La Suprema Corte liquida le spese di procedura, di un Atp per l'indennità di accompagnamento, in € 2.225,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario (Cass. ord. 27011/2017)

Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27011

Corte di Cassazione, Sezione VI, Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27011

Atp in materia previdenziale - liquidazione delle spese in favore del ricorrente vittorioso. (Sintesi non ufficiale)

Quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili occorre tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che, risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.13 c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni"; nell'ipotesi di indennità di accompagnamento il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione); con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe; liquidandosi le spese per il procedimento di istruzione preventiva, secondo i valori medi, si raggiungono complessivi euro 2225,00 per compensi professionali (oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%): fase studio controversia: val. medio euro 540,00; introduzione del giudizio: euro 675,00; fase istruttoria: euro 1010.

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27011 Anno 2017
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ARIENZO ROSA
Data pubblicazione: 15/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 11300-2016 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

- ricorrente -

contro

P*** R***, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ***, presso lo studio dell'avvocato S*** , rappresentata e difesa dall'avvocato L***;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 383/2014 del TRIBUNALE di FORLI', del 18/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Rilevato:

che, con decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario in capo a P*** R*** secondo le risultanze dell'espletata CTU, il Tribunale di Forli liquidava le spese del procedimento nella complessiva somma di euro 7795,00 oltre accessori come per legge, ponendo le stesse a carico dell'INPS unitamente a quelle in favore dell'ausiliare, già liquidate;

che avverso tale capo del decreto ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. l'INPS, affidando l'impugnazione ad unico motivo, al quale ha opposto difese il P***, con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale la P*** ha depositato memoria ai sensi dlel'art. 380 bis, 2° co., c.p.c.;

Considerato:

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 13 cpc comma 2, degli artt. 1 e 6, comma 1, delle tariffe forensi approvate con D.M. 127 del 2004, degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 ex art. 13, comma 6, della legge 31.12.2012 n. 247 e della tabella allegata al DM 55/14, nonché dell'art. 152 Disp. Att. cpc — R.D. 18.12.1941 n. 1368, così come modificato dall'art. 52, comma 6, della l. 69/2009, assumendosi che il Tribunale ha liquidato le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in violazione dei parametri fissati dal DM n.55/2014;

3. che ritiene il Collegio che il ricorso debba trovare accoglimento;

4. che è sufficiente ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, sulla scorta della sentenza delle Sezioni Unite n. 17405 del 12/10/2012, il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta;

5. che, pertanto, alla presente fattispecie va applicato il D.M. 55/2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con decreto del 15 febbraio 2016;

6. che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili occorre invece tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che, risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.13 c.p.c., ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, comma primo, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni";
che, con riferimento all'asserito vincolo del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. 55/2014, si deve rilevare che tale vincolo non trova fondamento nella normativa, secondo la quale (artt.1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe;

7. che, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa è compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000,00 (due annualità della prestazione indennità di accompagnamento), non essendo idonee a mutare i termini del giudizio le considerazioni relative alla circostanza che all'epoca di instaurazione della causa — 21.5.2014 — in dottrina e in giurisprudenza non vi era una posizione univoca circa la scelta tra l'applicazione dei criteri previsti all'art. 13 comma 1 o comma 2 cpc sulla determinazione del valore della causa, ed i parametri medi stabiliti per tale scaglione — tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato DM n. 55/2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva — conducono ad una determinazione delle spese pari ad euro 2225,00;

8. che ne consegue che la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnata sentenza risulta essere superiore ai detti parametri medi ed anche ai massimi (euro 972,00, euro 1215,00, euro 2020: tot euro 4207) senza che risulti espressa alcuna motivazione con riguardo ai valori previsti dal DM 55/2014 in relazione alle singole fasi processuali;

9. che, alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta del relatore (non possono condividersi le osservazioni della contoricorrente svolte in memoria con riguardo alla applicabilità delle norme sulla correzione dell'errore materiale, trattandosi nella specie di un' evidente violazione di legge), il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnato provvedimento in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese processuali, e la causa va decisa nel merito — ex art. 384, co.2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto — liquidandosi le spese per il procedimento di istruzione preventiva, secondo i valori medi, in complessivi euro 2225,00 (fase studio controversia: val. medio euro 540,00; introduzione del giudizio: euro 675,00; fase istruttoria: euro 1010) per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%;

10. che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della controricorrente e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al capo concernente la liquidazione delle spese e, decidendo nel merito, determina le spese del procedimento per ATP in complessivi euro 2225,00, oltre accessori come per legge, ponendole a carico dell'INPS, a carico del quale pone in via definitiva anche le spese dell'ATP già liquidate.
Condanna la P*** al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 892,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017

Il Presidente