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Avvocato Marco Aquilani
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La legge italiana accorda dei benefici a chi viene riconosciuto:
- invalido civile;
- portatore di handicap;
- non vedente;
- affetto da sordità acquisita in età prelinguale.
Dovendo distinguere tra il concetto di invalidità civile e quello di handicap, può osservarsi che:
- l'invalidità civile viene commisurata facendo riferimento ad un'apposita tabella che, per ogni patologia, individua un valore percentuale (fisso, o compreso tra un massimo ed un minimo). Inoltre, nell'ipotesi di invalidità totale al 100%, può rilevare l'impossibilità di deambulare e/o compiere gli atti quotidiani della vita, ai fini della concessione della indennità di accompagnamento;
- lo stato di handicap (e di handicap grave) non è rapportato direttamente alle patologie, ma al grado di svantaggio sociale o di emarginazione ad esse conseguenti; la legge non fornisce tabelle o esemplificazioni per l'individuazione e la ponderazione dello stato di handicap nel caso concreto.
La definizione di invalido civile è stabilita dall'art. 2 L. 118/1971
La definizione di persona handicappata è stabilita dall'art. 3 L. 104/1992




