La disposizione di cui all'art. 152, disp. att. c.p.c., che impone di dichiarare nel ricorso il valore della prestazione dedotta in giudizio, si riferisce al solo ricorso del primo grado (Cass. ord. n. 84/2015)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 84/2015

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 84/2015

Dichiarazione sul valore della prestazione dedotta in giudizio - la disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. si riferisce al solo ricorso di primo grado (Sintesi non ufficiale)

Il D.L. 98/2011 (conv. dalla L. 111/2011), aggiunge all'art. 152 disp. att. c.p.c. la disposizione secondo cui ".. la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo". Si tratta di disposizione strumentale all'applicazione del periodo immediatamente precedente secondo il quale "le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio", la quale è con tutta evidenza riferita all'atto introduttivo del giudizio, che non solo è richiamato esplicitamente nel testo aggiunto, ma che necessariamente è il punto di riferimento dell'intero giudizio, atteso che ad esso debbono richiamarsi (ai fini delle spese) tutte le pronunzie emanate nel corso del giudizio.
Trattasi, dunque, di disposizione riferita al solo ricorso di primo grado. (Massima non ufficiale)

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 84 Anno 2015
 
ORDINANZA
sul ricorso 1700/2011 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE — INPS (c.f. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Triolo, Antonietta Coretti, Vincenzo Stumpo ed Emanuele De Rose per procura in calce al ricorso;  
- ricorrente -
contro
M***** M*****, domiciliato elettivamente in Roma, in via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sante Assennato, che lo difende e rappresenta assieme all'Avv. Giovanni Gaetano Ponzone per procura speciale in calce al controricorso; 
 
avverso la sentenza n. 6294/2010 della Corte d'appello di Bari, depositata in data 5.01.11;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 3.11.14 dal Consigliere doti Giovanni Mammone;
udita l'Avv. Alessandro Di Meglio o, per delega dell'Avv. Antonietta Coretti.
 
Ritenuto in fatto e diritto

1.- M***** M*****, operaio agricolo a tempo determinato, si rivolse al giudice del lavoro di Bari per ottenere il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola corrisposta nell'anno 2005 in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell'anno 2004, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 16.4.97 n. 146, in relazione alla retribuzione fissata dalla contrattazione integrativa collettiva della provincia, anziché in base al salario medio convenzionale rilevato nell'anno 1995 e non più incrementato.
2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal ricorrente, la Corte d'appello di Bari con sentenza 5.01.11 accoglieva l'impugnazione e condannava l'INPS a riliquidare l'indennità di corrisposta per l'anno di riferimento, ponendo a base del calcolo il salario fissato pro tempore dalla contrattazione collettiva provinciale, compresa la c.d. quota di trattamento di fine rapporto.
3.- Proponeva ricorso per cassazione l'INPS, deducendo con due motivi: a) violazione dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011 (conv. dalla legge n. 111 del 2001) che dà interpretazione autentica dell'art. 4 del d.lgs. n. 146 del 1997 e dell'art. 1, c. 5, del d.l. 2 del 2006 (conv. dalla legge n. 81 del 2006); b) violazione degli artt. 46, 51 e 55 del ceni operai agricoli e florovivaisti del 10.7.02, in relazione all'art. 6, c. 4, lett. a) del d.lgs. 2.9.97 n. 314 ed agli artt. 1362 segg. e 2120 c.c., nonché 4, c. 10 e 11, della 1. 29.5.82 n. 297, contestando la tesi della Corte d'appello che l'emolumento denominato trattamento di fine rapporto (t.f.r.) corrisposto agli operai agricoli a tempo determinato costituisca una componente della retribuzione, come tale idonea a determinare la indennità di disoccupazione, e non salario differito, escluso ai sensi del detto art. 6, c. 4, lett a) sia dalla base imponibile dei contributi previdenziali, sia dalla retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in agricoltura. Rispondeva M****** con controricorso.
4.- 11 consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata notificata ai difensori costituiti con l'avviso di convocazione dell'adunanza della camera di consiglio.
5.- E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal M*****, per il quale parte ricorrente avrebbe dovuto dichiarare "il valore della prestazione" ai sensi del nuovo testo dell'art. 152, disp. att. c.p.c. 11 d.l. 6.07.11 n. 98 (conv. dalla 1. 15.07.11 n. 111) aggiunge all'art. 152 il periodo "A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo" (art. 38). Si tratta di disposizione strumentale all'applicazione del periodo immediatamente precedente secondo il quale "le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio", la quale è con tutta evidenza riferita all'atto introduttivo del giudizio, che non solo è richiamato esplicitamente nel testo aggiunto, ma che necessariamente è il punto di riferimento dell'intero giudizio, atteso che ad esso debbono richiamarsi (ai fini delle spese) tutte le pronunzie emanate nel corso del giudizio. Trattasi, dunque, di disposizione riferita al solo ricorso di primo grado, irrilevante ai fini del presente giudizio.
6.- Procedendo ad esame congiunto dei due motivi proposti con il ricorso, deve rilevarsi che confermando quanto già ritenuto con la sentenza 9,5.07 n. 10546, secondo cui "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione - definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale ex art. 4 d.lgs. 16.4.97 n. 146 - non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", questa Corte ha ulteriormente affermato che "sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di t.f.r. dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al di 14.6.96 n. 318, art. 3, conv. dalla 1. 29.7.96, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell'autonomia collettiva" (v. Cass. 5.1.11 n. 202 e numerose altre conformi).
7.- Tale orientamento è stato confermato dal legislatore che con il d.l. 6.07.11 n. 98, conv. dalla1. 15.07.11 n. 111, all'art. 18 ha previsto che "l'articolo 4 del d.lgs.16 aprile 1997 n. 146, e l'articolo 1, comma 5, del d.l. 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, si interpretano nel senso che la retribuzione, utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto comunque denominato dalla contrattazione collettiva" (c. 18).
8.- In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, c. 2, c.p.c. può provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda di computo della quota di trattamento di fine rapporto.
9.- In ragione dell'intervento della legge di interpretazione autentica, che ha sopito ogni divergenza, sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese dell'intero giudizio.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda quanto alla richiesta di computo della quota di trattamento di fine rapporto nella base di calcolo dell'indennità di disoccupazione, compensando tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma in data 3 novembre 2014
Il Presidente