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Quinta parte

 

D.M. 5 febbraio 1992
Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.

Quinta parte: Criteri per la determinazione delle potenzialità lavorative

 


 

La potenzialità lavorativa è riferita all'attività normalmente esercitata dalla persona (o da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione).

LIVELLI DI LIMITAZIONE CRESCENTE DELLA POTENZIALITÀ LAVORATIVA

1) Conservata senza limitazioni

2) Conservata con limitazioni saltuarie

3) Conservata con ausili tecnici e/o modifiche ambientali

4) Possibile soltanto per determinati tipi di attività lavorativa

5) Limitata e con ausili tecnici e/o modifiche ambientali

6) Quasi abolita (o conservata per attività occupazionali non redditizie).

Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la conservazione di essa, è indispensabile:

!_! uso continuo di terapia farmacologica

!_! trattamenti di riabilitazione

!_! trattamenti chirurgici

!_! corsi di riqualificazione

(1) Così modificato dal D.M. Sanità 14 giugno 1994, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1994, n. 152.

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