La revoca della prestazione assistenziale al condannato per reati gravi non è automatica: è necessario preventivamente verificare decorrenza e natura della prestazione (Trib. Marsala, ord. 19.7.2017)
Importante ordinanza ex. art. 700 c.p.c., avverso un blocco arbitrario di prestazioni assistenziali dell'INPS.
Nelle note che seguono, l'avv. Erasmo Foraci, che ha curato il procedimento di urgenza, illustra le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame.
Il ricorrente è stato rappresentato in giudizio dal Protutore in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al regime carcerario.
Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile dal 1987, e di indennità di accompagnamento dal 2010.
L'inps ha operato il blocco arbitrario applicando la L. n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero).
L'inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302Il messaggio, in formato Pdf (fonte: www.studiocesarerosso.it / Consulente del Lavoro), attribuendo una propria classificazione codice 44 , ha arbitrariamente proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai soggetti ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n. 92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 c.p.).
La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto in via cautelare, sparando nel mucchio, senza preventivamente verificare la decorrenza e tipologia dell prestazioni assistenziali in questione.
Nel caso di specie l'INPS ha sospeso da maggio u.s. le prestazioni assistenziali di cui risulta essere titolare il ricorrente, senza prima verificare le decorrenze di tali benefici economici e privando così lo stesso dei mezzi di sostentamento strumentali all'assistenza e alle cure di cui è abbisognevole, con grave pregiudizio così per l'integrità fisica, per il diritto alla salute e per la propria esistenza dignitosa oltreché per quella dei familiari che l'assistono in funzione solidaristica (Cass. Civ. sent. n. 1268/2005).
A maggior intelligenza: la legge Fornero prevede la revoca delle pensioni sia quando il condannato sia recluso presso le carceri, sia quando le prestazioni vengano corrisposte dal 2012. Nel caso de quo il ricorrente è titolare delle medesime ante 2012.
Inoltre le prestazioni assistenziali, ad eccezione della pensione per cieco parziale, vengono corrisposte al solo titolo delle minorazione cioè prescindendo da ogni limite reddituale personale e indipendentemente dall'età, sono prestazioni del tutto peculiari, in cui l'intervento è rivolto alla tutela della salute, per consentire una esistenza dignitosa e, nel caso della indennità di accompagnamento ex L. 18/80, anche a sostenere il nucleo familiare, in funzione solidaristica, al fine di incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così anche il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. VI civ. Ordinanza del 27/11/2014 n. 25255).
Avv. Erasmo Foraci
Marco Aquilani, 24.11.2017
Il testo dell'atto
Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, Ordinanza del 19 luglio 2017
Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, Ordinanza del 19 luglio 2017
Revoca delle prestazioni pensionistiche per i condannati per reati di particolare allarme sociale (mafia, terrorismo, strage o delitti) - necessità di verifica da parte dell'Inps della natura e decorrenza della prestazione
N. R.G. 2017/1214
TRIBUNALE DI MARSALA
sezione civile – lavoro e previdenza
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1214/2017 promossa da: ** (N.Q. DI PROTUTORE DI **)
RICORRENTE
contro
INPS
RESISTENTE
Il Giudice dott. Andrea Marangoni,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/07/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7/6/2017, ritualmente notificato, l’odierna ricorrente, n.q. di protutore di Bastone Giovanni, premettendo che quest’ultimo è titolare della pensione e dell’indennità speciale per cecità parziale, nonché dell’indennità di accompagnamento, ha denunciato la sospensione da parte dell’INPS dell’erogazione delle suddette prestazioni assistenziali, chiedendone l’immediato ripristino.
Si è costituito l’INPS, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del protutore e, nel merito, invocando l’applicabilità dell’art. 2, comma 58-63, della l. 92/2012.
In particolare, il suddetto articolo, al comma 58, primo periodo, dispone che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.
Il comma 58, secondo periodo stabilisce altresì che : “Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”.
Il comma 61 prescrive, tra l’altro, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.
In attuazione di tali disposizioni, e nelle more della stipula di una specifica convenzione tra l’Istituto e il Ministero della Giustizia, ai fini della gestione del flusso d’informazioni inerente ai soggetti condannati per i reati richiamati al predetto art. 2, comma 58, il citato Ministero, con comunicazione telematica del 19 febbraio 2017, effettuata secondo il tracciato precedentemente concordato, ha trasmesso all’Istituto il flusso massivo di dati informativi, relativo ai soggetti di cui al comma 61, dell’art. 2, della Legge 92/2012.
