Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite consente al procuratore, originariamente munito di procura estesa agli ulteriori gradi di giudizio, di proporre impugnazione in rappresentanza della parte che nelle more sia divenuta incapace o sia deceduta (Cass. ord. 8953/2018)
La sentenza del Tribunale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento.
Poiché la sentenza posticipava ingiustamente il diritto al primo giorno del mese successivo alla data di decorrenza individuata nella Ctu (che era successiva alla data di proposizione della domanda amministrativa), il procuratore della ricorrente, avvalendosi della procura alle liti originariamente rilasciata e che era estesa ad ogni stato e grado del giudizio, aveva poi proposto appello al fine di ottenere la mensilità mancante.
Successivamente alla sentenza di appello che, come prevedibile, aveva corretto l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado, l'Inps era ricorso in Cassazione lamentando che l'atto di appello fosse stato depositato successivamente al decesso della parte.
In effetti, al settembre 2012, all'epoca cioè in cui l'Inps aveva proposto ricorso per Cassazione, i precedenti giurisprudenziali delle Sezioni Unite erano orientati al disconoscimento dell'ultrattività del mandato a nuovi gradi di giudizio, successivi alla morte della parte.
Per tale ragione, l'Inps nel 2012 poteva così argomentare nel ricorso ai giudici della Suprema Corte:
"Come si evince dal certificato di morte allegato al n° 5 del presente ricorso, la signora M*** M*** T*** è deceduta il 31.01.2009, e quindi il ricorso in appello, depositato in Cancelleria il 02.07.2009 [...] è insanabilmente nullo, in quanto proposto a nome di soggetto non più esistente e da difensore privo di procura alle liti efficace. Al momento della proposizione del gravame, il mandato conferito al difensore era estinto, con conseguente nullità della vocatio in ius di II grado e dell'intero processo.
In questi termini, in fattispecie di decesso anteriore al deposito del ricorso introduttivo, si è espresso codesto Supremo Collegio con sentenza n° 1625/2012, affermando la rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del giudizio.
Già in precedenza codesto Supremo Collegio aveva affermato che
"l'irrilevanza dell'evento morte non dichiarato né notificato opera solo con riferimento alla fase in cui si verifica; il successivo grado del giudizio si deve quindi instaurare tra i soggetti effettivamente legittimati" (Cassazione, sentenze SS.UU. n° 26279 del 16.12.2009 e n° 14699 del 18.06.2010).
Sempre nell'ultima citata sentenza si legge: "Dai detti principi discende logicamente la conferma di quello affermato da queste sezioni unite con la sentenza 19/12/1996 n. 11394 - e, poi, in parte, con la sentenza 28/7/2005 n. 15822 - secondo cui la perdita della capacità di stare in giudizio, anche quando non sia dichiarata in giudizio dal procuratore costituito, ovvero si verifichi dopo che la causa sia stata trattenuta in decisione, fa venir meno la legittimazione della parte originaria per il successivo grado di giudizio", ed ancora : "Pertanto in caso di morte della parte, avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della notifica della stessa, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, questa va instaurata e deve svolgersi da e contro i soggetti che siano parti sostanziali attualmente interessate alla controversia ed al processo."( CASSAZIONE, sentenza n° 14699/2010).
Così anche la sentenza Cassaz. SS.UU. n° 26279/2009 : "L'art. 300 c.p. c. attribuisce esclusivamente al procuratore della parte stessa la facoltà discrezionale di dichiarare in udienza o di notificare alle altre l'evento, fino alla chiusura della discussione ...... ... Ma nessuna previsione della norma consente di estendere la "stabilizzazione" della posizione della parte e la "ultrattività" del mandato oltre il grado di giudizio nel quale l'evento si è verificato, né in particolare di ritenerle operanti in relazione alle impugnazioni, che nel codice di procedura civile hanno la loro regolamentazione in un diverso titolo del libro dedicato al processo di cognizione".
Ed ancora : "Dalla norma non si può dunque desumere alcun argomento, a suffragio della tesi di una " ultrattività" del mandato, che abbia efficacia temporale illimitata, anche nei gradi di giudizio successivi." ( Cassazione SS.UU. sentenza n° 26279/2009) .
