Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, ordinanza 27 gennaio 2017
Accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale - accertamento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 - inammissibilità del ricorso in assenza di indicazione della provvidenza o beneficio richiesto quale conseguenza della sussistenza del requisito sanitario. (Sintesi non ufficiale)
La condizione di invalidità ex L. n. 407 del 1990, art. 5 e quella di handicap grave ex L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, pur essendo giuridicamente rilevanti, non possono integrare, da soli, la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo e, quindi, non possono neppure dare luogo ad un'azione di mero accertamento. (Massima non ufficiale)
N. R.G. 763/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Giudice dott. Camilla Sommariva, in funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, letti gli atti e i documenti,
dato atto dell'eccezione di inammissibilità sollevata da I.n.p.s.;
rilevato che parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dello status di handicap grave ex art. 3/3 Legge n.104/92, senza indicare quale provvidenza economica ovvero altro beneficio di legge richieda quale conseguenza della sussistenza del requisito sanitario;
richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte nella sent. n. 11919/2015:
"Nella specie, l'accertamento tecnico preventivo (d'ora in po: ATPO) è stato chiesto - ed omologato - in modo improprio, in quanto con il relativo ricorso la A*** non ha domandato l'accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento o il pagamento di una o più specifiche provvidenze economiche tra quelle in cui è applicabile il nuovo istituto - cioè prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222 - ma si è limitata a chiedere, nei confronti dell'INPS e della ASL RM/F, "il riconoscimento della condizione di invalidità ex art. 5 della L. n. 407 del 1990 e di handicap grave ex L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 3, dalla data della domanda amministrativa", ottenendo, in sede di CTU, il riconoscimento di uno stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad un terzo (67%) e della qualifica di portatore di handicap grave dal dicembre 2010.
Ne consegue che l'ATPO è stato chiesto dalla A***, inammissibilmente, soltanto per ottenere il mero accertamento delle condizioni sanitarie cui si possono collegare, se concorrono elementi ulteriori e, di volta in volta, specifici, plurimi benefici - come, ad esempio, oltre all'esenzione dal pagamento del ticket sulla spesa sanitaria, l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482, il congedo straordinario per cure della L. 30 marzo 1971, n. 118, ex art. 26, l'esenzione dalle tasse scolastiche di cui alla medesima L. n. 118 del 1971, ex art. 30 e così via - il cui riconoscimento, sulla base di appropriate e distinte istanze, non è di competenza soltanto dell'INPS e della ASL chiamate in giudizio, ma, in ipotesi, anche di soggetti diversi (come il Comune, l'Agenzia delle Entrate e anche il datore di lavoro, se esiste).
Nessuno di tali benefici, nella specie, è stato specificatamente richiesto né si è fatto alcun riferimento ad eventuali correlative istanze presentate in via amministrativa e neppure sono stati chiamati in giudizio tutti gli eventuali ulteriori enti competenti. 7.- Conseguentemente, il ricorso per ATPO ha avuto ad oggetto esclusivamente dei fatti - cioè la condizione di invalidità ex L. n. 407 del 1990, art. 5 e quella di handicap grave ex L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, - che, pur essendo giuridicamente rilevanti, non possono integrare, da soli, la fattispecie costitutiva di un qualsiasi diritto soggettivo (in termini, Cass. 10 settembre 2004, n. 18321; Cass., 18 giugno 1999, n. 6142; e di recente: Cass., 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 18 giugno 2014, n. 13854) e, quindi, non possono neppure dare luogo ad un'azione di mero accertamento (Cass. 17 giugno 2003, n. 9681; Cass. 2 aprile 2004 n. 6565, Cass., 10 settembre 2004, n. 18321; Cass. 7 febbraio 2007 n. 2646; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24598).
Infatti, è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiche il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (Cass. 27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. 16 maggio 2013, n. 12036; Cass. 21 marzo 2014, n. 6731; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1035)";
P.Q.M.
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato di handicap grave ex art. 3 Legge n. 104/92;
- rinvia per il giuramento e il conferimento dell'incarico peritale all'udienza del 10.2.17, ore 9.20.
Si comunichi alle parti e al CTU dott. F***
Lodi, 27 gennaio 2017
Il Giudice
Si ringrazia l'Avv. Davide Tarsitano per la preziosa segnalazione.