Secondo l’INPS, il ricorrente risulterebbe essere inserito nell’elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia il 19 febbraio 2017 e, conseguentemente, dal 28 febbraio 2017 l’Istituto, ha disposto il blocco di tutte le prestazioni intestate allo stesso.
Istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva all’udienza del 12/07/2017 e decisa mediante deposito della presente ordinanza.
In merito all’eccezione preliminare, si rileva che la difesa del ricorrente ha dedotto che il tutore sarebbe impossibilitato a provvedere all’ufficio, producendo un documento redatto (presumibilmente) in lingua olandese che attesterebbe che lo stesso risiede attualmente all’estero; dunque, ha affermato la legittimazione del protutore a promuovere l’odierno giudizio, richiamando il disposto dell’art. 360 c.c., secondo cui il protutore, frattanto che ha cura della persona, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Ritiene questo giudice che l'abbandono dell'ufficio tutelare da parte del tutore vada inteso come situazione di fatto in cui il tutore abbia cessato in maniera continuativa e totale di curarsi degli interessi dell'incapace e che, dunque, il protutore non possa sostituire il tutore nel caso in cui questo si trovi impedito, per causa accidentale e temporanea, di compiere la sua opera; si ritiene altresì che la possibilità per il protutore di compiere atti conservativi ed urgenti, prevista dall’art. 360 c.c., presupponga che egli abbia “la cura della persona” e, pertanto, la vacanza dell’ufficio nel senso sopra inteso.
Ebbene, a parere del giudicante, il trasferimento all’estero della residenza – che si ritiene provato nei limiti della cognizione del presente giudizio cautelare – possa effettivamente integrare un’ipotesi di abbandono della tutela che legittima il protutore al compimento degli atti urgenti.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, posto che l’INPS non ha affatto documentato che il ricorrente sia stato condannato per uno dei delitti richiamati dalla norma sopra riportata, né che sia effettivamente inserito nell’elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, la prova della sussistenza dei presupposti della revoca, rappresentando questi fatti estintivi del diritto già riconosciuto al ricorrente, grava sull’Istituto; né l’ente previdenziale può invocare che la Direzione centrale non abbia provveduto a trasmettere l’elenco suddetto alla Direzione provinciale, trattandosi di una questione amministrativa meramente interna all’ente.
Ciò è già sufficiente ad ritenere integrato il presupposto del fumus boni iuris.
Peraltro, ad colorandum, sorgono seri dubbi sulla legittimità dell’operato dell’INPS che ha provveduto a sospendere a tappeto tutte le prestazioni d’invalidità civile (ed invero tutte le prestazioni assistenziali) in godimento al ricorrente, benché la norma invocata faccia specificamente riferimento alla “pensione per gli invalidi civili”.
Seppur all’interno di tale espressione potrebbe (astrattamente) farsi ricadere la pensione per ciechi civili parziali, fondati dubbi vi sono in merito all’indennità speciale per la medesima minorazione visiva e, soprattutto, in relazione all'indennità di accompagnamento, che è notoriamente una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705).
Appare altresì integrato il requisito del periculum in mora, considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti (come l’assistenza continua).
E’ documentato che il ricorrente, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per mesi otto, stia beneficiando del differimento della pena in regime di detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute e che le suddette prestazioni assistenziali siano essenziali mezzi di sussistenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene meritevole di accoglimento l’istanza cautelare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 1.823,00 il compenso complessivo, in misura inferiore ai minimi, vista la non particolare complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) ordina all’INPS il ripristino dell’erogazione delle prestazioni assistenziali in godimento al ricorrente sin dalla data della sospensione;
2) condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.823,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Importante ordinanza ex. art. 700 c.p.c., avverso un blocco arbitrario di prestazioni assistenziali dell'INPS.
Nelle note che seguono, l'avv. Erasmo Foraci, che ha curato il procedimento di urgenza, illustra le questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame.
Il ricorrente è stato rappresentato in giudizio dal Protutore in quanto condannato all'ergastolo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. ed attualmente sconta la pena al proprio domicilio per incompatibilità al regime carcerario.
