdenziali.
L'importo del contributo è di € 37,00.
E' prevista l'esenzione per la parte il cui nucleo familiare, complessivamente, sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'articolo 76 ai fini del gratuito patrocinio (quindi € 10.628,16 x 3, considerato l'aggiornamento dell'importo disposto con Decreto del Min. della Giustizia del 20.1.2009).
Ai sensi dell'art. 79 del T.U. cit., il tetto di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Vi è da chiedersi se, nella materia in esame, dovendosi considerare il triplo degli importi previsti dal T.U., il tetto di reddito debba elevarsi di  di € 3.098,73 (cioè € 1.032,91 x 3) per ognuno dei familiari conviventi.

La novella legislativa non indica come debba essere formulata la dichiarazione e/o richiesta di esenzione dalle spese di iscrizione della causa a ruolo.
Trattandosi di dichiarare un dato personale della parte può presumersi che, analogamente a quanto indicato dalla giurisprudenza prevalente in tema di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese di soccombenza, tale dichiarazione, pur essendo inserita nelle conclusioni dell'atto, sia comunque un atto personale della parte, che la parte medesima debba sottoscrivere, e non si tratti invece di una dichiarazione del difensore (come è invece nel caso di dichiarazione del valore della causa ai fini del pagamento del contributo unificato, ex art. 14, comma 3°, D.P.R. 115/2002).[/collapse]

L'art. 38

L'art. 38 del D.L. 98/2011, innova profondamente la procedura giurisdizionale in materia di invalidità civile (ed anche di cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ex L. 222/1984).

[collapse collapsed title=Accertamento tecnico preventivo]
Dal 1° gennaio 2012, infatti, all'invalido che voglia impugnare il verbale della commissione medica, è consentito di promuovere, in prima istanza, non il ricorso giurisdizionale, ma il procedimento sommario della "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" , secondo le regole generali previste dall'  art. 696-bis c.p.c., con  alcuni correttivi, all'uopo introducendosi nel codice di procedura civile un nuovo articolo, l'art. 445-bis, avente ad oggetto "l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio", in materia previdenziale.
Tra i correttivi rispetto alla disciplina generale della consulenza tecnica preventiva, va annoverata la necessità, già ora prevista a pena di nullità, di consentire la partecipazione del Ctp Inps alle operazioni peritali.
Viene infatti richiamato l'art. 10, comma 6-bis, D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005.
Ed anche viene modificato il testo della predetta disposizione:

Il testo vigente sino al 5.7.2011 dell'art. 10, comma 6-bis, D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, era il seguente:
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS. (Comma aggiunto dall'art. 20, comma 5-bis, D.L. 78/2009, come modificato dalla L. di conv. 102/2009).

Il testo dell'art. 10, comma 6-bis, D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, come novellato, dal 6.7.2011, dall'art. 38, 7° comma, D.L. 98/2011, è il seguente (in corsivo sono evidenziate le modifiche):
6-bis. Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.

Viene perciò razionalizzato l'obbligo del Ctu di rendere edotto l'Inps dei tempi e luogo di svolgimento delle operazioni peritali, ed anche viene precisata la rilevabilità d'ufficio dell'eventuale vizio o omissione di comunicazione.
Inoltre, a differenza della parte privata, l'Inps non ha onere di comunicare o formalizzare la nomina del proprio Ctp (in deroga, appunto, all'art. 201, 1° comma, c.p.c., il quale prevede che: "Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.")

Tornando all'esame della procedura di accertamento tecnico preventivo disciplinata dall'art. 445-bis, si osserva che quest'ultimo richiama espressamente l'art. 195 del c.p.c. (che comunque, anche in assenza del testuale richiamo sarebbe risultato applicabile, in quanto concernente la disciplina generale della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c)  il quale richiede che il Ctu comunichi alle parti la propria relazione, con possibilità per le parti di trasmettere le proprie osservazioni  al perito, e con onere di quest'ultimo di depositare la propria relazione in cancelleria, con anche le osservazioni delle parti, e una sintetica valutazione sulle stesse.

Gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. sono diversi da quelli della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.
Quest'ultima può concludersi con un verbale di conciliazione (d'altronde il consulente prima di provvedere al deposito della relazione deve tentare, ove possibile, la conciliazione delle parti), cui il Giudice, con decreto, attribuisce efficacia di titolo esecutivo, altrimenti si esaurisce nel semplice deposito della perizia, di cui eventualmente le parti possono chiedere l'acquisizione qualora, successivamente, instaurino un giudizio di merito.

Gli esiti dell'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ex art. 445-bis c.p.c. sono invece i seguenti:

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.

