La Cassazione affronterà la questione del segno di spunta nel certificato medico introduttivo della domanda amministrativa (Cass. ordinanze nn. 5773 e 5774 del 27.2.2019)
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774
Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)
Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale.
Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.
La questione viene quindi rimessa alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.
Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774
Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, ordinanze interlocutorie 27 febbraio 2019, n. 5773 e 5774
Indennità di accompagnamento - apposizione dei segni di spunta, nel certificato introduttivo della domanda amministrativa, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia - questione richiedente approfondimento nomofilattico (Sintesi non ufficiale)
Viene in evidenza, ai fini della definizione del giudizio, la questione relativa alla incidenza delle indicazioni contenute nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa sul contenuto e la portata della domanda stessa. Trattandosi di questione richiedente approfondimento nomofilattico, si ritiene necessaria la rimessione della causa alla quarta sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
Arriva in Cassazione la questione del segno di spunta (flag), nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, in corrispondenza delle condizioni di disautonomia, ai fini dell'indennità di accompagnamento.
Già in occasione dell'ordinanza num. 14764 del 7.6.2018, si è avuta l'impressione che alla Cassazione Civ. Sez. VI fosse stata sottoposta la questione del flag nel certificato medico, e che la problematica non fosse stata opportunamente evidenziata o individuata - in quell'occasione - rimanendo assorbita nel generico principio della necessità della preventiva domanda amministrativa ai fini della proponibilità del ricorso giudiziale.
Ora, con le ordinanze num. 5773 del 27.2.2019 e num. 5774 del 27.2.2019, appare evidente come la Sez. VI della Cassazione Civile individui nella questione del segno di spunta un quesito di particolare rilevanza e problematicità, meritevole di approfondimento nomofilattico.
La questione viene quindi rimessa alla Sezione Lavoro per la trattazione in pubblica udienza.
Non resta che attendere di conoscere la data in cui la questione verrà trattata.
Fonte
Corte di Cassazione-Sentenze Web
link all'ordinanza 14764/2018
link all'ordinanza 5773/2019
link all'ordinanza 5774/2019
Sullo stesso argomento
Giurisprudenza
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Azione in sede giurisdizionale per benefici previdenziali e assistenziali - necessità, a pena di improponibilità del ricorso, di preventiva domanda amministrativa. (sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa e certificato medico allegato alla domanda - insussistenza di onere del ricorrente di produrli in giudizio - irrilevanza di eventuali omissioni nell'apposizione di segni di spunta, nel certificato, in corrispondenza dei requisiti di disautonomia. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - improponibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - certificato medico allegato alla domanda che non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita - ammissibilità del ricorso giurisdizionale per l'indennità di accompagnamento. (Sintesi non ufficiale)
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche quando il certificato medico non indichi l'incapacità di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Indennità di accompagnamento - domanda amministrativa - idoneità anche qualora il certificato medico sia privo della spunta dei campi relativi alle condizioni di disautonomia
Pareri e contributi
In alcune decisioni del Tribunale di Roma e della Corte di Appello di Napoli, si individuano i motivi per i quali, è ininfluente ai fini della proponibilità del ricorso giurisdizionale, l'apposizione del segno di spunta, nel certificato medico inviato on line, ad indicare o l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o la necessità di assistenza continua per impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
La Sezione Lavoro del Tribunale Di Busto Arsizio ritiene di non dover condividere l’eccezione da parte dell’INPS di improcedibilità per mancata allegazione di corretta domanda amministrativa. La generica domanda di invalidità civile è sufficiente per ritenere integrato il requisito per la procedibilità dell’ATP, senza che sia necessaria la certificazione medica indicante – con varie diciture – la condizione fisiopsichica che giustifica la richiesta dell’indennità di accompagnamento.