Lo stesso è titolare di pensione per cieco civile dal 1987, e di indennità di accompagnamento dal 2010.
L'inps ha operato il blocco arbitrario applicando la L. n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. riforma del lavoro Fornero).
L'inps con messaggio datato 5 giugno 2017 n. 2302Il messaggio, in formato Pdf (fonte: www.studiocesarerosso.it / Consulente del Lavoro), attribuendo una propria classificazione codice 44 , ha arbitrariamente proceduto alla sospensione di tutte le prestazioni assistenziali in capo ai soggetti ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 58 dell'art. 2 L. n. 92/2012 (sentenza di condanna per reati di cui agli artt. 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter e 422 c.p.).
La sospensione ad nutum operata dall'INPS è da considerarsi illegittima e contra legem, in quanto l'istituto arbitrariamente ha proceduto in via cautelare, sparando nel mucchio, senza preventivamente verificare la decorrenza e tipologia dell prestazioni assistenziali in questione.
Nel caso di specie l'INPS ha sospeso da maggio u.s. le prestazioni assistenziali di cui risulta essere titolare il ricorrente, senza prima verificare le decorrenze di tali benefici economici e privando così lo stesso dei mezzi di sostentamento strumentali all'assistenza e alle cure di cui è abbisognevole, con grave pregiudizio così per l'integrità fisica, per il diritto alla salute e per la propria esistenza dignitosa oltreché per quella dei familiari che l'assistono in funzione solidaristica (Cass. Civ. sent. n. 1268/2005).
A maggior intelligenza: la legge Fornero prevede la revoca delle pensioni sia quando il condannato sia recluso presso le carceri, sia quando le prestazioni vengano corrisposte dal 2012. Nel caso de quo il ricorrente è titolare delle medesime ante 2012.
Inoltre le prestazioni assistenziali, ad eccezione della pensione per cieco parziale, vengono corrisposte al solo titolo delle minorazione cioè prescindendo da ogni limite reddituale personale e indipendentemente dall'età, sono prestazioni del tutto peculiari, in cui l'intervento è rivolto alla tutela della salute, per consentire una esistenza dignitosa e, nel caso della indennità di accompagnamento ex L. 18/80, anche a sostenere il nucleo familiare, in funzione solidaristica, al fine di incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così anche il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass. Sez. VI civ. Ordinanza del 27/11/2014 n. 25255).
Avv. Erasmo Foraci
Il testo dell'atto
Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, Ordinanza del 19 luglio 2017
Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, Ordinanza del 19 luglio 2017
Revoca delle prestazioni pensionistiche per i condannati per reati di particolare allarme sociale (mafia, terrorismo, strage o delitti) - necessità di verifica da parte dell'Inps della natura e decorrenza della prestazione
N. R.G. 2017/1214
TRIBUNALE DI MARSALA
sezione civile – lavoro e previdenza
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1214/2017 promossa da:
** (N.Q. DI PROTUTORE DI **)
RICORRENTE
contro
INPS
RESISTENTE
Il Giudice dott. Andrea Marangoni,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/07/2017,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7/6/2017, ritualmente notificato, l’odierna ricorrente, n.q. di protutore di Bastone Giovanni, premettendo che quest’ultimo è titolare della pensione e dell’indennità speciale per cecità parziale, nonché dell’indennità di accompagnamento, ha denunciato la sospensione da parte dell’INPS dell’erogazione delle suddette prestazioni assistenziali, chiedendone l’immediato ripristino.
Si è costituito l’INPS, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire del protutore e, nel merito, invocando l’applicabilità dell’art. 2, comma 58-63, della l. 92/2012.
In particolare, il suddetto articolo, al comma 58, primo periodo, dispone che: “Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”.
Il comma 58, secondo periodo stabilisce altresì che : “Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”.
Il comma 61 prescrive, tra l’altro, che “Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli Enti titolari dei relativi rapporti l’elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58 primo periodo”.