Nella ipotesi di assenza di contestazione, il giudice (se non intende richiedere la rinnovazione delle indagini o la sostituzione, per gravi motivi, del ctu) entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine che aveva fissato alle parti, pronuncia decreto fuori udienza con cui omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio, provvedendo sulle spese.
Tale decreto, non è impugnabile nè modificabile, ed è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (ai requisiti cioè socio economici), al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nella ipotesi, invece, che una delle parti intenda contestare (nel termine prescritto dal giudice con il primo decreto sopra menzionato) le conclusioni del Ctu, essa deve depositare, presso il Tribunale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La sentenza del giudizio di merito (nel quale è prevedibile che la parte che lo abbia promosso, intenda addivenire ad una nuova perizia con Ctu diverso da quello nominato nella procedura sommaria), rappresenta comunque l'ultima fase del contenzioso di merito. Detta sentenza è infatti non appellabile, ed avverso essa è ammissibile solo il rimedio, costituzionalmente garantito, del ricorso per cassazione per motivi di legittimità.

Sia la procedura della consulenza tecnica preventiva, che l'eventuale successiva di merito, si svolgono, come avviene oggi, dinanzi al giudice unico del Tribunale, in funzione di giudice del lavoro.[/collapse]

[collapse collapsed title=Indicazione del valore della prestazione]
I legali degli invalidi dovranno ricordarsi di formulare nei ricorsi apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
Così stabilisce il periodo aggiunto all'art. 152 disp. att. c.p.c., onde evitare che la condanna alle spese sia di importo superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio, prescrivendo però, insidiosamente, che l'assenza della dichiarazione sia sanzionata con l'inammissibilità del ricorso.
Si noti che tale disposizione (a differenza di quelle relative al nuovo procedimento giurisdizionale che si applicheranno dal 1° gennaio 2011) è già in vigore dal 6.7.2011, data di pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale; comunque, prudenzialmente, all'art. 38 comma 3° del D.L. in esame, si prevede che, in sede di prima applicazione di tale nuova disposizione (ma anche per i giudizi già pendenti al 6.7.2011!), la dichiarazione relativa al valore della lite debba essere formulata nel corso del giudizio.

La locuzione "valore della prestazione dedotta in giudizio" è volutamente diversa da "valore della causa". E si dovrà pertanto appurare quanto, nelle intenzioni del Novellatore,  esse concettualmente coincidano o piuttosto differiscano.
A proposito della determinazione del valore della causa, è opportuno rammentare che, secondo l' avviso espresso dalla Suprema Corte (allorquando è stata chiamata a pronunciarsi sul valore delle cause previdenziali ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti al difensore), il valore della causa concernente il riconoscimento delle prestazioni d'invalidità deve determinarsi ai sensi del dell'art. 13, 2° comma, c.p.c. e, perciò, cumulando le annualità demandate fino a un massimo di dieci (Cass. Sez. Lav., sent. n. 157 del 19.1.1985; sent. n. 2837 del 22.4.1986; sent. n. 336 del 16.1.1987; sent. n. 373 del 23.1.1989).[/collapse]

Modifiche apportate in sede di conversione in legge

[collapse collapsed title=1) Tribunali non capoluogo di provincia]
Originariamente il D.L. 98/2011 prevedeva la concentrazione delle cause di invalidità civile dinanzi al Tribunale del capoluogo di Provincia.
Si trattava di norma speciale rispetto alla regola generale prevista dall'art. 444 c.p.c., in forza del quale le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria (genus più ampio di quello contemplato dall' art. 445-bis c.p.c.) sono di competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore.
L'art. 445-bis c.p.c., nella formulazione originaria del D.L. 98/2011, antecedente alle modifiche apportate in sede di conversione, prevedeva invece, che quando si vertesse, non di infortuni sul lavoro, assegni familiari ecc, ma della specifica materia dell' invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ex L. 222/1984, competente fosse il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, del capoluogo di Provincia in cui risiede l'attore.
Ciò significava che Tribunali come quello di Civitavecchia o di Tivoli, la cui circoscrizione copre un hinterland popolatissimo, ma ubicato in un Comune non capoluogo di Provincia (che in questo caso è quella di Roma), sarebbero stati esautorati delle migliaia di procedure di invalidità civile che ogni anni vengono ivi iscritte a ruolo, e che verrebbero invece tutte concentrate sul Tribunale del capoluogo di Provincia (Roma, appunto, in questo esempio).
Ulteriore effetto che discendeva da tale originaria formulazione, sebbene di minore impatto rispetto a quello dianzi esposto, è che nell'ipotesi di Comuni come Montalto di Castro o Tarquinia, amministrativamente compresi in una Provincia (quella di Viterbo nell'esempio in esame) diversa da quella in cui è ubicato il Tribunale nella cui circoscrizione ricadono (che nella fattispecie è quello di Civitavecchia), gli invalidi, dal 1° gennaio 2012, dovessero rivolgersi agli uffici giudiziari dello stesso capolougo di Provincia (Viterbo appunto) in cui avesse sede anche l'Ufficio Inps competente per la fase amministrativa (sia di accertamento che di concessione ed erogazione).[/collapse]

