Gli interventi della Corte Costituzionale

Anche sulla base di quest'ultimo rilievo, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, vennero piu' volte avanzati dei dubbi sulla legittimità delle leggi sulle assunzioni obbligatorie. Sospetti che soprattutto vennero alimentati dalla decisione della Corte Costituzionale circa l'illegittimità dell'imponibile di mano d'opera in agricoltura . Dovette allora la Consulta intervenire in maniera chiara sulla materia , e ciò fece, avallando e legittimando i sistemi di collocamento obbligatorio già esistenti, nonché ponendo le premesse per un ulteriore attività del legislatore in tale direzione.
Le decisioni della Corte si appoggiavano, innanzitutto, sul 3° comma dell'art. 38 della Costituzione, il quale attribuiva agli inabili ed ai minorati il diritto all'educazione ed all'avviamento professionale, nonché sul 1° comma del medesimo articolo, che espressamente dichiarava il diritto al mantenimento ed all'assistenza del cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Tali principi si coordinavano e si chiarivano attraverso il richiamo agli artt. 4 e 35 Cost.: essi individuavano come compito della Repubblica (e quindi principio cardine e guida dell'attività del legislatore) quello di intervenire attivamente, in primo luogo, per il riconoscimento del diritto al lavoro di tutti i cittadini (attraverso la rimozione degli ostacoli della realtà fattuale e la promozione delle condizioni necessarie ex art. 3 2° comma Cost.), in secondo luogo per la tutela del lavoro, perseguita attraverso la cura della formazione e dell'elevazione professionale dei lavoratori. Il risultato di tale combinazione di norme si specchiava, infine, nella possibilità, prospettata al 3° comma dell'art. 41 Cost., di indirizzare a fini sociali l'iniziativa economica privata. Eventualità questa comunque subordinata, innanzitutto, al rispetto del principio della libertà dell'attività economica privata (cui al 1° comma dell'art. 41 Cost.), nei confronti della quale, secondo l'opinione della Corte Costituzionale e della dottrina, era permessa l'imposizione di soli limiti negativi (esterni) e non positivi (interni). Ebbene, la legittimità costituzionale delle norme sul collocamento obbligatorio conseguiva proprio al fatto che da esse discendevano dei meri limiti negativi (esterni) alla libertà imprenditoriale. Tali norme, infatti, ponevano in essere, a carico dei datori di lavoro, non degli obblighi a contrarre, quanto dei limiti di scelta.
Ma non bastava, affinché la deroga al principio cui all'art. 41 Cost. fosse legittima, era anche necessario che, come sancito dal penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, il peso ed i costi effettivi della funzione assistenziale assicurata per il tramite del collocamento obbligatorio, venissero sopportati dallo Stato e non dal datore di lavoro. La Corte ritenne che anche tale condizione fosse soddisfatta, poiché il datore di lavoro otteneva pur sempre, in cambio, dal soggetto appartenente alla categoria protetta, l'utilità di una prestazione di opere. Erano, peraltro, proprio queste considerazioni circa le limitazioni ed i costi a carico degli imprenditori, ad avere indotto la Corte ad assumere una posizione specularmente opposta in occasione del vaglio delle disposizioni sull'imponibile di mano d'opera.
Detto questo, ricordiamo, comunque, i dubbi avanzati da parte della dottrina per il fatto che nessuna delle leggi in materia (con l'eccezione di quelle a favore dei centralinisti ciechi e degli invalidi civili) aveva previsto, come prodromo del collocamento, un'opera di rieducazione a carico dello Stato, così come in realtà prescritto all'ultimo comma dell'art. 38 della Costituzione. Questa scarsa attenzione alla preparazione e rieducazione professionale dell'invalido da inserire, rischiava, secondo questi Autori, di far gravare tutto il peso del collocamento sull'interesse al profitto dell'imprenditore, (espressione con la quale tale dottrina esprimeva in altri termini la libertà garantita in via assoluta al 1° comma dell'art. 41 Cost) .

Marco Aquilani,