III. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

III. LE ALTRE AGEVOLAZIONI

[collapse collapsed title=1. LA MAGGIORE DETRAZIONE IRPEF PER I FIGLI PORTATORI DI HANDICAP]

Le detrazioni Irpef per i familiari a carico variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta. Sono pre­viste detrazioni di base (o teoriche) il cui importo diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

Il  limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale e pertinenze.

La detrazione base per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferio­re a tre anni. Essa aumenta dei seguenti importi:

220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.

figlio di età inferiore a 3 anni

900 €

figlio di età superiore a 3 anni

800 €

figlio portatore di handicap

inferiore a 3 anni (900+220)

1.120 €

superiore a 3 anni (800+220)

1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

 

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del tron­camento) che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tut­ti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attri­buire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà con­sente a quest'ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

E' il caso di ricordare che l'incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contri­buente può beneficiare sono superiori all'imposta lorda. In queste situazioni, l'importo ec­cedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spet­tanti andrebbero perdute.

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[collapse collapsed title=2. AGEVOLAZIONI IRPEF PER ALCUNE SPESE SANITARIE E PER I MEZZI D'AUSILIO]

Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medi­cinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddi­to complessivo.

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative all'assistenza infermieristica e riabilita­tiva, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assi­stenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all'as­sistenza diretta della persona, le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamen­to delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professiona­le, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Tali spese, inoltre, sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai fa­miliari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese me­diche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese ri­sultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), inve­ce, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la de­trazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.

Oltre alle spese viste in precedenza sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero am­montare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) le spese sostenute per:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche ef­fettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detra­zione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);

- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il conteni­mento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni (ma non si può fruire contemporaneamente di questa detrazione e di quella del 36% di cui all'art. 1 della L. 449/97 e successive modifiche, per cui la detrazione del 19% per spese sanitarie spetta solo sulla somma eccedente la quota di spesa già assoggettata al­la detrazione del 36% per ristrutturazioni);

- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella;

- sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integra­zione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, compu­ter, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% (quindi senza applicazione di franchigia) le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

• all'accompagnamento;

• alla deambulazione;

• al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n.104 del 1992, in­dipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

È prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fi­scali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato. Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al fa­miliare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie per particolari patologie sostenute dal familiare
Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, e cioè redditi bassi ma comunque non superiori a 2.840,51 euro, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono ri­guardare anche i disabili ) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere de- traibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare affetto dalle predette patologie.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può frui­re della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessiva­mente pari a 6.197,48 euro.

La documentazione da conservare
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Com­missioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di la­voro, di guerra, eccetera.

Anche i grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le perso­ne ad essi equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli ac­certamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici. I sogget­ti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 pos­sono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocerti­ficazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fo­tostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti ac­certamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità. Sia per gli one­ri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici fi­nanziari. In particolare:

- per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e con­servare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abi­litati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevu­ta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesi­mo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere auten­ticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscritto­re (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occor­re acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sus­sidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto ri­conosciuto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;

-  per documentare l'acquisto di farmaci l'unica prova è costituita dallo "scontrino parlan- te"che deve contenere: natura (farmaco o medicinale), numero di autorizzazione all'im­missione in commercio (AIC), quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco. Poiché l'apposizione del codice fiscale deve essere effettuata dal farmacista, è interesse dell'acquirente al momento dell'acquisto esibire o comunicare il proprio codice fiscale. Non è possibile allegare allo scontrino fiscale l'attestazione rilasciata dal farmacista o l'autocertificazione.

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[collapse collapsed title=3. DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA]

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calco­labile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito del contri­buente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate tali coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di in­dossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza
La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La deduzione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La documentazione
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi pre­sta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono esse­re indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

Altre precisazioni
L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singo­lo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabi­le resta comunque quello di 2.100 euro.
Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Cumulabilità
Sia la deduzione dal reddito imponibile che la detrazione d'imposta per gli ad­detti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assi­stenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o fa­miliare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

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[collapse collapsed title=4. L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI]

L'aliquota agevolata per i mezzi di ausilio
Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% per l'acquisto di mezzi necessari alla deambula­zione e al sollevamento dei disabili (es. servoscala). Per l'individuazione dei beni si veda la nota 8 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese - cap. 5.

L'aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici
Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'au­tosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie mec­caniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbri­cati. Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da meno­mazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

a)   facilitare

•        la comunicazione interpersonale
•        l'elaborazione scritta o grafica
•        il controllo dell'ambiente
•        l'accesso all'informazione e alla cultura

b)   assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici
Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

•  specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di apparte­nenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tec­nico e informatico;
•  certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzio­nale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del lin­guaggio) e il carattere permanente della stessa.

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[collapse collapsed title=5. ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI]

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita del­l'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare del­l'Agenzia delle Entrate n. 238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contri­buente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida
La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

Aliquota Iva agevolata del 4%
L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giorna­li e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornogra­fici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti edi­toriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrit­tura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

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[collapse collapsed title=6. ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE]

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spe­se di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoni­che riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realiz­zazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tec­nologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di han­dicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detra­zione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del di­sabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .

Si ricorda che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mo­bili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'ac­quisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i qua­li è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fer­mo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi in­terventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detra­zione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione. Per le prestazio­ni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevola­ta del 4%, anziché quella ordinaria del 21%.

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[collapse collapsed title=7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE]

Per il pagamento dell'imposta di successione e donazione, quando l'erede o il donatario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supe­ra l'ammontare di 1.500.000 euro.

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Marco Aquilani,

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