La Cassazione si pronuncia sugli oneri di formulazione e di allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003), che consente all'invalido che perda la causa, vertente sull'invalidità civile, di essere esonerato dalla condanna alla rifusione delle spese processuali (Cass. n. 10875/2009)

La Suprema Corte enuncia importanti principi per l'interpretazione e applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003), di cui si riporta di seguito il testo (l’ultimo periodo dell'articolo è stato aggiunto dal comma 6 dell’art. 52, L. 69/2009):

Disp. per l'attuaz. del C.P.C. e disp. transitorie

Art. 152
Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali.

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degliarticoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio.

Marco Aquilani, 04.11.2009

Il testo dell'atto

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 12 maggio 2009, n. 10875

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 12 maggio 2009, n. 10875

Spese processuali ex art. 152 disp. att. c.p.c. - dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'esonero dalle spese - necessità di sua formulazione con il ricorso introduttivo di primo grado - sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi - onere di allegazione documentale in caso di contestazione - onere di dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero - possibilità di formulare per la prima volta la dichiarazione nel corso del giudizio e nei gradi successivi, qualora dette condizioni originariamente insussistenti vengano successivamente in essere - efficacia della dichiarazione sostitutiva che, redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente con esso prodotta.

L'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 269/2003, convertito in L. 326/2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo", nonchè dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti "fino a che il processo non sia definito"; l'evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicchè, salvo sempre l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l'interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. c.p.c.
Inoltre, poichè della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo. (Massima non ufficiale)

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 642-2006 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MARCORA 18/20, presso l'UFFICIO LEGALE CENTRALE DEL PATRONATO A.C.L.I., rappresentata e difesa dall'avvocato FAGGIANI GUIDO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in calce al controricorso;

- controricorrente -

 

 

avverso la sentenza n. 627/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/09/2005 R.G.N. 795/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2009 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO VOI Francesco, che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo. 

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 29.6 - 2.9.2005, respinse il gravame proposto da M.C. avverso la decisione del Tribunale di Milano che aveva respinto la sua domanda, svolta nei confronti dell'Inps, diretta al conseguimento della pensione di vecchiaia, da liquidarsi esclusivamente con il sistema contributivo, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 19 e 20, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del grado.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

- la M., avendo 6 anni di contribuzione secondo il sistema retributivo e altrettanti con il sistema contributivo, alla data del 1.1.2002 non aveva ancora totalizzato i 15 anni nel "sistema misto" richiesti per ottenere il pensionamento esclusivamente con le regole del nuovo sistema;

- era manifestamente infondata la questione di costituzionalità per pretesa disparità di trattamento rispetto ai soggetti assicurati solo a far data dal 1.1.1996, trattandosi di situazioni fra loro non omogenee e, quindi, non comparabili;

- applicandosi alla controversia l'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, non vi erano ragioni per derogare al regime ordinario della soccombenza.

Avverso l'anzidetta sentenza M.C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L'intimato Inps ha resistito con controricorso. 

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente pone la questione di incostituzionalità della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 19, 20 e 23, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., per non avere il comma 23 previsto la facoltà di liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo anche a favore di quei lavoratori che, per età, non avrebbero mai potuto raggiungere il requisito complessivo di quindici anni di contribuzione, pur avendo raggiunto quello di cinque anni nel sistema contributivo richiesto per la liquidazione della pensione di vecchiaia.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), per non avere la Corte territoriale specificato quali fossero le ragioni di ritenuta inapplicabilità di tale norma, omettendo di considerare che, sia in primo che in secondo grado, essa ricorrente aveva depositato, indicandola nella produzione documentale dei ricorsi, apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. citato.