Ne consegue, ineluttabilmente, che anche la sentenza n° 6231/2011 della Corte di Appello di Roma deve essere dichiarata nulla in quanto emessa nei confronti di un soggetto giuridico inesistente già prima del deposito del ricorso giudiziario, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Infatti, sebbene munito di procura speciale rilasciatagli anche per il secondo grado del giudizio, il difensore della parte costituita deceduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, non è legittimato a proporre appello in rappresentanza della parte
defunta (Cass. sentenze n.10504/93; n. 5387/09; n. 6701/09).
Nelle more del giudizio, il colpo di teatro:
le Sezioni Unite ribaltano il precedente orientamento e stabiliscono, con sentenza n. 15295/2014, che la legittimazione del difensore ad impugnare non viene meno a seguito della perdita della capacità di agire del rappresentato e neanche a seguito del decesso di quest'ultimo;
purché il mandato alle liti, originariamente rilasciato, contenga l'estensione dell'incarico ad ogni grado del giudizio (tale principio non opera nell'ipotesi di ricorso dinanzi alla Cassazione, in quanto in questo caso occorre apposita procura speciale);
tale ultrattività venendo a cessare solo nel momento in cui, all'udienza o con atto formale, venga eventualmente introdotto nel processo l'evento della morte o della perdita della capacità del rappresentato.
Quindi, la Suprema Corte, nella vicenda in esame, alla luce dell'intervenuta evoluzione giurisprudenziale sfavorevole al ricorrente per Cassazione, non ha poututo che concludere per il rigetto del ricorso.
Il testo dell'atto
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8953
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 11 aprile 2018, n. 8953
Procura alle liti rilasciata anche per gli ulteriori gradi del processo - intervenuto decesso o perdita della capacità di agire della parte rappresentata - ininfluenza dell'evento ai fini della proposizione di impugnazione (con esclusione del ricorso in Cassazione).
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.
Civile Ord. Sez. L Num. 8953 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BOGHETICH ELENA
Data pubblicazione: 11/04/2018
ORDINANZA
sul ricorso 21970-2012 proposto da:
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
T*** R***, T*** G***, T*** I***, in qualità di eredi di M*** M*** T***,
MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580;
- intimati -
avverso la sentenza. n. 6231/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2011 R.G.N. 5683/2009.
RILEVATO
che la Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 6.10.2011, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato il diritto di M*** M*** T*** all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1.7.2007, con conseguente condanna dell'INPS alla corresponsione dei ratei, rilevando che - a fronte delle valutazioni peritali svolte in primo grado - il diritto alla provvidenza economica andava riconosciuto sin dalla data delle revoca del beneficio;
che avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'INPS prospettando un motivo di ricorso;
che gli eredi di M*** M*** T***, ai quali il ricorso è stato notificato, son rimasti intimati;
CONSIDERATO
che con un unico motivo l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1722, n. 4, cod.civ. e 75, 83, 84, 110, 300 cod.proc.civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) rilevando che l'atto di appello è stato depositato presso il giudice del gravarne da parte del procuratore di M*** M*** T*** in data 2.7.2009 nonostante il decesso della parte assistita (intervenuto il 31.1.2009), con conseguente nullità del ricorso in appello;
che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014, hanno affermato che "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del
processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.".
che, dal principio di diritto, le Sezioni Unite hanno fatto derivare la legittimazione del procuratore, originariamente munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del processo, a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace;
che il richiamato principio della ultrattività del mandato di difesa nell'ambito del processo di cognizione consente, nel caso di specie, di ritenere valido il ricorso in appello proposto in favore della parte deceduta, non essendo, inoltre, stato riprodotto il testo della procura e dovendosi ritenere insussistenti limiti alla validità (nel grado di appello) della procura stessa a fronte dell'accoglimento del ricorso da parte della Corte di appello;
che nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità in assenza della controparte;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nell'Adunanza camerale del 19 dicembre 2017
Fonte
Corte di Cassazione-Sentenze Web
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