La concessione della pensione di inabilità, quando avviene in sede amministrativa, è subordinata al controllo del solo reddito dell'invalido e non si tiene conto del reddito dell'eventuale coniuge.
Tale prassi è stata costantemente seguita dal Ministero dell'Interno e del Tesoro, in passato, e lo è tutt'ora dall'Inps (come confermano le circolari emanate annualmente in occasione del rinnovo degli importi delle pensioni e delle prestazioni assistenziali; si veda per esempio la circolare Inps n. 167/2010).
Nella sede giurisdizionale, invece, la medesima questione è stata diversamente risolta nel corso degli anni.
La Corte Costituzionale, nelle premesse ad una decisione riguardante gli invalidi ultrasessantacinquenni, parve voler escludere la cumulabilità del reddito del coniuge ai fini della pensione di inabilità (Corte cost. n. 88 del 9 marzo 1992).
Alcune successive pronunce giurisprudenziali, escludendo che la questione fosse stata direttamente affrontata dalla Consulta, risolsero la questione decidendo per la necessità del cumulo del reddito dell'invalido con quello del coniuge (App. Roma lav. 21.12.2007; App. Roma lav. 13.7.2006; Cass. n. 13261 del 6.6.2007; Cass. n. 14126 del 20.6.2006; Cass. n. 11739 del 6.6.2005; Cass. n. 12266 del 20.8.2003; Cass. n. 13363 dell' 11.9.2003; Cass. n. 16363 del 20.11.2002; Cass. n. 16311 del 19.11.2002; Cass. n. 8816 del 22.7.1992).
Un più recente orientamento, invece, opta per la rilevanza del solo reddito dell'invalido (Cass. n. 20426 del 29.9.2010; Cass. n. 7259 del 25.3.2009).
Probabilmente in questo stesso filone va inserita la sentenza Cass. n. 18825 del 9.7.2008, le cui motivazioni si soffermano però più sul tema della trasformazione della prestazione di invalidità civile in assegno/pensione sociale al compimento del 65° anno di età.
Si torna al precedente orientamento (nel senso della necessità del computo anche del reddito dell'evenutuale coniuge), con le successive sentenze Cass. n. 4677 del 25 febbraio 2011, Cass. n. 5003 dell'1 marzo 2011, Cass. n. 28714 del 23 dicembre 2011; Cass. n. 4423 del 20 marzo 2012.