(Cass. n. 8163/2009)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 aprile 2009, n. 8163

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 3 aprile 2009, n. 8163

Indennità di frequenza - diritto alla 13^ mensilità - non sussiste (sintesi non ufficiale)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. MERCURIO          Ettore                            -  Presidente   - 
Dott. BATTIMIELLO       Bruno                           -  Consigliere  - 
Dott. LAMORGESE         Antonio                       -  rel. Consigliere  - 
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella            -  Consigliere  - 
Dott. LA TERZA          Maura                               -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13507/2007 proposto da:
I.N.P.S.  -  ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in  persona del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato  in ROMA,   VIA   DELLA  FREZZA  N.  17,  presso  l'Avvocatura   Centrale dell'Istituto,   rappresentato  e  difeso   dagli   avvocati   RICCIO Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega  in  calce al ricorso;

 - ricorrente -

contro

M.V.;

- intimato -

avverso  la  sentenza  n. 834/2006 della CORTE  D'APPELLO  di  LECCE, depositata il 04/05/2006 R.G.N. 2217/05;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del 02/12/2008 dal Consigliere Dott. ANTONIO LAMORGESE;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la decisione in data 27 ottobre 2004 con la quale il Tribunale di Brindisi aveva rigettato la domanda avanzata da M.V. nei confronti dell'INPS di pagamento dei ratei di tredicesima dell'indennità di frequenza, prestazione assistenziale concessa per gli anni scolastici dal 1994 al 1998, il soccombente proponeva impugnazione, che veniva accolta dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata il 4 maggio 2006.
I giudici di secondo grado, ricordata l'introduzione dell'assegno di accompagnamento con la L. n. 118 del 1971, art. 17, la sua abrogazione ad opera della L. n. 508 del 1990, art. 6, la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/92 e la L. n. 289 del 1990, art. 1, ritenevano che il richiamo operato dalla L. n. 289 del 1990, art. 1 alla L. n. 118 del 1971, art. 13, valesse a far ritenere che competesse anche la tredicesima mensilità.
Richiamavano, a conferma della loro interpretazione, la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 1992, che aveva equiparato la frequenza alla incollocabilità per l'invalido maggiorenne che frequenta la scuola.
Per la cassazione di tale decisione l'INPS ricorre, formulando un unico motivo di censura, illustrato da memoria.
L'intimato non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando violazione o falsa applicazione della L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1 e segg., e vizio di motivazione, l'INPS deduce che l'indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un aiuto economico alle famiglie che hanno la necessità di sottoporre i minori a cure o trattamenti riabilitativi o che devono affrontare spese per fargli frequentare una scuola.
Assume che l'indennità di frequenza è quindi una prestazione temporanea, correlata alla effettiva durata del trattamento o del corso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, della legge.
Sostiene la diversità dell'assegno di invalidità, che ha lo scopo di assicurare un reddito continuo e permanente a quei soggetti maggiorenni che, a causa di una ridotta capacità lavorativa, non sono in grado di procurarsi le necessarie risorse economiche.
Sottolinea che il legislatore, nel rapportare l'indennità mensile di frequenza all'assegno d'invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, non ha previsto l'erogazione per tredici mensilità.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte si è espressa in modo difforme sulla questione. Ed infatti la sentenza n. 13985 del 28 maggio 2008 ha affermato che "L'indennità di frequenza in favore di minori di anni diciotto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla L. n. 289 del 1990, art. 1, è di importo pari all'assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, e va, quindi, concessa per tredici mensilità. Ne consegue che, essendo detta indennità limitata alla reale durata del trattamento riabilitativo o terapeutico o del corso scolastico o di formazione, la corresponsione della tredicesima mensilità dovrà essere commisurata a tanti ratei quanti sono i mesi del trattamento o del corso predetti, secondo la regola prevista dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 3".
Viceversa con la sentenza n. 16329 del 16 giugno 2008 il diritto alla tredicesima mensilità è stato negato, in base alla limitazione dell'indennità in questione alla durata del trattamento riabilitativo o del corso scolastico.
Il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, in base alle seguenti considerazioni.
Il D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, art. 17, come convertito con L. 30 marzo 1971, n. 118, prevedeva per i mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 38 anni, che fossero stati riconosciuti non deambulanti e frequentassero la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali, e che non fossero ricoverati a tempo pieno, la concessione, per ciascun anno di frequenza, di un assegno di accompagnamento di L. 12.000,00 per tredici mensilità. La L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 6, ha poi abrogato la L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 17.
La L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, ha poi disposto: "Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compili e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 e successive modificazioni, a decorrere dal l settembre 1990.
La concessione dell'indennità di cui al comma 1, è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3.
L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1, e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica".
L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi, ai commi 3 e 4: "3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'Indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperiti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza".
La diversità di funzione fra l'assegno di invalidità civile e l'indennità mensile di frequenza, sulla quale insiste l'INPS, è innegabile.
Si tratta, con tutta evidenza, di un sostegno alle famiglie dei minori, allo scopo di garantire agli stessi cure riabilitative, l'istruzione scolastica, una formazione professionale. L'assegno di invalidità civile ha, invece, la funzione di alleviare lo stato di bisogno economico degli invalidi civili in età lavorativa che abbiano una determinata riduzione della capacità lavorativa (attualmente il grado di riduzione deve essere almeno del 74%).
Poichè l'una è strettamente connessa alle spese di spostamento necessarie per garantire la frequenza, sarebbe incongruo stabilirne l'erogazione per una mensilità ulteriore non collegata allo spostamento medesimo, mentre per il secondo, detta ulteriore mensilità si giustifica con le esigenze di sostentamento.
Inoltre la limitazione del diritto all'indennità di frequenza ai soli mesi di "reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso (scolastico)" e in ogni caso ai soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza, risulta testualmente dalla L. n. 289 del 1990, art. 2, comma 3 e art. 4, con la conseguenza che non è logicamente sostenibile il diritto ad una tredicesima mensilità là dove sia soltanto eventuale il diritto a dodici.
Ed ancora, non è vero, come osservato dalla citata sentenza 13985/2008 che "Per poter essere dello stesso importo di una prestazione concessa per tredici mensilità l'indennità non può che essere concessa anch'essa per tredici mensilità". Ed infatti sia l'assegno di invalidità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, sia la indennità di frequenza sono di uguale misura quanto all'importo mensile, il che però non vale a dimostrare che per entrambe valga la corresponsione per tredici mensilità.
Ed infatti con il Decreto 5 febbraio 1998, citato come esempio, perchè analogo ai tanti che periodicamente vengono emanati per determinare annualmente gli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, si stabilisce, art. 3, "Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:
- la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 420.080 dal 1 gennaio 1998;
- la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonchè ai ciechi civili ventesimisti L. 388.460 dal 1 gennaio 1998".
Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo.
Nulla per le spese dell'intero giudizio ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non essendo applicabile ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2009