2. La prospettata questione di incostituzionalità è manifestamente infondata poichè, secondo l'orientamento della Corte Costituzionale, il fluire del tempo costituisce (anche in materia previdenziale) idoneo elemento diversificatore della disciplina delle situazioni giuridiche (cfr, ex plurimis, Corte Costituzionale, nn. 311/1995;

409/1998; 108/2002; 121/2003; 216/2005) e, più in particolare, perchè l'elemento temporale è legittimo criterio di discrimine allorquando intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della disciplina di una determinata materia, come accaduto ne caso in esame (cfr. Corte Costituzionale, n. 77/2008).

Il primo motivo di ricorso va dunque disatteso.

3.1 La Corte territoriale non ha minimamente spiegato i motivi per cui, nel caso all'esame, non vi sarebbero ragioni per disporre l'esonero dalle spese della parte soccombente secondo il disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003).

Si è quindi in presenza di una motivazione apparente (riconducibile al vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come si verifica allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento (cfr, Cass., nn. 2114/1995; 16762/2006).

3.2 Va poi considerato che l'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente, condiziona l'esonero della parte soccombente dalla condanna al pagamento degli oneri processuali alla titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile, ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, commi da 1 a 3, e art. 77 onerando colui che versi in tale condizione "... con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" di formulare "... apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo", con l'impegno di "... comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente".

La ricorrente ha dedotto di avere depositato, sia in primo che in secondo grado, apposite dichiarazioni sostitutive conformi al disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. indicando quella datata 23.5.2003 nella produzione documentale del ricorso di prime cure e riportando quella datata 24.5.2004 nell'indice dei documenti del fascicolo d'appello.

Osserva il Collegio che i testuali riferimenti normativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo", nonchè il previsto necessario impegno di comunicare le variazioni reddituali rilevanti "fino a che il processo non sia definito" (e non già fino alla conclusione del relativo grado di giudizio), stanno ad indicare che l'onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la propria efficacia anche nei gradi successivi, valendo, fino all'esito definitivo del processo, l'impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti.

Tale ultima previsione, correlata a quella secondo cui la parte soccombente (salva la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1) non può essere condannata al pagamento degli oneri processuali quando risulti titolare di un reddito imponibile inferiore al limite previsto "nell'anno precedente a quello della pronuncia", indica tuttavia chiaramente la non indifferenza, ai fini de quibus, dell'evoluzione, nel corso del giudizio, delle condizioni reddituali, cosicchè deve riconoscersi che l'interessato, se da un lato deve comunicare l'eventuale superamento del limite reddituale di esonero, dall'altro deve ritenersi facoltizzato, ove le condizioni di esonero, originariamente insussistenti, si stano concretizzate in prosieguo, a rendere, anche se del caso nei successivi gradi di giudizio, apposita dichiarazione nel senso richiesto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.. Inoltre la locuzione "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", esprimendo l'esigenza che, nel contesto di tale atto, la parte ricorrente dia conto della ricorrenza delle condizioni di esonero, non esclude l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso e ritualmente prodotta con il medesimo.

Devono essere quindi formulati i seguenti principi di diritto:

"L'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi, come si evince dagli espressi riferimenti legislativi "all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio" e alle "conclusioni dell'atto introduttivo", nonchè dalla previsione del richiesto impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti "fino a che il processo non sia definito"; l'evoluzione di tali condizioni reddituali non è tuttavia indifferente, cosicchè, salvo sempre l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dichiarate in ipotesi di contestazione, l'interessato deve dichiarare quelle variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni originariamente insussistenti si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione nel senso richiesto dal succitato art. 152 disp. att. c.p.c.".

"L'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, laddove onera la parte ricorrente che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio, cosicchè deve ritenersi l'efficacia della dichiarazione sostitutiva che, ancorchè materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo".

Il secondo motivo di ricorso merita dunque accoglimento.

3. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che provvedere alla regolamentazione delle spese di lite, anche afferenti al presente giudizio di cassazione, conformandosi ai principi di diritto sopra indicati. 

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2009

Fonte

Su gentile segnalazione dell' Avv. Guido Faggiani, difensore del ricorrente nel ricorso per Cassazione, e responsabile del Servizio Legale del Patronato Acli