Cambio di rotta del giudice di legittimità in tema di reddito computabile per il diritto alla pensione di inabilità: non deve calcolarsi anche il reddito del coniuge, ma deve considerarsi il solo reddito dell'invalido (Cass. n. 7259/2009)

La sentenza in esame accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Pietro Ferri del Foro di Roma, prestigioso consulente della Anmic (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), e da sempre dedito alla tutela giurisdizionale di tutte la problematiche relative all’handicap.

Il principio di diritto enunciato con la sentenza riguarda la vexata quaestio del reddito da considerarsi, nell'accertamento del requisito economico per il diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12  L. 118/1971.

La sentenza espressamente richiama la presenza di due indirizzi giurisprudenziali contrapposti:

- un primo orientamento secondo il quale il reddito da computarsi è quello dell'invalido cumulato con quello del coniuge (Cass. n. 16363/2002; n. 16311/2002; n. 8816/1992);

- un secondo orientamento che, invece, ritiene rilevante il solo reddito personale dell'invalido,

La decisione in esame aderisce al secondo indirizzo gurisprudenziale.
La Suprema Corte, nel richiamare le sentenze che hanno espresso tale indirizzo, cita non solo quelle già note ai tecnici della materia (Cass. n. 8668/1994; n. 17664/2002), ma cita anche una sentenza del 2008 che, per quanto risulta al sottoscritto, non ha fino ad oggi ottenuto concreta diffusione, e cioè la pronuncia n. 18825 del 9 luglio 2008, con la quale espressamente si afferma che il requisito reddituale previsto per l'accesso alla pensione di inabilità è costituito dal solo reddito personale dell'assistito (ed è difatti qualificabile come "di maggior favore" rispetto a quello prescritto per la pensione o assegno sociale, che è invece dato dal cumulo del reddito personale dell'assistito con il reddito del coniuge).
 

Marco Aquilani - 26.8.2009

Marco Aquilani, 26.08.2009

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2009, n. 7259

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 25 marzo 2009, n. 7259

Pensione di inabilità - requisito reddituale - va considerato il solo reddito, assoggettabile ad Irpef, dell'invalido.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità va considerato il reddito, assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche, del solo invalido. (Massima non ufficiale)

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente

Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere

Dott. ANTONIO LAMORGESE - Rel. Consigliere

Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere

Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1255-2007 proposto da:

XX, nella qualità di procuratrice generale ad negozia della sig.ra YY, in forza della procura generale ad negozia rilasciata per atto notaio Raniero Vanzi in Roma 19/09/2003 (rep. **** - ****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 58, presso lo studio dell'avvocato FERRI PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. G.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE LAZIO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 8092/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, del 21/11/2005 depositata il 28/12/2005;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza depositata il 28 dicembre 2005, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'impugnazione proposta da YY nei confronti dell'INPS, della Regione Lazio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede, accogliendo parzialmente la domanda avanzata con il ricorso introduttivo, le aveva riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento soltanto dal 1 gennaio 2000, ma non la pensione di inabilità.

 

Quanto a quest'ultima prestazione, la Corte territoriale ha rilevato il difetto del requisito reddituale, non avendo l'appellante documentato i redditi dell'intero nucleo familiare, mentre, per l'indennità di accompagnamento, che generiche erano le critiche mosse dall'assistibile in ordine all'epoca di insorgenza delle condizioni di non autosufficienza, determinata dal consulente tecnico di ufficio in modo congruamente motivato con riferimento al deterioramento del quadro clinico verificatosi nel 1999/2000.

Per la cassazione della sentenza l'assistibile ha proposto ricorso con due motivi, cui ha resistito con controricorso l'Istituto.

Disposta la trattazione della causa in Camera di consiglio, il Procuratore Generale ha concluso come in atti.

 

Motivi della decisione

 

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118 e art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153.

Addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto che ai fini del requisito del reddito per la prestazione in esame, debba farsi riferimento al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia; mentre il denunciato art. 26, espressamente dispone che per la comparazione col c.d. limite reddituale, quale elemento costitutivo del diritto al beneficio, si deve tenere conto dei redditi dell'invalido e, se coniugato, dei redditi del coniuge.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata perchè non ha spiegato le ragioni in base alle quali va considerato, ai fini del requisito reddituale per la prestazione in questione, il reddito dei soggetti anagraficamente iscritti nello stato di famiglia, ancorchè non obbligati nei confronti dell'assistibile.

Il ricorso è manifestamente fondato.

L'art. 12 legge 30 marzo 1971 n. 118, nel disporre la concessione della pensione di inabilità ai mutilati ed invalidi civili, di età superiore agli anni diciotto e dichiarati totalmente inabili al lavoro, al secondo comma rinvia, quanto alle condizioni economiche per l'attribuzione del beneficio, a quelle previste dall'art. 26 legge 30 aprile 1969 n. 153, come poi modificato dall'art. 3 decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, recante norme per le pensioni sociali. In base all'art. 26, come innanzi modificato, potevano fruire della pensione sociale i cittadini con redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050, annue, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a l. 1.320.000 annue.

A norma dell'art. 14 septies, comma quarto, decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, questi limiti di reddito per le pensioni di invalidità, con decorrenza dal 1° luglio 1980 sono stati elevati a lire 5.200.000, calcolati agli effetti dell'Irpef e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, rilevate dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.

Come è stato già evidenziato da Cass. 22 marzo 2001 la locuzione "limiti di reddito ... calcolati agli effetti Irpef" indica in modo chiaro come il legislatore, nel ritenere che debba avere rilievo solamente la situazione personale dell'invalido, abbia voluto prendere a parametro il reddito dell'assistibile assoggettabile all'Irpef, a norma degli artt. 3 e ss. D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

Tale principio è stato di recente confermato dalla pronuncia 9 luglio 2008 n. 18825, la quale richiama le precedenti affermazioni nello stesso senso di Cass. 21 ottobre 1994 n. 8668 e 11 dicembre 2002 n. 17664, ed esso trova conferma pure nella giurisprudenza costituzionale, ove si è evidenziato che il legislatore con l'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, introdotto con la legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, ha dato rilievo ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell'assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto dal medesimo art. 14 septies, nonchè dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54, e poi ancora dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (v. Corte Costituzionale n. 400 del 1999 e n. 88 del 1992).

Del resto, il decreto del Ministero dell'Interno 10 gennaio 1996, concernente la determinazione per l'anno 1996 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, nonchè dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse, fissava in lire 21.103.645 il limite di reddito dell'assistibile per fruire della pensione di inabilità, senza fare alcun accenno al reddito dei componenti del nucleo familiare.

Non è perciò condivisibile il diverso orientamento elaborato da Cass. 20 novembre 2002 n. 16363 e da Cass. 19 novembre 2002 n. 16311, e ancora precedentemente da Cass. 1992 n. 8816, che ritengono doversi fare riferimento, ai fini dell'accertamento del requisito reddituale per la prestazione in esame, al reddito del nucleo familiare dell'assistibile, sol perchè l'art. 14 septies citato al quarto comma, non contempla l'esclusione, ai fini del calcolo del suddetto requisito reddituale dell'invalido, di quello percepito da altri componenti il suo nucleo familiare, così come invece espressamente previsto dal quinto comma dello stesso art. 14-septies, per l'assegno mensile in favore dei mutilati e invalidi civili di cui agli artt. 13 e 17 legge 118 del 1971.

L'accoglimento del primo motivo comporta evidentemente l'assorbimento del secondo.

Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: "Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la pensione d'inabilità va considerato il reddito dell'invalido assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Il giudice di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.

Il Presidente
E. Ravagnani
Il cons. estensore
A. Lamorgese


Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009

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