[collapse collapsed title=2) Giudizio di appello]
Originariamente il D.L. 98/2011 prevedeva l'inappellabilità della sentenza emessa dal Tribunale all'esito del giudizio di merito, conseguente alla contestazione delle conclusioni della perizia redatta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo (previsione contenuta all'art. 445-bis, 7° comma, così come formulato dal D.L. in esame).
Si aveva l'impressione che il D.L. 98/2011 volesse racchiudere entro le mura del Tribunale due gradi di giudizio: il primo grado avente la forma del procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.), il secondo grado da svolgersi invece, secondo la compiuta procedura del procedimento giurisdizionale per le controversie in materia di previdenza ed assistenza olligatoria ex art. 444 c.p.c.
Il Parlamento, in sede di conversione, ha invece soppresso il predetto 7° comma dell'art. 445-bis c.p.c.: per effetto di tale soppressione, oltre all'esito delle due fasi dinanzi al Tribunale, rimaneva ancora la facoltà di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello compentente.

A distanza di poco tempo, però, l'art. 27, comma 1, L. 183/2011  (Legge di stabilità) - con decorrenza dall' 1.1.2012 e con applicazione dal 31.01.2012 - ha introdotto il seguente 'ultimo comma dell'art. 445-bis c.p.c.:
"La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile."
Si è tornati, quindi, alla previsione originaria del D.L. 98/2011 di inappellabilità della senza emessa dal Tribunale all'esito del giudizio di merito, conseguente all'A.t.p.[/collapse]

[collapse collapsed title=3) Tetto di reddito e c.u.]
Il testo originario dell'art. 37, comma 6, del D.L. 98/2011, prevedeva che fosse esentato dall'obbligo del versamento del contributo unificato la parte il cui nucleo familiare, complessivamente, fosse titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al doppio dell'importo previsto dall'articolo 76 ai fini del gratuito patrocinio (quindi € 10.628,16 x 2, considerato l'aggiornamento dell'importo disposto con Decreto del Min. della Giustizia del 20.1.2009).
In sede di conversione, invece, il predetto tetto è stato aumentato al triplo, anzichè al doppio.[/collapse]

17.7.2011 - 10.10.2013

Marco Aquilani, 17.07.2011

Il testo dell'atto

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 - artt. 37, 38 e 41 conv. in legge con modd. dall'art. 1 della Legge 15 luglio 2011, n. 111

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 - artt. 37, 38 e 41 conv. in legge con modd. dall'art. 1 della Legge 15 luglio 2011, n. 111

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(in G.U. 6.7.2011, n. 155, ed in G.U. 16.7.2011, n. 164)

Quello che segue è il testo degli artt. 37, 38 e 41 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, dal titolo «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», coordinato con la Legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dal titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
In grassetto sono evidenziate le modifiche al D.L. apportate in sede di conversione

[omississ]

Art. 37
Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie

1.  I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:
a)  gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;
b)  gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

2.  Con il programma di cui al comma 1, sulla cui attuazione vigila il capo dell'ufficio giudiziario, viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento.
Ai fini della valutazione per la conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i programmi previsti dal comma 1 sono comunicati ai locali consigli dell'ordine degli avvocati e sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura.

3.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, e seguenti, il programma di cui al comma 1 viene adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e vengono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili, amministrativi e tributari concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre 2012, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lett. b).

4.  In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

5.  Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.

6.  Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  la rubrica del titolo I della parte II è sostituito dalla seguente: "Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
b)  all'articolo 9:
1)  Al comma 1, dopo le parole: "volontaria giurisdizione," sopprimere la parol: "e", dopo le parole: "processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: "e nel processo tributario";
2)  dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a  tre   volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1.";
c)  all'articolo 10, comma 1, le parole. «il processo esecutivo per consegna e rilascio» sono soppresse;
d)  all'articolo 10, al comma 3, le parole: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I , II , III , IV e V , del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: « i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II , III , IV e V , del codice di procedura civile»;
e)  all'articolo 10, al comma 6-bis, le parole: «per i processi dinanzi alla Corte di cassazione» sono soppresse;
f)  all'articolo 13, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;»;
g)  all'articolo 13, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;
h)  all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 187» sono sostituite dalle seguenti: «euro 206»;
i)  all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 374» sono sostituite dalle seguenti: «euro 450»;
l)  all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 550» sono sostituite dalle seguenti: «euro 660»;
m)  all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 880» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.056»;
n)  all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.221» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.466»;
o)  all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.»;
p)  all'articolo 13, al comma 3, dopo le parole: «compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento» sono inserite le seguenti: «e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1- bis »;
q)  all'articolo 13, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà.";
r)  all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 672» sono sostituite dalle seguenti: «euro 740»;
s)  all'articolo 13, il comma 6 bis è sostituito dal seguente:
"6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300.
Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.";
t)  all'articolo 13, dopo il comma 6-ter, è aggiunto il seguente:
"6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro
25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro
75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.
u)  all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.";
v)  all'articolo 18, comma 1, secondo periodo:
1)  dopo le parole: "volontaria giurisdizione," è soppressa la seguente "e";
2)  dopo le parole: "processo amministrativo" sono inserite le seguenti. "e nel processo tributario";
z)  all'articolo 131, comma 2:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo amministrativo e nel processo tributario"
;
2)  alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
aa)  all'articolo 158, comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il contributo unificato nel processo civile,  nel  processo amministrativo e nel processo tributario"
;
2)  alla lettera b), le parole: "e tributario" sono soppresse;
bb)  la rubrica del capo I del titolo III della parte VI è sostituita dalla seguente:"Capo I - Pagamento del contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario";
cc)  l'articolo 260 è abrogato.

