7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE

Per il pagamento dell’imposta di successione e donazione, quando l’erede o il donatario è una persona portatrice di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Marco Aquilani,

7. EREDITÀ E DONAZIONI A FAVORE DEL DISABILE GRAVE