In attuazione di tali disposizioni, e nelle more della stipula di una specifica convenzione tra l’Istituto e il Ministero della Giustizia, ai fini della gestione del flusso d’informazioni inerente ai soggetti condannati per i reati richiamati al predetto art. 2, comma 58, il citato Ministero, con comunicazione telematica del 19 febbraio 2017, effettuata secondo il tracciato precedentemente concordato, ha trasmesso all’Istituto il flusso massivo di dati informativi, relativo ai soggetti di cui al comma 61, dell’art. 2, della Legge 92/2012.
Secondo l’INPS, il ricorrente risulterebbe essere inserito nell’elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia il 19 febbraio 2017 e, conseguentemente, dal 28 febbraio 2017 l’Istituto, ha disposto il blocco di tutte le prestazioni intestate allo stesso.
Istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva all’udienza del 12/07/2017 e decisa mediante deposito della presente ordinanza.
In merito all’eccezione preliminare, si rileva che la difesa del ricorrente ha dedotto che il tutore sarebbe impossibilitato a provvedere all’ufficio, producendo un documento redatto (presumibilmente) in lingua olandese che attesterebbe che lo stesso risiede attualmente all’estero; dunque, ha affermato la legittimazione del protutore a promuovere l’odierno giudizio, richiamando il disposto dell’art. 360 c.c., secondo cui il protutore, frattanto che ha cura della persona, lo rappresenta e può fare tutti gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione.
Ritiene questo giudice che l'abbandono dell'ufficio tutelare da parte del tutore vada inteso come situazione di fatto in cui il tutore abbia cessato in maniera continuativa e totale di curarsi degli interessi dell'incapace e che, dunque, il protutore non possa sostituire il tutore nel caso in cui questo si trovi impedito, per causa accidentale e temporanea, di compiere la sua opera; si ritiene altresì che la possibilità per il protutore di compiere atti conservativi ed urgenti, prevista dall’art. 360 c.c., presupponga che egli abbia “la cura della persona” e, pertanto, la vacanza dell’ufficio nel senso sopra inteso.
Ebbene, a parere del giudicante, il trasferimento all’estero della residenza – che si ritiene provato nei limiti della cognizione del presente giudizio cautelare – possa effettivamente integrare un’ipotesi di abbandono della tutela che legittima il protutore al compimento degli atti urgenti.
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato, posto che l’INPS non ha affatto documentato che il ricorrente sia stato condannato per uno dei delitti richiamati dalla norma sopra riportata, né che sia effettivamente inserito nell’elenco trasmesso dal Ministero della Giustizia.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, la prova della sussistenza dei presupposti della revoca, rappresentando questi fatti estintivi del diritto già riconosciuto al ricorrente, grava sull’Istituto; né l’ente previdenziale può invocare che la Direzione centrale non abbia provveduto a trasmettere l’elenco suddetto alla Direzione provinciale, trattandosi di una questione amministrativa meramente interna all’ente.
Ciò è già sufficiente ad ritenere integrato il presupposto del fumus boni iuris.
Peraltro, ad colorandum, sorgono seri dubbi sulla legittimità dell’operato dell’INPS che ha provveduto a sospendere a tappeto tutte le prestazioni d’invalidità civile (ed invero tutte le prestazioni assistenziali) in godimento al ricorrente, benché la norma invocata faccia specificamente riferimento alla “pensione per gli invalidi civili”.
Seppur all’interno di tale espressione potrebbe (astrattamente) farsi ricadere la pensione per ciechi civili parziali, fondati dubbi vi sono in merito all’indennità speciale per la medesima minorazione visiva e, soprattutto, in relazione all'indennità di accompagnamento, che è notoriamente una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705).
Appare altresì integrato il requisito del periculum in mora, considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti (come l’assistenza continua).
E’ documentato che il ricorrente, condannato all’ergastolo con isolamento diurno per mesi otto, stia beneficiando del differimento della pena in regime di detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute e che le suddette prestazioni assistenziali siano essenziali mezzi di sussistenza.
Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene meritevole di accoglimento l’istanza cautelare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile), e si determina in € 1.823,00 il compenso complessivo, in misura inferiore ai minimi, vista la non particolare complessità della controversia. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
1) ordina all’INPS il ripristino dell’erogazione delle prestazioni assistenziali in godimento al ricorrente sin dalla data della sospensione;
2) condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.823,00, oltre rimb. forf. IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi.
Marsala, 17 luglio 2017
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni
Fonte
La sentenza in formato pdf