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Avvocato Marco Aquilani
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Le norme sulle assunzioni obbligatorie rientrano nel campo della legislazione c.d. sociale (o di sicurezza sociale) e cioè in quel complesso di interventi pubblici predisposti per rimuovere le situazioni di bisogno dei lavoratori.
All'interno di questo genus le norme riguardanti il collocamento obbligatorio si distinguono per la particolarità dei soggetti tutelati: questi sono lavoratori o aspiranti lavoratori appartenenti a categorie ben determinate e delimitate. Alla ristretta cerchia dei soggetti beneficiari corrisponde un forte intervento di assistenza consistente nell'obbligo a carico di datori di lavoro privati e pubblici di riservare una determinata percentuale di posti agli appartenenti a queste categorie.
Prima della legge 2 Aprile 1968 n. 482, che ha riordinato la materia, la normativa sul collocamento obbligatorio si è prodotta, non sulla base di un organico disegno pianificatore del legislatore, ma sulla spinta di istanze, urgenze e necessità contingenti; da qui una congerie di interventi sporadici, frammentari e scollegati fra di loro, da cui con difficoltà si riesce a far emergere dei principi e delle soluzioni comuni.
L'enucleazione delle categorie si conformava, di volta in volta, a due diversi intenti: a quello di offrire un'occupazione a soggetti di ridotta capacità lavorativa, e quindi sfavoriti all'interno dei meccanismi formalmente egualitari del mercato del lavoro, ed a quello di collocare, at-traverso vie privilegiate, soggetti (di piena capacità lavorativa) versanti in uno stato di particolare ed impellente bisogno. Per alcuni, quindi, (invalidi di guerra, del lavoro, per servizio ecc.) il collocamento obbligatorio costituiva la rimozione di un ostacolo, per altri (orfani di guerra, orfani dei caduti per servizio, reduci, profughi ecc.) un (giusto) privilegio .
Non uniformi erano anche le motivazioni su cui poggiava, di volta in volta, la rimozione dell'ostacolo o la concessione del privilegio: esse risiedevano generalmente in ragioni di solidarietà sociale ed assistenziale (come per i ciechi, sordomuti, ex-tubercolotici, invalidi civili ecc.), ma alcune volte si aggiungeva a loro, o si sostituiva del tutto, il debito di riconoscenza verso quei soggetti che si erano meritoriamente esposti in prima persona nella difesa di valori ed interessi socialmente riconosciuti (così per es. per gli invalidi di guerra, i reduci e , di riflesso, gli orfani e le vedove di guerra).