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8.  All'articolo unico, primo comma della legge 2 aprile 1958, n. 319, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115".

9.  All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il comma 4-quinquiesdecies è abrogato.

10.  Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria.

11.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato, a livello nazionale, a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli Avvocati e Procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi la riassegnazione prevista dal comma 10 è effettuata al netto delle risorse utilizzate per finanziare le predette assunzioni; la restante quota viene destinata, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia e dagli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria anche in favore degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12 nella misura del cinquanta per cento all'incentivazione, sulla base delle modalità previste dalla disciplina di comparto, del personale amministrativo anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del cinquanta per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Tale ultima quota, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentiti i competenti organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria, può essere, in tutto o in parte, destinata all'erogazione di misure incentivanti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in favore del personale di magistratura, e nei riguardi dei giudici tributari all'incremento della quota variabile del relativo compenso. Con il decreto di cui al precedente periodo vengono, altresì, definiti i criteri e le modalità di attribuzione degli incentivi. Negli anni successivi, quota parte delle predette risorse, al netto degli oneri a regime destinati il primo anno alle assunzioni di personale, viene destinata, con le medesime modalità, in quote uguali, all'incentivazione del personale amministrativo e al funzionamento degli uffici giudiziari.

12.  Ai fini del comma 11, il Ministero della giustizia e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili, amministrativi e tributari in numero ridotto di almeno il dieci per cento rispetto all'anno precedente. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui al comma 11 è altresì subordinato, in caso di pronunzia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla date di tale pronuncia . Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento.

13.  Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno della magistratura amministrativa e tributaria provvedono al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio.

14.  A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è abrogato.

15.  Nelle more del decreto di cui al comma 11 e ferme restando le procedure autorizzatorie previste dalla legge, le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate.

16.  A decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente.

17.  Se dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziate annualmente dalla legge di bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento.

18.  Al fine di ridurre la spese di giustizia sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all'articolo 36 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  al secondo comma le parole: ", per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice e" sono soppresse;
2)  al quarto comma le parole: ", salva la pubblicazione nei giornali, che è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero della giustizia" sono soppresse.
b)  all'articolo 729, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: " e in due giornali indicati nella sentenza stessa" sono sostituite dalle seguenti: " e pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia".

19.  Una quota dei risparmi ottenuti dall'applicazione del comma 18, accertati al 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti del 30%, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'editoria di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67.

20.  Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Consiglio della magistratura militare, affidano il controllo sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei Conti, in servizio designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilità pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 63.000 euro annui a decorrere dal 2011.

21.  Ove sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, alla data di assegnazione ai magistrati ordinari nominati con il decreto del Ministro della giustizia in data 5 agosto 2010 della sede provvisoria di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati le funzioni requirenti e le funzioni giudicanti monocratiche penali, in deroga all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Si applicano ai medesimi magistrati le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

 

[omississ]

Art. 38
Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale

1.  Al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848:
a)  i processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. L'estinzione è dichiarata con decreto dal giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di procedura civile."
b)  Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1)  dopo l'articolo 445 è inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo obbligatorio).
Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.
La richiesta di espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la prescrizione.
Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
[Le sentenze pronunciate nei giudizi di cui al comma precedente sono inappellabili.][fn]Comma abrogato in sede di conversione[/fn]";
2)  all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo. »;
c)  all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, è aggiunto il seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte è tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d)  al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1)  all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.";
2)  dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.".

2.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.

3.  In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

4.  Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529.

6.  Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
"12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. ".

7.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8.  All'articolo 10, comma 6 - bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti: "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente è autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile".

 

[omississ]

Art. 41
Entrata in vigore

1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.