L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione. N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
N.B.: non è necessario esporre sul parabrezza dell’auto alcun avviso circa il diritto all’esenzione dal bollo.