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Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 56
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. Art. 56 (Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)
(in G.U. 19.6.2009, n. 140)

L. 18.6.2009 n. 69
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[omissis]

Art. 56.
(Misure in tema di razionalizzazione delle modalità di proposizione e notificazione delle domande giudiziali)

1. Al secondo comma dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi».

2. L’articolo 11 della legge 12 giugno 1984, n. 222, si applica anche alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a pensioni, assegni e indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

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