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6. L’ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Di tutti i provvedimenti normativi, giurisprudenziali e amministrativi riprodotti è consigliato verificarne la corrispondenza con i testi ufficiali.
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