Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica numero 5 del 23 maggio 2012
Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
(in G.U. 31.7.2012, n. 177)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 23 maggio 2012, n. 5
Ambito di applicazione dell'art. 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. (12A08473) (GU n. 177 del 31-7-2012 )
A tutte le Pubbliche amministrazioni
Al Segretario generale della Giustizia amministrativa
Alle Cancellerie degli Uffici giudiziari
Al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione l'art. 15, 1. 12 novembre 2011, n. 183 ha novellato il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introducendo il comma 02 all'art. 40. Tale norma, per evitare che le Pubbliche amministrazioni continuino a chiedere al privato il deposito di certificati rilasciati da altre Pubbliche amministrazioni e per garantire il ricorso, a pieno regime, allo strumento delle autocertificazioni o dell'acquisizione d'ufficio dei certificati, ha previsto che sul certificato stesso sia apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
Tale essendo la ratio sottesa alla riforma del 2011 e' evidente che Pubbliche amministrazioni non possono mai rifiutarsi di rilasciare un certificato, dovendo apporre sullo stesso la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000.
In ordine alla corretta applicazione della novella introdotta dall'art. 15,1. n. 183 del 2011 sono pervenute numerose richieste di chiarimenti.
1. Certificati rilasciati per l'estero.
Dubbi sono sorti innanzitutto sull'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 02 dell'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati rilasciati per l'estero.
In considerazione della ratio sottesa alla riforma del 2011 e non essendo il d.P.R. n. 445 del 2000 applicabile alle Pubbliche amministrazioni diverse da quelle italiane, la regola del divieto di depositare ad un'Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano.
Segue da cio' che ove il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 non deve essere apposta.
In suo luogo, per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana - e sia quindi nullo - deve essere apposta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato e' rilasciato solo per l'estero».
2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie. E' stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici giudiziari sono da annoverare tra le Pubbliche amministrazioni alle quali la parte deposita un'autocertificazione.
Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullita', la dicitura: «Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti tra Pubbliche amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, d.P.R. n. 445 del 2000, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attivita' giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', cosi' come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativi e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale (Cass. Civ., sez. lav., 20 dicembre 2010, n. 25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo, utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, puo' sotto la propria responsabilita' attestare la verita' di fatti a se' favorevoli, ma tale regola non puo' essere estesa al diritto processuale civile, in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., sez. V, 15 gennaio 2007, n. 703).
Roma, 23 maggio 2012
Il Ministro: Patroni Griffi
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 280
L'art. 15 L. 183/2011[fn]Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265
Art. 15.
(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“»;
b) all’articolo 41, il comma 2 è abrogato;
c) all’articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato (L)»;
d) nel capo III, sezione III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:
«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d’ufficio di informazioni) – 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;
e) l’articolo 72 è sostituito dal seguente:
«Art. 72. (L) – (Responsabilità in materia di accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli). – 1. Ai fini dell’accertamento d’ufficio di cui all’articolo 43, dei controlli di cui all’articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all’articolo 58 del codice dell’amminisrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione»;
f) all’articolo 74, comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la richiesta e l’accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;
2) è aggiunta la seguente lettera:
«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all’articolo 40, comma 02 (L)».
2. All’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.
24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
a) l’introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l’attuazione delle direttive;
b) l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l’introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l’attuazione delle direttive.
24-quater. L’amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell’analisi d’impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».[/fn] ha vietato il rilascio di dichiarazioni sostitutive con firma autenticata, quando sono da produrre alla p.a.
Questo ha comportato in molti uffici il rifiuto di rilasciare all'utente dichiarazioni sostitutive da produrre in giudizio, confondendosi onere della prova e sede giudiziaria, con procedimento amministrativo e p. a.
La circolare in esame non ha affatto risolto il problema, affermando anzi che tali dichiarazioni non potrebbero essere prodotte in giudizio.
A ruota l'Inps con la Circolare 98 del 18.7.2012.
Alla fine, quindi, non rimane che appellarsi al buon senso dei singoli funzionari dell'anagrafe per farsi rilasciare dich. sost. con firma autenticata, da produrre in giudizio (per attestare il non ricovero, o i redditi recenti non ancora certificabili dall'Agenzia delle Entrate).
Marco Aquilani - 22.8.2012